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Coronavirus Toscana: ricomincia la formazione in presenza

9 Giugno 2020da admin

Con ordinanza n. 63 dell’8 giugno 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica.

In particolare, il Presidente della Giunta Regionale, al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali, ha ordinato:

-Disposizioni per percorsi di formazione e attività corsistica.

E’ consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5 dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, di realizzare in presenza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all’allegato 5 della citata ordinanza.

All’attività corsistica individuale e collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc., si applicano, per le parti compatibili con la loro attività, le linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’allegato 5 dell’ordinanza n. 60.

-Disposizioni per attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche.

Le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche devono essere svolte nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale.

Laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

Il testo dell'ordinanza e le linee guida per il commercio al dettaglio

  • Ordinanza n.63:2020
  • All. 1 – Indicazioni prevenzione contagio settore Commercio al dettaglio
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/imprenditrice-con-una-domanda_1098-2865.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-09 20:09:332020-06-11 18:19:22Coronavirus Toscana: ricomincia la formazione in presenza
Normativa in Normativa

Un mio contributo su qualificazione del rapporto di lavoro e disciplina applicabile

9 Giugno 2020da admin
Un mio commento sul numero straordinario/2020 del Massimario di Giurisprudenza del Lavoro dedicato alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1663/2020 in materia di collaborazioni organizzate dal committente.
In allegato l’indice del fascicolo.

Indice

  • Indice MGL
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/riders_open-e1606923742329.jpg 374 600 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-09 20:08:132020-06-10 00:25:22Un mio contributo su qualificazione del rapporto di lavoro e disciplina applicabile
Pubblicazioni in Pubblicazioni

Videoconferenza su Smart working e organizzazione agile del lavoro

9 Giugno 2020da admin

Il prossimo 15 giugno terrò una videoconferenza in diretta su Smart working e organizzazione agile del lavoro.

Il corso ha l’obiettivo di ricostruire ed esaminare la normativa vigente in materia di smart working: le regole ordinarie e straordinarie, l’accordo con il lavoratore, il recesso dall’accordo, i percorsi formativi, l’informativa sulla sicurezza e gli obblighi di comunicazione.

Verranno altresì esaminate le implicazioni dello smart working sul piano organizzativo: gli obblighi di risultato e l’organizzazione del tempo di lavoro, il controllo a distanza, l’esercizio del potere disciplinare, l’armonizzazione del lavoro con le esigenze personali dello smart worker, il diritto alla disconnessione.

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

La locandina

  • Webinar 15-6-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/concetto-della-rete-sociale-figure-umane-sulla-linea-blu-rappresentazione-3d_152359-123.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-09 18:16:472020-06-09 20:07:44Videoconferenza su Smart working e organizzazione agile del lavoro
News ed Eventi in News ed Eventi

La conversione in legge del decreto Liquidità

8 Giugno 2020da admin

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 la legge n. 40/2020 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 23/2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

In materia di lavoro, il nuovo testo conferma la previsione che prevede l’applicazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui agli artt. 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e 22 (cassa integrazione in deroga) del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) anche per i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 (art. 41).

E’ stata altresì confermata la proroga fino al 30 giugno della validità dei documenti unici di regolarità fiscale (DURF) di cui all’art. 17-bis, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio (art. 23).

Viene differita al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 (art. 5).

In sede di conversione, è stato introdotto l’art. 29 bis che prevede che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati devono adempiere all’obbligo di cui all’articolo 2087 c.c. mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e ss.mm.ii., e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, d.l. n. 33/2020, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Il testo della legge di conversione

  • l. n. 40:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/uomo-d-affari-defocused-con-monete-e-clessidra_23-2148569076.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-08 20:24:122020-06-09 10:29:09La conversione in legge del decreto Liquidità
Normativa in Normativa

Il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nel periodo vietato dal decreto Cura Italia ha diritto alla NASpI

8 Giugno 2020da admin

Con il messaggio n. 2261 del 1 giugno 2020 l’INPS ha chiarito che i lavoratori il cui rapporto è cessato involontariamente con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto posto dal legislatore (art. 46 d.l. n. 18/2020 come integrato e modificato dall’art. 80 d.l. n. 34/2020) hanno diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito contro la disoccupazione involontaria (NASpI), indipendentemente dalla nullità del licenziamento.

L’Istituto ha tuttavia precisato che l’erogazione dell’indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo sarà effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nell’ ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

In tale ipotesi il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

Nell’ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro revochi il recesso (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore (art. 46, comma 1-bis, d.l. n. 18/2020).

L’INPS ha infine chiarito che la previsione di cui all’art. 46 d.l. n. 18/2020 non trova applicazione per il rapporto di lavoro domestico, soggiacendo quest’ultimo – quanto al regime di libera recedibilità – ad una peculiare disciplina, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, riferendosi esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato.

Il messaggio INPS

  • Messaggio n. 2261 del 01-06-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/domino-di-legno-di-caduta-di-arresto-della-mano-dell-uomo-d-affari-concetto-di-controllo-del-rischio-di-affari-pianificazione-e-strategia-di-rischio-di-affari_44680-118.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-08 20:24:392020-06-09 10:28:22Il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nel periodo vietato dal decreto Cura Italia ha diritto alla NASpI
Prassi in Prassi

Contratto a tutele crescenti e quantificazione dell’indennità risarcitoria

9 Giugno 2020da admin

Con la decisione  19 maggio 2020 n. 2503 il Tribunale di Roma, dopo aver accertato l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, ha affermato che ai fini della quantificazione dell’indennità risarcitoria ex art. 3 d.lgs. n. 23/2015, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, il parametro dell’anzianità di servizio del lavoratore conserva un rilievo prioritario e serve a determinare – entro il minimo ed il massimo fissati dalla legge – la base di partenza della stessa indennità, che potrà essere elevata dal giudice nel caso concreto tenendo conto di tutti gli altri parametri desumibili dal sistema (il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, i comportamenti e le condizioni delle parti).

Il testo della sentenza

  • Trib. Roma 19.5.2020, n. 2503
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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