Il diritto del lavoro in trasformazione 2020

La difficile situazione in cui ci troviamo ci ha indotto ad una nuova programmazione della settima edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro.

Abbiamo individuato una nuova sequenza di date che potete trovare nella brochure qui allegata.

Con la nuova programmazione la prima lezione si terrà prossimo 17 aprile e il corso si svolgerà in videoconferenza.

Ricordo che il Corso, organizzato da Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Ti Forma, è patrocinato da Confservizi Cispel Toscana,  Utilitalia e Federcasa.

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Il Decreto Cura Italia in pillole

Come già annunciato nelle scorse giornate, in data 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 18/2020  recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
 
A breve pubblicheremo alcune news, in cui verranno illustrati gli aspetti giuslavoristici della nuova normativa.
 
Ci concentreremo in particolare sui seguenti temi:
– congedi, permessi e assenze per malattia
– ammortizzatori sociali
– disciplina dei licenziamenti
– smart working. 
Stay tuned!
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Congedi, permessi e assenze per malattia nel Decreto Cura Italia

Il decreto “Cura Italia”, al capo II, ha introdotto norme speciali in materia di congedi, permessi e assenze per malattia.

La nuova normativa ha affrontato il delicato tema delle esigenze di cura dei minori, a fronte della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado.

Per i genitori con figli di età non superiore a 12 anni è previsto un congedo retribuito al 50% per complessivi 15 giorni fruibile da uno o entrambi i genitori, a condizione che nessuno dei due genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o, ancora, che nessuno dei due genitori sia disoccupato o non lavoratore. Tale misura riguarda non solo i lavoratori dipendenti del settore privato, ma anche i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

 Il limite di età di 12 anni non vale per i lavoratori genitori di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto a congedi non retribuiti per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o, ancora, che non vi sia genitore non lavoratore.

In alternativa ai congedi retribuiti, il decreto prevede la possibilità di fruire dei c.d. voucher di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale importo è aumentato a 1000 euro per il bonus baby sitting da riconoscere ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, l’art. 24 del Decreto incrementa di ulteriori complessive 12 giornate (fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020) la durata dei permessi retribuiti ex art. 33 l. n. 104/1992 per i lavoratori con figli gravemente disabili di età non superiore a 12 anni.

In merito poi alle assenze per motivi strettamente legati al contagio da COVID-19, l’art. 26 equipara alla malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Occorre puntualizzare che i giorni trascorsi in quarantena non sono computati nel periodo di comporto.

Infine, è equiparato al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio – prescritto dalle autorità sanitarie – di dipendenti con disabilità grave e di soggetti a rischio (immunodepressi, affetti da patologie oncologiche, coinvolti in terapie salvavita).

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Gli ammortizzatori sociali nel Decreto Cura Italia

Le disposizioni contenute nel c.d. decreto “cura Italia” in tema di ammortizzatori sociali sono consistenti e rivolte ad un’ampia platea di datori di lavoro.

L’intervento si suddivide in un primo nucleo di disposizioni correlate al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e all’assegno ordinario (artt. 19-21) e in un’altra disposizione dedicata alla Cassa integrazione in deroga (art. 22).

I primi due strumenti di sostegno del reddito (CIGO e assegno ordinario) sono disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015: la CIGO prevede un trattamento che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; l’assegno ordinario ha il medesimo fine ed è una prestazione erogata dai Fondi di solidarietà.

Il decreto prevede una causale unica dedicata, Covid-19, attivabile con procedura semplificata e senza limiti di accesso.

La durata degli interventi correlati al Covid-19, per espressa previsione, non sono conteggiati ai fini dei limiti massimi di utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Interessante è la facoltà, per chi è attualmente beneficiario di Cassa Integrazione Straordinaria o di un assegno di solidarietà, di sospenderne temporaneamente l’erogazione per accedere alla CIG ordinaria o all’assegno ordinario con causale Covid-19.

Quanto alla Cassa integrazione in deroga, questa viene concessa a tutte le aziende che non rientrano nei suddetti trattamenti.

Si segnala che la gestione delle domande è demandata alle Regioni e Province autonome, le quali si vedranno ripartite le risorse da parte di un emanando decreto interministeriale.

Le Regioni e Province autonome dovranno, altresì, stipulare preventivamente (anche in via telematica) un accordo quadro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (tale accordo non è richiesto solo per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti).

Si tratta, dunque, di adempimenti che comporteranno inevitabilmente ad un differimento del momento di entrata a regime del trattamento.

Da notare che il decreto fa salve le previsioni già emanate in tema di Cassa integrazione in deroga nella zona rossa e nella zona gialla (d.l. 2 marzo 2020, n. 9).

In generale, l’intervento di urgenza si caratterizza per una semplificazione delle procedure ordinarie e per una estensione dell’ambito soggettivo di applicazione delle misure di sostegno.

Attraverso tali interventi, dunque, viene garantito l’accesso agli ammortizzatori sociali a tutte le aziende, a prescindere dalla consistenza dimensionale e al settore di appartenenza, consentendo l’intervento di integrazione alla generalità dei lavoratori subordinati, con l’unica eccezione dei lavoratori domestici.

Sussiste, comunque, un limite massimo di spesa, la cui congruità potrà essere valutata soltanto al momento dell’utilizzo di tali strumenti.

donna con portatile
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Nuove disposizioni in tema di smart working nel Decreto Cura Italia

Il Decreto “Cura Italia” ha implementato alcune delle misure in tema di smart working introdotte in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

In particolare, l’art. 39, primo comma, sancisce il diritto per i lavoratori dipendenti gravemente disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona affetta da grave disabilità a svolgere, fino al 30 aprile 2020, la prestazione di lavoro in modalità agile.

Tale diritto è accordato a condizione che lo smart working sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il secondo comma, invece, stabilisce una priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i  lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

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La disciplina dei licenziamenti nel Decreto Cura Italia

L’art. 46 del Decreto “Cura Italia” dispone la sospensione per 60 giorni di tutte le procedure di licenziamento collettivo, ivi comprese quelle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

La stessa disposizione prevede che il datore di lavoro non possa recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966.

Continuano, invece, ad applicarsi le altre disposizioni in tema di licenziamento.

Nonostante la rubrica dell’art. 46 rechi la dicitura “sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”, ci corre l’obbligo di segnalare che la disciplina contenuta nella norma in commento nulla dispone in merito a tali procedure.

Ricordiamo che rubrica legis non est lex e pertanto nell’incerto quadro venuto a delinearsi propendiamo per una lettura particolarmente prudente dell’art. 46 summenzionato.

Allo stato riteniamo, dunque, che decorrano senza alcuna sospensione i termini per impugnare i licenziamenti già comunicati e quelli che saranno eventualmente intimati.