Con la decisione 17 dicembre 2018, n. 32607 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice che, nell’ambito del procedimento disciplinare, aveva fatto pervenire al datore di lavoro le proprie difese oltre il termine prefissato dalla legge e dal contratto collettivo.
Nel caso di specie, si è precisato che tali giustificazioni scritte non dovessero essere considerate tardive, in quanto spedite dalla lavoratrice, mediante raccomandata a.r., entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della lettera di contestazione di addebito di parte datoriale.
In punto di diritto, la Cassazione ha sottolineato che il rispetto del procedimento disciplinare è volto a garantire il diritto di difesa dell’incolpato ed è finalizzato alla realizzazione del contradditorio.
Inoltre, ha rilevato che l’esercizio del potere disciplinare, implicando un rapporto di supremazia per cui il datore di lavoro può, con un suo atto unilaterale, determinare conseguenze in senso lato negative nella sfera soggettiva del prestatore di lavoro in ragione di un comportamento negligente o colpevole di quest’ultimo, deve rispondere al principio di proporzione e alla regola del contraddittorio.
Privacy e rapporti di lavoro
0 Commenti-da adminCon il provvedimento 13 dicembre 2018, n. 497 il Garante Privacy ha delineato le prescrizioni relative al trattamento di “categorie particolari di dati”, cioè dati idonei a rivelare l’origine etnica o razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale, ovvero all’orientamento sessuale della persona.
In particolare, il punto 1 riguarda il trattamento dei suddetti dati nell’ambito dei rapporti di lavoro.
Il Garante ha così definito specifiche prescrizioni, differenziando tra trattamenti effettuati nella fase preliminare all’assunzione e trattamenti effettuati nel corso del rapporto.
In Gazzetta Ufficiale il Codice della Crisi
0 Commenti-da adminIl nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 (Suppl. Ord. n. 6) .
Ripetendomi con quanto ho già scritto esprimo soddisfazione (non posso nascondere un pò di emozione) per il completamento di un percorso al quale ho dato il mio contributo per i profili lavoristici. Il codice si pone l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, consentendo di effettuare una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardando la capacità delle imprese che vanno incontro ad una crisi causata da particolari contingenze.
Tra le novità maggiormente rilevanti, si segnala l’introduzione di specifiche disposizioni in materia lavoristica, volte ad individuare forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.
Il diritto del lavoro in trasformazione
0 Commenti-da adminIl prossimo 22 marzo avrà inizio la Sesta edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, promosso da Scuola Superiore Sant’Anna e Ti Forma, con il patrocinio di Utilitalia e Confservizi Cispel Toscana.
Il Corso è articolato in otto moduli: sette incontri si terranno presso la sede di Ti Forma a Firenze, mentre l’ottavo ed ultimo incontro si terrà a Pisa, presso la Scuola Superiore Sant’Anna .
Si ricorda che è possibile iscriversi all’intero corso, oppure ai singoli moduli.
In allegato il programma del Corso e le informazioni utili per iscriversi.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
0 Commenti-da adminNella seduta del 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che – in attuazione della legge n. 155/2017 – introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Al di là di ogni valutazione tecnica che avremo modo di svolgere sulla riforma esprimo soddisfazione per il completamento di un percorso al quale ho dato il mio contributo per i profili lavoristici.
Il codice si pone l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, consentendo di effettuare una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardando la capacità delle imprese che vanno incontro ad una crisi causata da particolari contingenze.
Tra le novità maggiormente rilevanti, si segnala l’introduzione di specifiche disposizioni in materia lavoristica, volte ad individuare forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri.
Slideshare su contratto a termine e somministrazione
0 Commenti-da adminNelle slides predisposte dal nostro studio il punto sulle più importanti modifiche apportate dal Decreto Dignità (d.l. n. 87/2018, conv. in legge n. 96/2018) alla disciplina del contratto a tempo determinato e della somministrazione di lavoro.
Procedimento disciplinare: il termine a difesa
0 Commenti-da adminCon la decisione 17 dicembre 2018, n. 32607 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice che, nell’ambito del procedimento disciplinare, aveva fatto pervenire al datore di lavoro le proprie difese oltre il termine prefissato dalla legge e dal contratto collettivo.
Nel caso di specie, si è precisato che tali giustificazioni scritte non dovessero essere considerate tardive, in quanto spedite dalla lavoratrice, mediante raccomandata a.r., entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della lettera di contestazione di addebito di parte datoriale.
In punto di diritto, la Cassazione ha sottolineato che il rispetto del procedimento disciplinare è volto a garantire il diritto di difesa dell’incolpato ed è finalizzato alla realizzazione del contradditorio.
Inoltre, ha rilevato che l’esercizio del potere disciplinare, implicando un rapporto di supremazia per cui il datore di lavoro può, con un suo atto unilaterale, determinare conseguenze in senso lato negative nella sfera soggettiva del prestatore di lavoro in ragione di un comportamento negligente o colpevole di quest’ultimo, deve rispondere al principio di proporzione e alla regola del contraddittorio.