Con interpello n. 5/2018 il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza formulata dall’organizzazione sindacale UGL Terziario, che chiedeva delucidazioni in merito alla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 come modificato dall’art. 2 d.l. n. 25/2017 convertito con l. n. 49/2017.
In particolare, il previgente art. 29, comma 2, attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, solo ove fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Orbene, tale possibilità è venuta meno dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, che ha eliminato la facoltà per i contratti collettivi di introdurre una deroga al regime di solidarietà.
Con tale provvedimento il Ministero chiarisce che la modifica normativa produce i suoi effetti a partire dal 17 marzo 2017 e, dunque, opera sui contratti collettivi stipulati successivamente a tale data.
Per quanto concerne, invece, l’operatività delle disposizioni derogatorie contenute nei contratti collettivi in corso alla data del 17 marzo 2017, queste non si applicano ai contratti di appalto sottoscritti successivamente alla tale data.
In conclusione, secondo il Ministero, un’eventuale dispozione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste.
Inidoneità alla mansione e licenziamento
0 Commenti-da adminCon la decisione 22 ottobre 2018, n. 26675 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla dipendente di una Congregazione religiosa per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate.
In particolare, il Collegio riforma la sentenza d’Appello stabilendo che al caso di specie debba applicarsi la tutela reintegratoria attenuata ai sensi dell’art. 18, comma 7, Statuto.
La Corte sottolinea che “costituirebbe una grave aporia sistematica ritenere che la violazione dell’obbligo di repechage possa determinare una tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per motivi economici e precluderla invece nel caso di lavoratore affetto da inidoneità fisica o psichica”.
Deroga alla solidarietà negli appalti
0 Commenti-da adminCon interpello n. 5/2018 il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza formulata dall’organizzazione sindacale UGL Terziario, che chiedeva delucidazioni in merito alla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 come modificato dall’art. 2 d.l. n. 25/2017 convertito con l. n. 49/2017.
In particolare, il previgente art. 29, comma 2, attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, solo ove fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Orbene, tale possibilità è venuta meno dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, che ha eliminato la facoltà per i contratti collettivi di introdurre una deroga al regime di solidarietà.
Con tale provvedimento il Ministero chiarisce che la modifica normativa produce i suoi effetti a partire dal 17 marzo 2017 e, dunque, opera sui contratti collettivi stipulati successivamente a tale data.
Per quanto concerne, invece, l’operatività delle disposizioni derogatorie contenute nei contratti collettivi in corso alla data del 17 marzo 2017, queste non si applicano ai contratti di appalto sottoscritti successivamente alla tale data.
In conclusione, secondo il Ministero, un’eventuale dispozione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste.
La circolare Inps sui premi di produttività
0 Commenti-da adminCon la circolare 18 ottobre 2018, n. 104 l’INPS illustra le modalità operative per la fruizione del beneficio consistente nella decontribuzione dei premi di produttività.
L’art. 1, commi 182-191, legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali del 10 per cento ai premi di produttività per il settore privato.
L’art. 55 d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, ha ulteriormente modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo – a determinate condizioni – una decontribuzione degli stessi.
Licenziamento e indennità risarcitoria
0 Commenti-da adminCon la decisione 11 ottobre 2018 il Tribunale di Bari ha dichiarato illegittimo – per violazione dell’art. 4, comma 3, legge n. 223/1991 – il licenziamento intimato nell’ambito di un licenziamento collettivo ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Nell’individuare le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla declaratoria di illegittimità, il giudice di merito applica i criteri di quantificazione dell’indennità risarcitoria previsti dal comma 5 dell’art. 18 Statuto, fondando la propria decisione su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
In particolare, il Giudice del Lavoro prende atto della pronuncia della Corte Costituzionale dello scorso 26 settembre che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
La pronuncia in esame costituisce una prima “linea di indirizzo”, in attesa di conoscere – secondo le prospettazioni della Corte Costituzionale – i criteri di quantificazione dell’indennità risarcitoria da utilizzare nel caso di licenziamenti illegittimi che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. n. 23/2015.
Sicurezza nel lavoro e incertezza del giudizio
0 Commenti-da adminIl prossimo 12 ottobre parteciperò al Convegno dedicato al tema della Sicurezza nel lavoro e incertezza del giudizio, nell’ambito dell’8^ edizione del Premio di laurea Giuseppe Lombardi.
L’evento è promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine, dall’Ordine degli Avvocati di Udine e dalla Struttura Territoriale di Formazione di Trieste della Scuola Superiore della Magistratura.
L’illegittimità costituzionale delle tutele crescenti
0 Commenti-da adminLa Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui individua rigidi criteri di calcolo dell’indennità spettante al lavoratore in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo.
Secondo quanto anticipato dalla Corte in un comunicato – di seguito allegato – la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio lavoratore è contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e si pone in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.