Il prossimo 6 giugno, presso l’Aula 1 del Polo Piagge, parteciperò ad un convegno dedicato alla recente riforma del Terzo Settore.
La mia relazione riguarderà la condizione giuridica del dipendente nelle organizzazioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Sarà l’occasione per fornire un quadro completo della nuova normativa ed interrogarsi sul ruolo sociale ed economico svolto dagli enti senza scopo di lucro.
Interverranno, inoltre, il Prof. Luca Gori, l’Avv. Giovanni Pagano, l’Avv. Simone Giugni, il dr. Enrico Sonno.
Il dibattito sarà introdotto e coordinato dall’Avv. Giuseppe Mazzotta.
L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Pisa e darà diritto al riconoscimento di 3 crediti formativi.
Procedimento ex art. 28 Statuto: quali requisiti per agire?
0 Commenti-da adminCon la decisione 22 maggio 2018, n. 12551 la Corte di Cassazione ha affrontato due fondamentali questioni in materia di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 legge n. 300/1970.
In primo luogo, ai fini della legittimazione attiva, la Corte ha inteso ribadire il principio secondo cui per poter promuovere azione ex art. 28 l. n. 300/1970 le associazioni sindacali nazionali devono avere una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e devono svolgere effettiva attività sindacale su tutto il territorio nazionale o su ampia parte di questo. Non occorre che dette organizzazioni siano firmatarie di contratti collettivi nazionali: tale elemento è un indice tipico, ma non certamente l’unico rilevante per definire la nazionalità.
Per quanto attiene al profilo dell’attualità della condotta, il Supremo Collegio ha sottolineato che “il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale”.
Valutazione dei rischi: on line un nuovo applicativo
0 Commenti-da adminCon il decreto 23 maggio 2018, n. 61 il Ministero del Lavoro ha adottato uno strumento di supporto per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA (Online interactive Risk Assessment), ai sensi dell’art. 29, comma 6-quater, d.lgs. n. 81/2008, dedicato al settore “Uffici”.
OiRA è un software gratuito, ideato e messo a disposizione degli Stati membri dell’UE dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al fine di consentire, soprattutto alle piccole e medie imprese, di effettuare una efficace valutazione dei rischi ed individuare idonee misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
L’applicativo è disponibile gratuitamente sui siti internet istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’INAIL.
Manifesta insussistenza del fatto e licenziamento
0 Commenti-da adminCon la decisione 2 maggio 2018, n. 10435 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla nozione di «manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento» ai sensi dell’art. 18, comma 7, legge 300/1970.
Secondo il Supremo Collegio la nozione di manifesta insussistenza del fatto ricomprende i due presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, vale a dire, le ragioni inerenti all’attività produttiva e l’impossibilità di ricollocare il lavoratore nel contesto aziendale.
La Corte precisa che la manifesta insussistenza deve essere riferita ad una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi; essa può dar adito all’applicazione della tutela reintegratoria attenuata solo ove quest’ultima non sia eccessivamente onerosa per il datore di lavoro.
Licenziamento e assenze per malattia
0 Commenti-da adminCon la decisione 22 maggio 2018, n. 12568 le Sezioni Unite si sono pronunciate sul tema dell’illegittimità del licenziamento intimato per il protrarsi delle assenze per malattia, senza che vi sia stato superamento del periodo di comporto.
Secondo la Suprema Corte tale licenziamento è da considerarsi nullo per violazione dell’art. 2110, comma 2, cod. civ., stante il carattere imperativo della norma invocata.
Tale questione interpretativa era stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 24766/17, che aveva rilevato l’esistenza di due diversi indirizzi giurisprudenziali: il primo affermava la mera inefficacia del licenziamento irrogato in costanza di malattia, mentre l’altro – poi accolto – asseriva la nullità del licenziamento irrogato prima che risultasse esaurito il periodo di comporto.
La decisione in esame coglie l’occasione per ribadire che il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di recesso, diversa da quelle riconducibili alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo.
Quale futuro per il Terzo Settore?
0 Commenti-da adminIl prossimo 6 giugno, presso l’Aula 1 del Polo Piagge, parteciperò ad un convegno dedicato alla recente riforma del Terzo Settore.
La mia relazione riguarderà la condizione giuridica del dipendente nelle organizzazioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Sarà l’occasione per fornire un quadro completo della nuova normativa ed interrogarsi sul ruolo sociale ed economico svolto dagli enti senza scopo di lucro.
Interverranno, inoltre, il Prof. Luca Gori, l’Avv. Giovanni Pagano, l’Avv. Simone Giugni, il dr. Enrico Sonno.
Il dibattito sarà introdotto e coordinato dall’Avv. Giuseppe Mazzotta.
L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Pisa e darà diritto al riconoscimento di 3 crediti formativi.
Come si scrive l’accordo sul welfare?
0 Commenti-da adminIl prossimo 18 giugno parteciperò ad un seminario in tema di premi di risultato e welfare aziendale, alla luce del quadro normativo vigente.
L’incontro, oltre ad una generale funzione formativa, è orientato ad esaminare i profili operativi e pratici della disciplina e si pone l’obiettivo di indicare e discutere i criteri per la redazione degli accordi aziendali in materia, illustrando le principali novità sulle erogazioni datoriali nell’ambito del welfare aziendale.