Studio Legale Albi - Pisa
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
    • Prassi
    • Giurisprudenza
    • Normativa
    • News ed Eventi
  • Lo Studio
    • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Cerca
  • Menu
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Giurisprudenza
    • News ed Eventi
    • Normativa
    • Prassi
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
  • Lo Studio
  • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti

Coronavirus Toscana: la nuova ordinanza del 18 aprile 2020

19 Aprile 2020da admin

Con ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n.833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato nuove misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020.

In particolare, in ordine alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro è previsto che:

  1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. In caso di utilizzo dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
  2. La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche.
  3. E’ comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati: in spazi chiusi in presenza di più persone; in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.
  4. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente.
  5. Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
  6. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria.
  7. La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
  8. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
  9. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
  10. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività.

Il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all’indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.

Il protocollo anti-contagio dovrà essere sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.

L’ordinanza ha validità fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 19/2020.

In allegato il testo dell’ordinanza e i modelli di protocollo di sicurezza anti-contagio.

Il testo dell'ordinanza e i modelli di protocollo di sicurezza anti-contagio

  • Protocollo di sicurezza attività commerciali
  • Protocollo di sicurezza attività produttive
  • Ordinanza n. 38 del 18-04-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/donna-che-indossa-la-mano-protettiva-di-lavaggio-maschera-con-gel-di-alcol_42667-1818.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-19 16:48:472020-04-19 16:48:47Coronavirus Toscana: la nuova ordinanza del 18 aprile 2020
Normativa in Normativa

Il prossimo 23 aprile un seminario sui licenziamenti disciplinari e per scarso rendimento

19 Aprile 2020da admin

Il prossimo 23 aprile si terrà un Seminario dedicato al tema dei “Licenziamenti disciplinari e per scarso rendimento tra ruolo della contrattazione collettiva e rimedi contro il licenziamento illegittimo”, organizzato nell’ambito del Corso di diritto del lavoro avanzato dell’Università di Roma La Sapienza.

Insieme a me interverranno la Prof.ssa Giovanna Pacchiana Parravicini (Università di Torino), il Prof. Domenico Mezzacapo  (Università di Roma La Sapienza) e il Prof. Fabio Pantano (Università di Parma).

L’evento si terrà in videoconferenza e sarà introdotto e coordinato dal Prof. Ilario Alvino (Università di Roma La Sapienza).

Per iscriversi e ricevere le istruzioni è necessario preventivamente inviare un messaggio e-mail all’indirizzo: dirittodellavoroavanzato@gmail.com.

La locandina dell'evento

  • Seminario Licenziamenti disciplinari
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/FOTO.p-707x471-1.jpg 471 707 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-19 16:12:272020-04-19 16:12:27Il prossimo 23 aprile un seminario sui licenziamenti disciplinari e per scarso rendimento
News ed Eventi in News ed Eventi

COVID-19 e obbligo di consegna immediata dei dispositivi di protezione individuale

17 Aprile 2020da admin

Con il decreto del 14 aprile 2020 il Tribunale di Bologna ha ordinato alla società Deliveroo di consegnare “immediatamente” ai propri riders i dispositivi di protezione individuale (mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) in quantità adeguata e sufficiente allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Tribunale, richiamando la recente evoluzione legislativa (art. 2, d.lgs. n. 81/2015) e giurisprudenziale (Cass. n. 1663/2020) in tema di tutela dei riders, ha affermato che “non pare oggi potersi dubitare della necessità di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro, l’intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per quanto qui interessa la disciplina in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro fra cui rientrano tutte le norme che prevedono l’obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)”.

Con specifico riferimento alla normativa emergenziale dettata in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Tribunale di Bologna ha inoltre osservato che il DPCM 11 marzo 2020, consentendo la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio “nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”, ha implicitamente onerato l’imprenditore di provvedere a garantire il richiesto rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste per l’attività di trasporto e consegna a domicilio del cibo, e ciò a tutela non solo della salute degli operatori, ma anche dell’utenza del servizio, e con essa, della collettività intera.

Nel novero delle prescrizioni igienico sanitarie deve essere ragionevolmente ricompreso l’uso dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti, mascherine e prodotti igienizzanti, di cui peraltro il DPCM raccomanda l’adozione nell’ambito di tutte le attività produttive.

Le motivazioni di carattere pratico e organizzativo (l’alto numero delle richieste ricevute e la difficoltà a reperire sul mercato i dispositivi di protezione) addotte dalla società per giustificare il ritardo nella consegna dei DPI, seppur astrattamente plausibili – conclude  il giudice – non appaiono costituire insormontabile ostacolo all’adempimento dell’obbligo imposto dalla legge al datore di lavoro.

