Il 3 luglio 2017 UNIONMECCANICA – CONFAPI e a FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 29.7.2013 (scaduto il 31.10.2016) per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed all’installazione di impianti, raggiungendo un’intesa circa l’erogazione dell’importo di una tantum e il versamento della contribuzione sindacale straordinaria.
Il nuovo accordo prevede quanto segue.
“Con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto 2017 – 31 ottobre 2017.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Sono utile ai fini della maturazione dell’una tantum tutti
i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie della Cig.
Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita.
Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. l’ima tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Smart working: la circolare Inail
/in PrassiLa Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 fornisce alcune indicazioni in tema di smart working.
Il testo del provvedimento definisce, in particolare, gli aspetti inerenti gli obblighi assicurativi, la retribuzione imponibile, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, legge 22 maggio 2017, n. 81, l’accordo per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità “agile” e le sue modifiche formeranno oggetto di specifica comunicazione; a tal fine, a partire dal 15 novembre 2017, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione del suddetto accordo.
Benefici previdenziali e sicurezza sul lavoro
/in GiurisprudenzaLa Suprema Corte con la sentenza n. 21053 dell‘undici settembre 2017, ribadisce che la violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro comporta la revoca dei benefici e delle agevolazioni contributive, indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione accertata.
Nel caso di specie, l’INPS aveva richiesto alla società ricorrente il pagamento della contribuzione in misura piena per il triennio, non conteggiando i benefici previsti dalla legge 448/1998, in ragione della mancata comunicazione all’Ispettorato del lavoro e alle Usl competenti del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno all’impresa.
La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 8, comma 11, d.lgs. n. 626/1994, era emersa ed era stata rilevata a seguito di un accertamento ispettivo conseguente a un infortunio mortale di un dipendente della società stessa.
Secondo la società l’inosservanza di tale prescrizione, avente carattere solo formale, non determinava le conseguenze volute dall’INPS e cioè la perdita degli sgravi, che avrebbero potuto verificarsi solo in caso di violazione di norme sostanziali.
Sul punto la sezione lavoro assume la seguente posizione: la normativa (art. 3, comma 6, l. n. 448/1998) non consente alcuna differente valutazione del grado di “gravità” delle violazioni riscontrate ai fini della concessione degli sgravi.
Gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza hanno, infatti, carattere inderogabile e sono finalizzati alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata nomina e comunicazione del nome del responsabile, garante degli obblighi di prevenzione e protezione, non può mai costituire violazione di carattere formale, in quanto è preordinata alla corretta e completa applicazione delle misure adottate ed è posta anche in funzione della corretta individuazione del destinatario delle sanzioni collegate alla violazione stessa.
Le visite fiscali per i dipendenti pubblici
/in PrassiCon un messaggio del 9 agosto 2017, l’INPS ha stabilito le linee guida per l’applicazione della nuova disciplina in tema di istituzione del Polo Unico per le visite fiscali operante anche per i dipendenti pubblici.
È stata disposta inoltre una previsione che parifica il dipendente pubblico al dipendente di un datore privato; in caso di assenza presso il proprio domicilio, il lavoratore sarà sottoposto ad una visita ambulatoriale.
Licenziamento disciplinare e tardività
/in GiurisprudenzaLe SS. UU. sulla tardiva contestazione dei fatti posti a fondamento del licenziamento
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 dicembre 2017, n. 30985, hanno composto l’annoso contrasto giurisprudenziale relativo alla tutela applicabile in caso di illegittimità del licenziamento per tardiva contestazione degli addebiti.
Nella sentenza in esame si afferma il seguente principio di diritto: “la dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente “ratione temporis” nella disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, così come modificato dal comma 42 dell’art. 1 della legge n. 92 del 28.6.2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della legge n. 300/1970”.
Tuttavia si precisa che “qualora le norme di contratto collettivo o la stessa legge dovessero prevedere dei termini per la contestazione dell’addebito disciplinare, la relativa violazione verrebbe attratta, in quanto caratterizzata da contrarietà a norma di natura procedimentale, nell’alveo di applicazione del sesto comma del citato art. 18 che, nella sua nuova formulazione, è collegato alla violazione delle procedure di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dell’articolo 7 della legge n. 604 del 1966”.
Mobbing e onere della prova
/in GiurisprudenzaCon l’ordinanza n. 27444 del 2017 la Corte di Cassazione, riprendendo quanto affermato nella sentenza n. 17698 del 2014, ha confermato il proprio rigoroso orientamento in tema di elementi costitutivi del mobbing.
Secondo il Supremo Collegio incombe in capo al lavoratore l’onere di provare i seguenti elementi:
a) la sussistenza di una serie di comportamenti, aventi carattere persecutorio, rivolti contro il lavoratore in modo sistematico e prolungato nel tempo e provenienti direttamente da parte del datore di lavoro, di un suo preposto o altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) la sussistenza dell’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra tali condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
Una tantum per i metalmeccanici Confapi
/in Contrattazione collettivaIl 3 luglio 2017 UNIONMECCANICA – CONFAPI e a FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 29.7.2013 (scaduto il 31.10.2016) per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed all’installazione di impianti, raggiungendo un’intesa circa l’erogazione dell’importo di una tantum e il versamento della contribuzione sindacale straordinaria.
Il nuovo accordo prevede quanto segue.
“Con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° agosto 2017 – 31 ottobre 2017.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Sono utile ai fini della maturazione dell’una tantum tutti
i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie della Cig.
Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita.
Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. l’ima tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto”.