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I chiarimenti dell’INL sul contratto collettivo leader

30 Luglio 2020da admin

Con la circolare n. 2 del 28 luglio 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito ai benefici normativi e contributivi ed al rispetto della contrattazione collettiva (parte normativa del contratto).

In particolare, l’Ispettorato ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli indici di valutazione di “equivalenza” della disciplina normativa dei contratti collettivi.

Com’è noto la disciplina di alcuni istituti è riservata dal legislatore in via esclusiva ai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Si pensi, ad es. all’art. 51, d.lgs. n. 81/2015 dove l’integrazione della disciplina delle principali tipologie contrattuali o la deroga ad alcune previsioni legali è rimessa ai contratti c.d. “leader”, o alle disposizioni derogatorie in materia di orario di lavoro, contenute nel d.lgs. n. 66/2003, atteso che l’art. 1, comma 2 lett. m) individua i contratti collettivi di lavoro come i “contratti collettivi stipulati  da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative”).

Nulla vieta tuttavia ai contratti collettivi, pur sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, di introdurre disposizioni di miglior favore per il lavoratore in relazione ad alcuni istituti sui quali è dunque possibile svolgere una comparazione (Sono da intendersi come tali, ad esempio, alcuni aspetti della disciplina del lavoro straordinario, festivo e supplementare o del part-time).

L’INL ha ribadito che il giudizio di equivalenza deve muovere dal presupposto secondo cui vanno comparati i “trattamenti” previsti da un CCNL c.d. “leader” e i “trattamenti” garantiti da un datore di lavoro che applica un contratto collettivo non sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, ovvero che non applica alcun contratto collettivo e che, pertanto, non può avvantaggiarsi delle suddette discipline integrative o derogatorie.

Da tale assunto scaturisce la necessità di basare detta valutazione in relazione ad istituti che possono essere legittimamente disciplinati da qualsiasi contratto collettivo a prescindere da una valutazione sulla rappresentatività dei sottoscrittori e non, ad esempio, su istituti come l’apprendistato o gli altri sopra indicati, la cui disciplina è rimessa esclusivamente ai contratti c.d. “leader”.

In merito l’Ispettorato ha chiarito che l’analisi del trattamento economico del contratto sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative costituisce il principale aspetto sul quale incentrare la valutazione di equivalenza tra i contratti collettivi.

Al fine di verificare la sussistenza di scostamenti rispetto al trattamento retributivo previsto dal CCNL “leader”, appare utile fare riferimento alla c.d. retribuzione globale annua da intendersi quale somma della retribuzione annua lorda composta da particolari elementi fissi della retribuzione e da quelli variabili, solo laddove gli elementi variabili siano considerati come parte del trattamento economico complessivo definito dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Dalla comparazione andrà invece esclusa la retribuzione accessoria e variabile non inclusa nel T.E.C, della quale andrà soltanto verificata l’esistenza.

Oltre che sugli aspetti retributivi, l’istruttoria dovrà essere condotta sugli aspetti normativi del contratto.

Anche alla luce della giurisprudenza in materia, è infatti quanto mai necessario effettuare una valutazione complessiva delle minori tutele assicurate ai lavoratori.

L’analisi sugli aspetti normativi del contratto collettivo potrà essere pretermessa allorquando siano riscontrati scostamenti nel trattamento retributivo applicato ai lavoratori, elementi di per sé sufficiente a revocare i benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.

Il testo della circolare

  • INL circ. n. 2:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/iStock-675438968-scaled.jpg 1707 2560 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-30 17:47:062020-07-30 17:47:06I chiarimenti dell'INL sul contratto collettivo leader
Prassi in Prassi

La revocabilità unilaterale dei buoni pasto

30 Luglio 2020da admin

Con ordinanza n. 16135 del 28 luglio 2020 la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello Di Campobasso che aveva interpretato la natura dei buoni pasto alla stregua, non già di elemento della retribuzione “normale”, ma di agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 14 luglio 2016, n. 14388), pertanto non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 18 settembre 2019, n. 23303).

La Suprema Corte ha dunque affermato che il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale.

Il testo dell'ordinanza

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/documento-della-tenuta-della-mano-dell-avvocato-maschio-sullo-scrittorio-nell-aula-di-tribunale_23-2147898384.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-30 17:44:362020-07-30 17:44:36La revocabilità unilaterale dei buoni pasto
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Convegno su lavoro pubblico e smart working

30 Luglio 2020da admin

Il prossimo 15 ottobre 2020 si terrà in diretta streaming il convegno dal titolo “Lavoro pubblico e smart working, tra organizzazione, valutazione, performance e responsabilità“, organizzato da Synergia Formazione.

L’evento è articolato in due sessioni.

Durante la sessione mattutina interverranno la Prof.ssa Avv. Emanuela Fiata, la Dott.ssa Rosaria Giannella, la Prof.ssa Denita Cepiku e il Prof. Enrico Deidda Gagliardo.

Il mio intervento, invece, si terrà nel pomeriggio e avrà ad oggetto il tema della responsabilità disciplinare, anche alla luce dell’organizzazione agile del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Nel corso della sessione pomeridiana, insieme a me, interverrano il Prof. Avv. Sandro Mainardi, il Dott. Massimiliano Atelli e l’Avv. Marco Isceri.

 

La brochure e la scheda di iscrizione

  • Brochure
  • Scheda iscrizione
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/imprenditrice-con-una-domanda_1098-2865.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-30 17:41:582020-10-10 08:30:15Convegno su lavoro pubblico e smart working
News ed Eventi in News ed Eventi

Conferenza stampa del Presidente Conte sulle ulteriori iniziative in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19

28 Luglio 2020da admin

Come si legge sul sito del Governo, nelle giornate del 28 e 29 luglio il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terrà in Parlamento le comunicazioni sulle ulteriori iniziative in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il Presidente Conte è intervenuto in  Senato oggi martedì 28 luglio alle ore 16.30 e domani mercoledì 29, alle 9.30, sarà alla Camera.

