Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 che dovrà essere applicato ora in tutti i luoghi di lavoro per garantire la ripartenza in sicurezza delle attività produttive.
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione del protocollo di sicurezza anti-contagio.
In particolare, le aziende, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, devono informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
Le aziende, inoltre, devono fornire un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate nel Protocollo – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno devono essere individuati/installati servizi igienici dedicati, e deve essere previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.
Le aziende devono assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
Le aziende devono mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, che devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
• procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
•assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
Devono essere favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, in quanto rappresenta un’ ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Nelle aziende deve essere costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Il decreto Cura Italia è stato convertito in legge
da adminIl decreto Cura Italia è stato convertito in legge con alcune importanti novità rispetto al testo originariamente elaborato dal Governo.
In tema di ammortizzatori sociali, il nuovo testo chiarisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Inoltre, i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.
Il nuovo testo interviene, inoltre, anche sugli aspetti “procedurali”: per accedere al beneficio, infatti, non è più richiesto l’assolvimento, anche in via telematica ed entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, degli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto.
In tema di cassa integrazione in deroga, il nuovo testo esclude la necessità di concludere un accordo anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Anche per quanto concerne l’accesso al beneficio della cassa integrazione in deroga, si prevede possibilità per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.
Tra le principali novità si segnala, inoltre, l’introduzione di una norma di interpretazione autentica (art. 19-bis) che consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di procedere, nel medesimo periodo, alla proroga o al rinnovo dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.
Per quanto concerne l’estensione della durata dei permessi ex l. n. 104/1992, il nuovo testo chiarisce che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.
In tema di smart working, i lavoratori gravemente disabili o che assistono, nel proprio nucleo familiare, una persona affetta da grave disabilità possono svolgere la prestazione in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
Infine, anche l’art. 46 del decreto Cura Italia, dedicato alla disciplina dei licenziamenti, è stato oggetto di alcune rilevanti modifiche.
La nuova rubrica della disposizione citata recita ora “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”. Ai sensi della nuova disciplina, resta ferma la sospensione dei licenziamenti collettivi, ma sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.
Alcune importanti novità hanno interessato anche le disposizioni dedicate al settore pubblico.
In seguito alla conversione del decreto, è prevista, infatti, la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile.
Il nuovo articolo 87 -bis introduce, invece, misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.
Webinar su Covid-19 e gestione dei rapporti di lavoro
da adminIl prossimo 30 aprile alle ore 14.30 si terrà un Webinar dal titolo “COVID-19 e gestione dei rapporti di lavoro”, organizzato dall’Unione Industriale Pisana in collaborazione con l’ Università di Pisa.
Sarà l’occasione per analizzare la disciplina dei principali strumenti giuridici introdotti dal legislatore per affrontare l’attuale situazione di emergenza sanitaria, al fine di agevolarne l’interpretazione e l’applicazione nella gestione dei rapporti di lavoro.
Una particolare attenzione sarà dedicata ai temi dello smart-working e dei congedi, permessi e assenze per malattia.
Verranno inoltre approfondite le problematiche inerenti la cassa integrazione ordinaria ed in deroga nonché le questioni attinenti alla disciplina dei licenziamenti.
Insieme a me interverrà il Dott. Carlo Frighetto, Direttore dell’Unione Industriale Pisana.
L’evento si svolgerà utilizzando Microsoft Teams.
Le imprese possono parteciparvi inviando l’indirizzo e-mail della persona interessata all’indirizzo di posta elettronica: d.masoni@ui.pisa.it.
Il nuovo Protocollo per il contrasto al Coronavirus negli ambienti di lavoro
da adminOggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 che dovrà essere applicato ora in tutti i luoghi di lavoro per garantire la ripartenza in sicurezza delle attività produttive.
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione del protocollo di sicurezza anti-contagio.
In particolare, le aziende, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, devono informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
Le aziende, inoltre, devono fornire un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate nel Protocollo – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno devono essere individuati/installati servizi igienici dedicati, e deve essere previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.
Le aziende devono assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
Le aziende devono mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, che devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
• procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
•assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
Devono essere favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, in quanto rappresenta un’ ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Nelle aziende deve essere costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Un ciclo di due seminari su Coronavirus, gestione dei rapporti di lavoro e politiche attive del lavoro
da adminLa Fondazione Consulenti per il lavoro con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa ha organizzato un ciclo di due seminari in videoconferenza che, partendo dall’analisi della situazione attuale, intendono sviluppare un ragionamento che ci proietti verso il futuro, provando ad immaginare un mercato del lavoro post Covid-19.
