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Il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nel periodo vietato dal decreto Cura Italia ha diritto alla NASpI

8 Giugno 2020da admin

Con il messaggio n. 2261 del 1 giugno 2020 l’INPS ha chiarito che i lavoratori il cui rapporto è cessato involontariamente con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto posto dal legislatore (art. 46 d.l. n. 18/2020 come integrato e modificato dall’art. 80 d.l. n. 34/2020) hanno diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito contro la disoccupazione involontaria (NASpI), indipendentemente dalla nullità del licenziamento.

L’Istituto ha tuttavia precisato che l’erogazione dell’indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo sarà effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nell’ ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

In tale ipotesi il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

Nell’ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro revochi il recesso (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore (art. 46, comma 1-bis, d.l. n. 18/2020).

L’INPS ha infine chiarito che la previsione di cui all’art. 46 d.l. n. 18/2020 non trova applicazione per il rapporto di lavoro domestico, soggiacendo quest’ultimo – quanto al regime di libera recedibilità – ad una peculiare disciplina, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, riferendosi esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato.

Il messaggio INPS

  • Messaggio n. 2261 del 01-06-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/domino-di-legno-di-caduta-di-arresto-della-mano-dell-uomo-d-affari-concetto-di-controllo-del-rischio-di-affari-pianificazione-e-strategia-di-rischio-di-affari_44680-118.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-08 20:24:392020-06-09 10:28:22Il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nel periodo vietato dal decreto Cura Italia ha diritto alla NASpI
Prassi in Prassi

Contratto a tutele crescenti e quantificazione dell’indennità risarcitoria

9 Giugno 2020da admin

Con la decisione  19 maggio 2020 n. 2503 il Tribunale di Roma, dopo aver accertato l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, ha affermato che ai fini della quantificazione dell’indennità risarcitoria ex art. 3 d.lgs. n. 23/2015, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, il parametro dell’anzianità di servizio del lavoratore conserva un rilievo prioritario e serve a determinare – entro il minimo ed il massimo fissati dalla legge – la base di partenza della stessa indennità, che potrà essere elevata dal giudice nel caso concreto tenendo conto di tutti gli altri parametri desumibili dal sistema (il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, i comportamenti e le condizioni delle parti).

Il testo della sentenza

  • Trib. Roma 19.5.2020, n. 2503
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/documento-della-tenuta-della-mano-dell-avvocato-maschio-sullo-scrittorio-nell-aula-di-tribunale_23-2147898384.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-09 10:25:072020-06-09 10:25:07Contratto a tutele crescenti e quantificazione dell'indennità risarcitoria
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Nullità della clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto di non concorrenza.

9 Giugno 2020da admin

Con ordinanza n. 10535 del 3 giugno 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative.

In relazione al caso di specie la Suprema Corte ha inoltre precisato che il fatto che il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto non rileva poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, “il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà”.

Il testo dell'ordinanza

  • Cass n. 10535/2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/esecutivo-pronto-a-firmare-il-contratto_1098-3654.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-09 10:23:552020-06-09 10:23:55Nullità della clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto di non concorrenza.
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento disciplinare e abuso del telepass aziendale

9 Giugno 2020da admin

Con la decisione 3 giugno 2020, n. 10540 la Corte di Cassazione ha stabilito che integra giusta causa di licenziamento – ed è quindi idoneo a ledere il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro –  il ripetuto utilizzo del telepass aziendale per ragioni extralavorative da parte di un dipendente rivestente una posizione apicale.

Il testo della sentenza

  • Cass. n. 10540/2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/strada-asfaltata-e-foresta_1127-3185.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-09 10:22:242020-06-09 10:22:24Licenziamento disciplinare e abuso del telepass aziendale
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Riflessioni giuridiche sugli effetti della pandemia Covid-19

5 Giugno 2020da admin

I prossimi 12 e 13 giugno si terrà un seminario in videoconferenza intitolato “Riflessioni giuridiche sugli effetti della pandemia Covid-19”, organizzato nell’ambito del Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa.

Gli incontri sono volti ad analizzare le ricadute dell’attuale emergenza epidemiologica sui rapporti contrattuali, i rapporti di lavoro, i rapporti personali e patrimoniali nella famiglia e sulla tutela dei diritti.

In particolare, la sessione pomeridiana del 12 giugno sarà dedicata ai temi giuslavoristici: licenziamenti, sicurezza sul lavoro e responsabilità datoriale, lavoro a distanza, ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito.

Insieme a me interverranno il Professor Oronzo Mazzotta, il Dott. Raffaele Galardi e il Dott. Simone D’Ascola.

L’evento si svolgerà su Teams al seguente indirizzo: http://web.jus.unipi.it/live/200612-covid.

La locandina

  • Seminario 12-13 giugno 2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/cartolina1.Palazzo-della-Sapienza-3.jpg 418 600 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-05 16:23:152020-06-05 16:24:45Riflessioni giuridiche sugli effetti della pandemia Covid-19
News ed Eventi in News ed Eventi

Uber Italy commissariata per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dei c.d. riders

3 Giugno 2020da admin

Con il decreto n. 9 del 28 maggio 2020 il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria (c.d. commissariamento) di Uber Italy s.r.l. per l’ipotesi di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) nella gestione dei c.d. riders addetti alle consegne di cibo per il servizio Uber Eats.

Uber, attraverso società di intermediazione di manodopera, avrebbe sfruttato migranti provenienti da Paesi territorio di conflitti civili e razziali, richiedenti asilo politico e persone che, in alcuni casi, dimoravano presso centri di accoglienza temporanei.

Come si legge nel provvedimento “appaiono precisi indici di un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale attuato nei confronti di molteplici lavoratori reclutati in una situazione di emarginazione sociale e quindi di fragilità sul piano di una possibile tutela dei diritti minimi […]: il reclutamento avvenuto scegliendo soprattutto soggetti in stato di bisogno; il pagamento a cottimo effettuato (Euro 3 a consegna) a prescindere dalle condizioni di luogo (durata del tragitto) e di tempo (ora notturna, condizioni atmosferiche) ed in violazione delle regole contrattuali; la richiesta di un numero di prestazioni non compatibili con una tutela minima delle condizioni fisiche del lavoratore con la rappresentazione concreta della disattivazione dell’account e quindi con la minaccia implicita di non potere più lavorare per la piattaforma Uber; la non corresponsione delle mance dovute al lavoratore e realmente corrisposte dal cliente nel sinallagma contrattuale; in taluni casi l’omesso versamento delle ritenute previdenziali in concreto operato sulla retribuzione dei lavoratori; il sistematico inserimento di c.d. malus di natura strumentale, creati attraverso la contestazione di comportamenti non conformi tenuti in realtà inesistenti, per contrarre ulteriormente la retribuzione mensile dovuta; in genere lo sfruttamento di un mercato che presenta un’offerta di forza lavoro incontrollata per imporre delle regole particolarmente violente (solitamente minacce) al singolo lavoratore”.

Il decreto

  • Decreto n. 9:2020
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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