La riunione del Consiglio dei Ministri tenutasi questa mattina non ha adottato alcuna delibera sullo stato di emergenza ma ha confermato l’orientamento emerso nel corso dell’ultima riunione dei capi delegazione con Conte: quello di prorogare lo stato di emergenza di ulteriori tre mesi rispetto alla scadenza del 31 luglio.

Si attendono importanti chiarimenti, soprattutto in materia di smart working.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-4817450__340.jpg 340 1005 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-28 17:20:532020-07-28 17:20:53Conferenza stampa del Presidente Conte sulle ulteriori iniziative in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19
News ed Eventi in News ed Eventi

Le FAQ ministeriali sullo smart working: un intervento necessario ma non sufficiente

24 Luglio 2020da admin

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le risposte alle tre principali questioni che sono state poste in tema di smart working al fine di contribuire a fare chiarezza circa l’utilizzabilità della procedura “semplificata” di cui all’art. 90, d.l. n. 34/2020  e sulle modalità di effettuazione della comunicazione di smart working dopo il 31 luglio 2020.

Fino a quando è utilizzabile la procedura “semplificata” per la comunicazione di smart working prevista dall’articolo 90 del D.L. n. 34/2020?

L’articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura “semplificata” è utilizzabile fino al 31 luglio 2020.

Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe dello stato di emergenza.
Resta inteso che sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Come vanno effettuate le comunicazioni di smart working previste dall’articolo 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020?

L’articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura “semplificata” è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.

Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (alla FAQ viene allevato il “Modello per effettuare la comunicazione” – “Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti”) e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

Nella comunicazione “massiva” semplificata adottata per la situazione emergenziale, i datori di lavoro del settore privato devono indicare la fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità smart working?

Si, ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di  lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito.

Nel caso di comunicazioni già inviate, ciò può essere eseguito modificando lo stesso file utilizzato per la comunicazione “massiva semplificata”, qualora fosse stata utilizzata tale modalità di comunicazione, oppure procedendo con una comunicazione “massiva” o singola di modifica, qualora fosse stata utilizzata la procedura già disponibile prima dell’insorgere della pandemia.

Nel complesso i chiarimenti sopra esposti non sembrano sufficienti a risolvere le concrete esigenze operative per realizzare la transizione dalla fase precedente a quella attuale: sembra delinearsi uno scenario di “normalizzazione” del lavoro agile ma ciò non tiene conto di almeno due fattori:

a) una simile transizione non può realizzarsi nelle imprese in così pochi giorni se non a costo di praticare soluzioni rischiose e incerte sul piano del rispetto dei requisiti formali della disciplina legale;

b) la possibile proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre 2020 annunciata e data come probabile, potrebbe creare situazioni paradossali e contraddittorie giacché mentre le imprese si accingono ad utilizzare lo smart working in “modalità ordinaria” potrebbero trovarsi all’ultimo tuffo nuovamente nello scenario emergenziale.

I nodi da sciogliere non sono pochi e il tempo scorre inesorabilmente: l’auspicio è che vi sia un immediato chiarimento governativo.

 

Il modello per effettuare la comunicazione e il Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti

  • Modello comunicazione Smart-Working
  • Template-elenco-lavoratori
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/lavorare-sul-computer-portatile_1426-706.jpg 413 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-24 23:35:232020-07-24 23:45:54Le FAQ ministeriali sullo smart working: un intervento necessario ma non sufficiente
Prassi in Prassi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Semplificazioni

21 Luglio 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 il testo del decreto legge recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Il testo costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.

Il decreto n.76/2020, in particolare, interviene in quattro ambiti principali:

-semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (Titolo I – artt. 1-11);

-semplificazioni procedimentali e responsabilità (Titolo II – artt. 12-23);

– misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III- artt. 24-37);

-semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (Titolo IV – artt. 38-65).

 Contratti pubblici ed edilizia

Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Le nuove norme prevedono:

  • l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
  • una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi.

Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto.

Sono state introdotte, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento.

Inoltre, si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie solo in casi ben specificati.

Sarà poi obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti. Infine, si semplificano e si uniformano le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo.

Procedimenti e responsabilità degli amministratori

Per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti.

E’ stata introdotta la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni. Inoltre, le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini previsti dalla legge e pubblicarli.

Sono state introdotte semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici, introducendo il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in forma digitale.

E’ stata introdotta per il periodo 2020-2023, l’Agenda della semplificazione amministrativa, definita secondo le linee di indirizzo condivisa fra, Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali ed è stata prevista la definizione di una modulistica standard in tutto il Paese per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini.

Sul fronte della responsabilità degli amministratori pubblici, si prevede, fino al 31 luglio 2021, la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive.

Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita all’evento dannoso e non alla sola condotta, viene rafforzato il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.

Diffusione dell’amministrazione digitale

Al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali è stato previsto:

– l’accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone;

– il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi;

– la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini;

– la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO;

– semplificazioni per il rilascio della CIE;

– una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari;

– la semplificazione della firma elettronica avanzata;

– il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;

– regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini;

– la semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA;

– la semplificazione e il rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico.

– di introdurre misure per l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie emergenti.

Semplificazioni in materia di imprese, ambiente e green economy

Per le imprese, il decreto ha previsto:

– la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga;

– l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno;

– la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi;

– il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell’agricoltura;

– la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile.

 

 

 

Il testo del decreto

  • d.l. n. 76:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/mano-che-tocca-mobile-con-le-applicazioni_1134-126.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-21 10:17:332020-07-21 10:17:33Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Semplificazioni
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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