Il primo seminario intitolato “Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro e di tirocinio” si terrà mercoledì 29 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
In questo primo incontro verranno illustrati ed analizzati i decreti presidenziali, i decreti-legge e gli accordi fra Governo e parti sociali che hanno visto la luce nelle ultime settimane, la cui conoscenza è imprescindibile per affrontare l’attuale situazione di emergenza ed attuare le più corrette modalità di gestione del personale, individuando altresì le misure da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa.
Dopo l’introduzione della Prof.ssa Emanuela Navarretta, Direttrice del Dipartmento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, insieme a me interverranno il Dott. Luca Paone, Consulente del lavoro in Milano e Vice Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro e il Dott. Enrico Limardo, Direttore della Fondazione Consulenti per il Lavoro.
L’evento sarà introdotto e coordinato dal Dott. Vincenzo Silvestri, Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro.
Il secondo seminario dal titolo “Coronavirus e politiche attive del lavoro” si terrà giovedì 7 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Sarà l’occasione per discutere insieme della necessità di rafforzare il ruolo delle politiche attive, intese come piani di intervento complessivi che accompagnano le persone alla ricerca di un lavoro.
Oltre a me, interverranno l’Avv. Paola Nicastro, Direttore Generale Anpal e il Dott.Vincenzo Silvestri, Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro.
L’evento sarà introdotto e coordinato dal Dott. Enrico Limardo, Direttore Fondazione Consulenti per il Lavoro.
E’ possibile iscriversi ai seminari gratuitamente inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@fondazionelavoro.it fino a 24 ore prima degli eventi.
Agli iscritti verrà inviato il link per il collegamento alla videoconferenza.
COVID-19: seminario su contromisure macroeconomiche e gestione dei rapporti di lavoro
da adminIl prossimo 24 aprile alle ore 11.30 si terrà un Seminario dal titolo “COVID-19: contromisure macroeconomiche e gestione dei rapporti di lavoro”, organizzato dallo Starting Finance Club dell’Università di Pisa.
Insieme a me interverrà il Prof. Pompeo Della Posta (Dipartimento di Economia – Università di Pisa).
Sarà l’occasione per riflettere e discutere insieme delle risposte macroeconomiche e giurisprudenziali che le linee di governance sono in grado di dare alla comunità internazionale e al mercato del lavoro nell’attuale contesto emergenziale.
L’evento si terrà in videoconferenza sulla piattaforma Zoom.
Per partecipare al Seminario è sufficiente accedere alla piattaforma inserendo i seguenti dati:
Meeting ID: 769 1360 6537.
Password: 1GwZf7.
INAIL: la rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 e le strategie di prevenzione
da adminL’INAIL, in vista della c.d. fase 2, ha elaborato un “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.
Il documento, ora al vaglio del Governo, si compone principalmente di due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia di valutazione integrata del rischio di contagio in occasione di lavoro; la seconda detta le strategie di prevenzione da adottare.
In particolare, per quanto riguarda la valutazione del rischio vengono prese in considerazioni tre variabili: l’esposizione, ossia la probabilità di venire a contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle attività lavorative, la prossimità, intesa come caratteristica intrinseca di un lavoro tale da non permettere un distanziamento sociale, e l’aggregazione, valutata come tipologia lavorativa che prevede il contatto con soggetti terzi rispetto agli altri dipendenti.
In base a queste variabili è stata determinata l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice (basso, medio basso, medio, medio alto ed alto) per ciascun settore produttivo.
In ordine alle strategie di prevenzione, si evidenzia la necessità di adottare una serie di azioni che vadano ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
A) Misure organizzative:
•Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).
Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda, comunque nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
•L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
•L’utilizzo delle diverse forme di lavoro a distanza necessita di rafforzare le misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell’uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, incoraggiando a fare pause regolari; in aggiunta, il management dovrà tenere conto della necessità di garantire il supporto ai lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli.
B) Misure di prevenzione e protezione:
•È imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi.
Le informazioni e la formazione devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.
•Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l’intera popolazione.
Pertanto, in più punti dell’azienda devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.
In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.
•Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9/2020 (art. 34) in combinato con il DL n. 18/2020 (art 16 c. 1).
La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
•In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà. Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore.
C) Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici:
•Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli. Pertanto, vanno rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità previste dal Protocollo stipulato dalle parti sociali il 14 marzo 2020. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Rimangono aspetti organizzativi specifici da identificare nei differenti contesti lavorativi.
Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente saranno seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo.