E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il titolo II del decreto è interamente dedicato alle “misure a sostegno del lavoro” (artt. 19-48).
In particolare, vengono estese a tutto il territorio nazionale le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali.
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 19).
Le aziende che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 6/2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono invece presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 1 e per un periodo non superiore a nove settimane (art. 20).
E’ poi prevista una particolare disciplina per la cassa integrazione in deroga: le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane (art. 22).
Vengono inoltre dettate norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
Si prevede che per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado di cui al DPCM 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a usufruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione (art. 23).
Si stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, comma 2, lett. h) e i) d.l. n. 6/2020, dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia (art. 26).
Ai liberi professionisti titolari di partita iva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro (art. 27).
Un’indennità una tantum pari a 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 28).
La medesima indennità – per il solo di mese di marzo – è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente (art. 29) nonché agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30).
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’art. 6, comma 1, e dall’art. 15, comma 8, d.lgs. n. 22/2015 sono ampliati da sessantotto a centoventi giorni (art. 33).
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Sono altresì sospesi per il medesimo periodo i termini di prescrizione (art. 34).
Sono inoltre sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art. 37).
Si prevede che ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, deve essere riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 l. n. 81/2017 (art. 39).
Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per la durata di due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi e gli adempimenti connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al d.l. n.4/2019 (art. 40).
A decorrere dal 23 febbraio e sino al 1°giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL (art. 42).
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire ai medesimi il riconoscimento di un’indennità nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020. (art. 44).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 l. n. 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Fino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, l. n. 604/1966 (art. 46).
Lo Studio Legale Albi mette a disposizione le sue risorse per approfondire l’esame del decreto-legge.
Congedi, permessi e assenze per malattia nel Decreto Cura Italia
da adminIl decreto “Cura Italia”, al capo II, ha introdotto norme speciali in materia di congedi, permessi e assenze per malattia.
La nuova normativa ha affrontato il delicato tema delle esigenze di cura dei minori, a fronte della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado.
Per i genitori con figli di età non superiore a 12 anni è previsto un congedo retribuito al 50% per complessivi 15 giorni fruibile da uno o entrambi i genitori, a condizione che nessuno dei due genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o, ancora, che nessuno dei due genitori sia disoccupato o non lavoratore. Tale misura riguarda non solo i lavoratori dipendenti del settore privato, ma anche i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Il limite di età di 12 anni non vale per i lavoratori genitori di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
I lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto a congedi non retribuiti per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o, ancora, che non vi sia genitore non lavoratore.
In alternativa ai congedi retribuiti, il decreto prevede la possibilità di fruire dei c.d. voucher di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale importo è aumentato a 1000 euro per il bonus baby sitting da riconoscere ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, l’art. 24 del Decreto incrementa di ulteriori complessive 12 giornate (fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020) la durata dei permessi retribuiti ex art. 33 l. n. 104/1992 per i lavoratori con figli gravemente disabili di età non superiore a 12 anni.
In merito poi alle assenze per motivi strettamente legati al contagio da COVID-19, l’art. 26 equipara alla malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Occorre puntualizzare che i giorni trascorsi in quarantena non sono computati nel periodo di comporto.
Infine, è equiparato al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio – prescritto dalle autorità sanitarie – di dipendenti con disabilità grave e di soggetti a rischio (immunodepressi, affetti da patologie oncologiche, coinvolti in terapie salvavita).
Gli ammortizzatori sociali nel Decreto Cura Italia
da adminLe disposizioni contenute nel c.d. decreto “cura Italia” in tema di ammortizzatori sociali sono consistenti e rivolte ad un’ampia platea di datori di lavoro.
L’intervento si suddivide in un primo nucleo di disposizioni correlate al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e all’assegno ordinario (artt. 19-21) e in un’altra disposizione dedicata alla Cassa integrazione in deroga (art. 22).
I primi due strumenti di sostegno del reddito (CIGO e assegno ordinario) sono disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015: la CIGO prevede un trattamento che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; l’assegno ordinario ha il medesimo fine ed è una prestazione erogata dai Fondi di solidarietà.
Il decreto prevede una causale unica dedicata, Covid-19, attivabile con procedura semplificata e senza limiti di accesso.
La durata degli interventi correlati al Covid-19, per espressa previsione, non sono conteggiati ai fini dei limiti massimi di utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Interessante è la facoltà, per chi è attualmente beneficiario di Cassa Integrazione Straordinaria o di un assegno di solidarietà, di sospenderne temporaneamente l’erogazione per accedere alla CIG ordinaria o all’assegno ordinario con causale Covid-19.
Quanto alla Cassa integrazione in deroga, questa viene concessa a tutte le aziende che non rientrano nei suddetti trattamenti.
Si segnala che la gestione delle domande è demandata alle Regioni e Province autonome, le quali si vedranno ripartite le risorse da parte di un emanando decreto interministeriale.
Le Regioni e Province autonome dovranno, altresì, stipulare preventivamente (anche in via telematica) un accordo quadro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (tale accordo non è richiesto solo per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti).
Si tratta, dunque, di adempimenti che comporteranno inevitabilmente ad un differimento del momento di entrata a regime del trattamento.
Da notare che il decreto fa salve le previsioni già emanate in tema di Cassa integrazione in deroga nella zona rossa e nella zona gialla (d.l. 2 marzo 2020, n. 9).
In generale, l’intervento di urgenza si caratterizza per una semplificazione delle procedure ordinarie e per una estensione dell’ambito soggettivo di applicazione delle misure di sostegno.
Attraverso tali interventi, dunque, viene garantito l’accesso agli ammortizzatori sociali a tutte le aziende, a prescindere dalla consistenza dimensionale e al settore di appartenenza, consentendo l’intervento di integrazione alla generalità dei lavoratori subordinati, con l’unica eccezione dei lavoratori domestici.
Sussiste, comunque, un limite massimo di spesa, la cui congruità potrà essere valutata soltanto al momento dell’utilizzo di tali strumenti.
Nuove disposizioni in tema di smart working nel Decreto Cura Italia
da adminIl Decreto “Cura Italia” ha implementato alcune delle misure in tema di smart working introdotte in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.
In particolare, l’art. 39, primo comma, sancisce il diritto per i lavoratori dipendenti gravemente disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona affetta da grave disabilità a svolgere, fino al 30 aprile 2020, la prestazione di lavoro in modalità agile.
Tale diritto è accordato a condizione che lo smart working sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Il secondo comma, invece, stabilisce una priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.
La disciplina dei licenziamenti nel Decreto Cura Italia
da adminL’art. 46 del Decreto “Cura Italia” dispone la sospensione per 60 giorni di tutte le procedure di licenziamento collettivo, ivi comprese quelle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
La stessa disposizione prevede che il datore di lavoro non possa recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966.
Continuano, invece, ad applicarsi le altre disposizioni in tema di licenziamento.
Nonostante la rubrica dell’art. 46 rechi la dicitura “sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”, ci corre l’obbligo di segnalare che la disciplina contenuta nella norma in commento nulla dispone in merito a tali procedure.
Ricordiamo che rubrica legis non est lex e pertanto nell’incerto quadro venuto a delinearsi propendiamo per una lettura particolarmente prudente dell’art. 46 summenzionato.
Allo stato riteniamo, dunque, che decorrano senza alcuna sospensione i termini per impugnare i licenziamenti già comunicati e quelli che saranno eventualmente intimati.
Il Decreto Cura Italia è in Gazzetta Ufficiale
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il titolo II del decreto è interamente dedicato alle “misure a sostegno del lavoro” (artt. 19-48).
In particolare, vengono estese a tutto il territorio nazionale le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali.
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 19).
Le aziende che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 6/2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono invece presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 1 e per un periodo non superiore a nove settimane (art. 20).
E’ poi prevista una particolare disciplina per la cassa integrazione in deroga: le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane (art. 22).
Vengono inoltre dettate norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
Si prevede che per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado di cui al DPCM 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a usufruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione (art. 23).
Si stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, comma 2, lett. h) e i) d.l. n. 6/2020, dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia (art. 26).
Ai liberi professionisti titolari di partita iva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro (art. 27).
Un’indennità una tantum pari a 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 28).
La medesima indennità – per il solo di mese di marzo – è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente (art. 29) nonché agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30).
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’art. 6, comma 1, e dall’art. 15, comma 8, d.lgs. n. 22/2015 sono ampliati da sessantotto a centoventi giorni (art. 33).
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Sono altresì sospesi per il medesimo periodo i termini di prescrizione (art. 34).
Sono inoltre sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art. 37).
Si prevede che ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, deve essere riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 l. n. 81/2017 (art. 39).
Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per la durata di due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi e gli adempimenti connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al d.l. n.4/2019 (art. 40).
A decorrere dal 23 febbraio e sino al 1°giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL (art. 42).
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire ai medesimi il riconoscimento di un’indennità nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020. (art. 44).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 l. n. 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Fino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, l. n. 604/1966 (art. 46).
Lo Studio Legale Albi mette a disposizione le sue risorse per approfondire l’esame del decreto-legge.
Giornate di Studio AIDLASS 2020
da adminA causa della situazione emergenziale in atto, abbiamo ritenuto necessario rinviare le Giornate di Studio AIDLASS 2020, originariamente programmate per il prossimo maggio a Lucca.
Il rinvio è stato disposto al fine di assicurare il regolare svolgimento di un così importante evento scientifico e culturale per tutta la comunità di giuslavoristi.
Pertanto, vi comunichiamo che il Convegno si terrà a Lucca nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 settembre 2020.
Quest’anno le Giornate di Studio saranno dedicate al tema della libertà e dell’attività sindacale a cinquant’anni dallo Statuto dei lavoratori.
Sul sito www.aidlass2020.it potete trovare il programma aggiornato del Convegno e tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione alle Giornate di Studio e per il soggiorno a Lucca.