Il testo del decreto

  • Decreto Trib. Bologna
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/immagini.quotidiano.net_.jpeg 368 654 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-17 16:11:422020-04-17 16:11:42COVID-19 e obbligo di consegna immediata dei dispositivi di protezione individuale
Giurisprudenza in Giurisprudenza

La Guida su Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro

17 Aprile 2020da admin

E’ stata appena pubblicata da Maggioli la Guida su Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro.

La Guida – realizzata dal mio studio – si compone di 420 slides: vengono esaminate le fonti normative adottate per affrontare l’attuale situazione di emergenza (decreti presidenziali, decreti legge e accordi fra Governo e parti sociali), illustrate le modalità di gestione del personale e le misure da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa.

Una particolare attenzione è dedicata al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, ai nuovi dispositivi di protezione individuale, alle informazioni che devono essere rese ai lavoratori e alle misure da non adottare per salvaguardare la privacy dei dipendenti.

Vengono approfonditi i temi dello smart-working e dei congedi, dei permessi e delle ferie alla luce delle disposizioni introdotte dal c.d. Decreto Cura Italia, prendendo anche in considerazione le circolari interpretative emanate dall’INPS.

Vengono inoltre affrontate le questioni attinenti alla disciplina degli ammortizzatori sociali per COVID-19 (Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga): ambito soggettivo di applicazione, procedure, causali di intervento, periodo di durata e modalità di erogazione del trattamento.

Vengono altresì analizzate tutte le discipline regionali della cassa integrazione in deroga.

Viene infine affrontata la questione dei licenziamenti con particolare attenzione ai licenziamenti c.d. economici.

In allegato l’indice della Guida.

Indice Guida Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro

  • Indice
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/coronavirus-rapporti-lavoro_page-0001-2.jpg 227 320 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-17 10:42:192020-04-17 11:24:22La Guida su Coronavirus e gestione dei rapporti di lavoro
News ed Eventi in News ed Eventi

I chiarimenti dell’INPS sulle modalità di fruizione del c.d. congedo COVID-19

16 Aprile 2020da admin

Con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020 l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di fruizione del c.d. congedo COVID-19 di cui all’art. 23 del d.l. n. 18/2020 nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

Il congedo COVID-19  è stato istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio), e  la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il messaggio ha precisato che:

A) i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie),possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;

B) durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);

C) il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia.

L’INPS ha inoltre chiarito che la fruizione del Congedo COVID-19 è incompatibile con:

  • la richiesta del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
  • la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
  • la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio;
  • con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.
  • Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo.

Il messaggio dell'INPS

  • Messaggio INPS n. 1621 del 15 -04-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/donna-moderna-che-lavora-con-il-bambino-concetto-multi-tasking-freelance-e-maternita_158595-5050.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-16 16:16:162020-04-16 16:16:16I chiarimenti dell'INPS sulle modalità di fruizione del c.d. congedo COVID-19
Prassi in Prassi

Ministero dell’Interno: la circolare sul DPCM 10 aprile 2020

15 Aprile 2020da admin

Con la circolare del 14 aprile 2020 firmata dal Capo di Gabinetto Piantedosi sono state fornite indicazioni in merito all’interpretazione del DPCM 10 aprile 2020 che ha disposto l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel confermare l’attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

Il provvedimento ribadisce l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni.

Il DPCM conferma, inoltre, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3, e amplia, il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell’articolo 2.

Lo stesso articolo sottopone alcune delle attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell’autorizzazione.

A riguardo si ritiene che le comunicazioni già pervenute alle Prefetture non debbano essere rinnovate.

Ulteriore elemento di novità, è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto adotti l’eventuale provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione.

Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture.

La circolare richiama la possibilità di demandare al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, lo svolgimento di specifici controlli e riscontri – a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali – circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite.

La circolare ribadisce, poi, che i prefetti potranno avvalersi, oltre che dell’attività dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

Il testo della circolare

  • Circ. Min. Int. 14.4.2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/uomo-d-affari-che-lavora-nel-suo-ufficio-con-documenti-e-controllare-l-accuratezza-delle-informazioni_2034-1118.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-15 17:43:212020-04-15 17:43:21Ministero dell'Interno: la circolare sul DPCM 10 aprile 2020
Pagina 117 di 214«‹115116117118119›»

Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

Leggi tutto

Iscriviti alla Newsletter

L’iscrizione alla newsletter è gratuita e consente agli iscritti di ricevere e-mail contenenti informazioni, approfondimenti e notizie relative al diritto del lavoro direttamente dallo Studio Legale Albi.

Iscriviti

Studio legale Albi

Copyright © Studio Legale Albi 2014-2025 – P.IVA 01864450505

Contatti | Disclaimer | Privacy | Cookies | Codice deontologico

Scorrere verso l’alto