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Coronavirus Toscana: riapertura di congressi, cinema e fiere

12 Giugno 2020da admin

Con ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020.

In particolare, il Presidente della Giunta Regionale, al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali, ha ordinato:

–Disposizioni per la riapertura e gestione di impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo.

A decorrere dal 13 giugno possono essere riaperti gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo e la loro gestione deve essere effettuata nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza.

–Disposizioni per la riapertura di: congressi, grandi eventi fieristici, cinema, spettacoli dal vivo, attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

A decorrere dal 13 giugno possono essere svolti i congressi e i grandi eventi fieristici e riaperti i cinema e gli spettacoli dal vivo nonché le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1.

–Disposizioni per la riapertura delle sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

A decorrere dal 13 giugno possono essere riaperte sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1.

–Disposizioni per le le sagre.

E’ stata confermata la riapertura delle sagre alle quali si applicano le linee guida relative ai vari settori di interesse quali ad es ristorazione, commercio al dettaglio su aree pubbliche, ecc. Resta fermo che le suddette attività potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale.

–Disposizioni per aree giochi per bambini.

Le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico.

Per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.

–Disposizioni per stabilimenti balneari.

In deroga a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta regionale n.136 del 2 marzo 2009 per la sola stagione balneare 2020 è consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l’apertura qualora non siano in grado di garantire, anche relativamente alla situazione di mercato determinatasi per la situazione epidemiologica in corso, i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalle disposizioni vigenti. Il gestore dello stabilimento comunica la non riapertura al Comune e al SUAP territorialmente competente entro e non oltre il 15 giugno 2020.

Laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

La presente ordinanza entra in vigore l’11 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

Il testo dell'ordinanza, le schede tecniche e le linee guida

  • Ordinanza n.65 del 10-6-2020
  • All. 1 – Schede tecniche
  • All. 2 – Linee guida
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/gruppo-di-persone-che-elaborano-business-plan-in-un-ufficio_1303-15768.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-12 10:22:162020-06-12 10:22:26Coronavirus Toscana: riapertura di congressi, cinema e fiere
Normativa in Normativa

Coronavirus Toscana: ulteriori misure di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro

9 Giugno 2020da admin

Con ordinanza n. 62 dell’ 8 giugno 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n. 833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri.

Le disposizioni si applicano anche al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico e a tutti i lavoratori autonomi.

In particolare, in ordine alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro è previsto che:

  1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).
  2. Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020, allegato 12 al DPCM del 17 maggio 2020, all’interno dei luoghi di lavoro “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
  3. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea.
  4. Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
  5. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
  6. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

Per le attività di commercio al dettaglio sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:

  1. L’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi e alle disposizioni ad essi correlati, in modo da evitare assembramenti e assicurare che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
  2. L’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso.
  3. Ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
  4. L’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
  5. Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia.
  6. Nelle medie e grandi strutture di vendita anche in forma di centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C.

Tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e delle disposizioni per attività specifiche ad oggi emanate e di futura emanazione a livello regionale e nazionale.

Con riferimento a tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali cessa l’obbligo di trasmissione alla Regione Toscana dei Protocolli anti contagio, previsti dall’ordinanza 48/2020.

Con la presente ordinanza cessa di avere efficacia l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 48 del 3 maggio 2020.

La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

Il testo dell'ordinanza

  • Ordinanza n.62:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/lavorare-da-casa_78506-735.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-09 10:30:322020-06-12 10:20:35Coronavirus Toscana: ulteriori misure di contenimento del contagio negli ambienti di lavoro
Normativa in Normativa

Coronavirus Toscana: ricomincia la formazione in presenza

9 Giugno 2020da admin

Con ordinanza n. 63 dell’8 giugno 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica.

In particolare, il Presidente della Giunta Regionale, al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali, ha ordinato:

-Disposizioni per percorsi di formazione e attività corsistica.

E’ consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5 dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, di realizzare in presenza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all’allegato 5 della citata ordinanza.

All’attività corsistica individuale e collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc., si applicano, per le parti compatibili con la loro attività, le linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’allegato 5 dell’ordinanza n. 60.

-Disposizioni per attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche.

Le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche devono essere svolte nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale.

Laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

Il testo dell'ordinanza e le linee guida per il commercio al dettaglio

  • Ordinanza n.63:2020
  • All. 1 – Indicazioni prevenzione contagio settore Commercio al dettaglio
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/imprenditrice-con-una-domanda_1098-2865.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-09 20:09:332020-06-11 18:19:22Coronavirus Toscana: ricomincia la formazione in presenza
Normativa in Normativa

Un mio contributo su qualificazione del rapporto di lavoro e disciplina applicabile

9 Giugno 2020da admin
Un mio commento sul numero straordinario/2020 del Massimario di Giurisprudenza del Lavoro dedicato alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1663/2020 in materia di collaborazioni organizzate dal committente.
In allegato l’indice del fascicolo.

Indice

  • Indice MGL
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Pubblicazioni in Pubblicazioni

Videoconferenza su Smart working e organizzazione agile del lavoro

9 Giugno 2020da admin

Il prossimo 15 giugno terrò una videoconferenza in diretta su Smart working e organizzazione agile del lavoro.

Il corso ha l’obiettivo di ricostruire ed esaminare la normativa vigente in materia di smart working: le regole ordinarie e straordinarie, l’accordo con il lavoratore, il recesso dall’accordo, i percorsi formativi, l’informativa sulla sicurezza e gli obblighi di comunicazione.

Verranno altresì esaminate le implicazioni dello smart working sul piano organizzativo: gli obblighi di risultato e l’organizzazione del tempo di lavoro, il controllo a distanza, l’esercizio del potere disciplinare, l’armonizzazione del lavoro con le esigenze personali dello smart worker, il diritto alla disconnessione.

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

La locandina

  • Webinar 15-6-2020
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News ed Eventi in News ed Eventi

La conversione in legge del decreto Liquidità

8 Giugno 2020da admin

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 la legge n. 40/2020 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 23/2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

In materia di lavoro, il nuovo testo conferma la previsione che prevede l’applicazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui agli artt. 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e 22 (cassa integrazione in deroga) del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) anche per i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 (art. 41).

E’ stata altresì confermata la proroga fino al 30 giugno della validità dei documenti unici di regolarità fiscale (DURF) di cui all’art. 17-bis, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio (art. 23).

Viene differita al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 (art. 5).

In sede di conversione, è stato introdotto l’art. 29 bis che prevede che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati devono adempiere all’obbligo di cui all’articolo 2087 c.c. mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e ss.mm.ii., e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, d.l. n. 33/2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Il testo della legge di conversione

  • l. n. 40:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/uomo-d-affari-defocused-con-monete-e-clessidra_23-2148569076.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-08 20:24:122020-06-09 10:29:09La conversione in legge del decreto Liquidità
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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