In data 16 aprile 2019 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la Legge Regionale n. 4/2019 recante disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali.
L’ambito di applicazione della legge è circoscritto ai
lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto
di lavoro, offrono la disponibilità della propria attività di servizio alla
piattaforma digitale.
In particolare, l’art. 2, comma 2, della legge definisce la
piattaforma digitale come un’impresa che “organizza
l’attività al fine di offrire un servizio a terzi mediante l’utilizzo di
un’applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e
fissandone il prezzo”.
In materia di salute e sicurezza, la legge impone alla piattaforma di fornire al lavoratore digitale dispositivi di protezione, provvedendo alle spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti utilizzati per l’attività di servizio.
Inoltre, la piattaforma è tenuta ad attivare l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del lavoratore digitale, quella per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell’attività di servizio, nonché quella per la tutela della maternità e paternità.
Ai sensi di tale normativa, il compenso è determinato a tempo, non può essere stabilito a cottimo e non può in ogni caso essere inferiore alla misura oraria minima determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
La legge prevede inoltre la corresponsione di un’indennità di prenotazione nel caso di mancato svolgimento dell’attività di servizio che non dipenda da causa imputabile alla volontà del lavoratore digitale.
Infine, viene istituito un portale regionale del lavoro digitale che si compone dell’anagrafe dei lavoratori digitali e del registro delle piattaforme digitali.
Licenziamento collettivo illegittimo e tutele crescenti
0 Commenti-da adminCon la decisione 26 febbraio 2019, n. 1366 il Tribunale di Napoli ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per mancato rispetto dell’iter procedurale di cui alla legge n. 223/1991.
Nel caso di specie, il dipendente, licenziato per giustificato motivo oggettivo consistente nel recesso dal contratto di appalto, era stato precedentemente assunto con contratto a tutele crescenti.
Il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 23/2015 ed ha altresì tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 194/2018, riconoscendo al lavoratore un’indennità risarcitoria pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Nel determinare l’importo dell’indennità ha tenuto conto del comportamento datoriale e della completa omissione della procedura di cui alla legge n. 223/1991, delle non ridotte dimensioni dell’attività economica, nonché della breve durata del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della società (meno di un anno).
Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea: il testo della Direttiva
0 Commenti-da adminIn data 16 aprile 2019 è stata approvata dal Parlamento Europeo la Direttiva concernente Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea.
Lo scopo dichiarato della Direttiva è quello di migliorare le condizioni di lavoro promuovendo un’occupazione più trasparente e prevedibile, garantendo al contempo l’adattabilità del mercato del lavoro.
Tra le tante disposizioni, destano particolare interesse quelle concernenti gli obblighi informativi posti in capo al datore di lavoro (artt. 4-7) nonché quelle relative alla durata massima del periodo di prova (art. 8).
In particolare, tale ultima disposizione introduce la possibilità per gli Stati membri di prevedere in via eccezionale periodi di durata della prova superiori a sei mesi se sono giustificati dalla natura dell’impiego o sono nell’interesse del lavoratore.
Come precisato nel considerando n. 8, i lavoratori “effettivamente” autonomi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della Direttiva; di contro, rientrano nell’ambito di applicazione della stessa i “falsi” lavoratori autonomi, vale a dire quelli che sono solo formalmente dichiarati tali.
In allegato è possibile consultare l’edizione provvisoria del testo approvato, disponibile sul sito istituzionale del Parlamento Europeo.
Condotte extralavorative e licenziamento
0 Commenti-da adminCon la decisione 26 marzo 2019, n. 8390 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore in seguito a condanna definitiva per il reato di minaccia grave in danno di un terzo estraneo al rapporto di lavoro.
Secondo il Supremo Collegio la condotta extra-lavorativa non ha avuto un riflesso diretto sulla funzionalità del rapporto, né sul vincolo fiduciario, non avendo compromesso le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa.
In particolare, la minaccia pronunciata fuori dall’ambiente lavorativo e nei confronti di soggetti estranei avrebbe una valenza diversa rispetto a quella proferita nei confronti del datore di lavoro perché non andrebbe ad incidere sugli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione cui è tenuto il dipendente nei confronti di un suo superiore.
Dunque, secondo gli interpreti, il comportamento tenuto dal lavoratore non può costituire giusta causa di licenziamento, non potendo essere qualificato come gravemente lesivo delle norme dell’etica e del vivere civile.
Pensione anticipata e quota 100: chiarimenti INPS
0 Commenti-da adminCon il messaggio 16 aprile 2019, n. 1551 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in relazione ai dubbi interpretativi sollevati dalle nuove disposizioni in tema di pensione anticipata e quota 100.
La materia, com’è noto, è stata oggetto di intervento normativo ad opera del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Già prima dell’emanazione della legge di conversione, l’INPS aveva fornito alcune delucidazioni sulle misure pensionistiche di recente introduzione attraverso la Circolare n. 11 del 29 gennaio 2019.
La legge della Regione Lazio sui lavoratori digitali
0 Commenti-da adminIn data 16 aprile 2019 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la Legge Regionale n. 4/2019 recante disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali.
L’ambito di applicazione della legge è circoscritto ai lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offrono la disponibilità della propria attività di servizio alla piattaforma digitale.
In particolare, l’art. 2, comma 2, della legge definisce la piattaforma digitale come un’impresa che “organizza l’attività al fine di offrire un servizio a terzi mediante l’utilizzo di un’applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo”.
In materia di salute e sicurezza, la legge impone alla piattaforma di fornire al lavoratore digitale dispositivi di protezione, provvedendo alle spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti utilizzati per l’attività di servizio.
Inoltre, la piattaforma è tenuta ad attivare l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del lavoratore digitale, quella per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell’attività di servizio, nonché quella per la tutela della maternità e paternità.
Ai sensi di tale normativa, il compenso è determinato a tempo, non può essere stabilito a cottimo e non può in ogni caso essere inferiore alla misura oraria minima determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
La legge prevede inoltre la corresponsione di un’indennità di prenotazione nel caso di mancato svolgimento dell’attività di servizio che non dipenda da causa imputabile alla volontà del lavoratore digitale.
Infine, viene istituito un portale regionale del lavoro digitale che si compone dell’anagrafe dei lavoratori digitali e del registro delle piattaforme digitali.
Quinto modulo del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro: Privacy e gestione dei rapporti di lavoro
0 Commenti-da adminIl prossimo 3 maggio si svolgerà il quinto modulo del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Ti Forma, con il patrocinio di Utilitalia e Confservizi Cispel Toscana.
Il Corso si articola in 8 moduli ed è possibile iscriversi anche ad ogni singolo modulo mettendosi in contatto con i riferimenti indicati nella brochure allegata.
In questa quinta lezione l’avv. Fabiola Fontana affronterà il tema della gestione dei rapporti di lavoro alla luce della nuova normativa in materia di privacy.
Il corso è rivolto a tutti coloro che ricoprono incarichi con funzione direttiva o di alta responsabilità nelle aree delle risorse umane e delle relazioni sindacali presso imprese private e a partecipazione pubblica, in particolare quelle che erogano servizi pubblici locali, pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. E’, inoltre, rivolto ad avvocati, consulenti del lavoro e commercialisti.