Con la Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative in merito alle previsioni in materia di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale, introdotte dalle leggi di Bilancio per gli anni 2017 e 2018.
Le indicazioni contenute in detta circolare integrano le istruzioni di cui alla circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.
Si rammenta che la legge di Bilancio 2017 ha esteso sotto il profilo soggettivo ed oggettivo l’ambito di applicazione delle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016.
Pertanto, possono fruire di tali agevolazioni i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano risultati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui. Il nuovo limite di reddito si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017.
A decorrere dal periodo d’imposta 2017 l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva risulta fissato in euro 3.000,00 nonché in euro 4.000,00 ove il premio sia erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Tale importo deve essere riferito al periodo d’imposta, pertanto, dovrà essere calcolato computando tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno – anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati – a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.
Fatto materiale, imputabilità, licenziamento
/in GiurisprudenzaIl Tribunale di Monza con decisione del 26 ottobre 2017 si è pronunciato in tema di insussistenza del fatto materiale contestato, qualificando come insussistente il fatto materiale che, pur essendosi storicamente verificato, non sia imputabile al lavoratore.
Infatti, secondo la decisione de qua, il fatto materiale deve concretizzarsi in “un inadempimento imputabile al lavoratore, essendo contrario ai principi generali dell’ordinamento che un soggetto possa essere chiamato a rispondere di un fatto che non possa essergli soggettivamente addebitato a titolo di dolo o colpa”. Si sottolinea a tal fine che “le ipotesi di responsabilità oggettive, bandite dal sistema giuridico penale, costituiscono un’eccezione anche al sistema civilistico […] e come tali devono essere interpretate in senso restrittivo”.
Visite fiscali e pubblico impiego
/in PrassiCon il messaggio n. 137 del 12 gennaio 2018, l’INPS ha inteso fornire alcune indicazioni in tema di visite fiscali.
In particolare, vengono dettate per le pubbliche amministrazioni le istruzioni operative per il corretto utilizzo del nuovo applicativo, attraverso cui consultare gli esiti delle visite fiscali disposte dall’INPS nei confronti dei dipendenti pubblici assenti dal lavoro.
A decorrere dall’entrata in vigore del Polo unico per le visite fiscali (d.lgs. n. 75/2017) sono state effettuate visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale su iniziativa dell’Istituto nei casi ritenuti utili per la verifica dello stato di effettiva incapacità temporanea al lavoro.
Il reddito di inclusione
/in NormativaDal 14 ottobre 2017 è in vigore il d.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017, recante disposizioni per l’introduzione di una nuova misura unica di contrasto alla povertà.
Il legislatore ha quindi adottato il c.d. REI (Reddito di inclusione): esso si sostanzia in una ‹‹misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà›› (art. 2, comma2).
In linea generale, il REI prevede un sostegno economico (fino a un massimo di circa 485 euro mensili, per le famiglie più numerose) che varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base. Il beneficio verrà concesso dall’INPS che, con una propria Circolare, renderà disponibili il modulo di domanda e le ulteriori istruzioni operative.
LIMITI ALL’AUTONOMIA DEI DIRIGENTI
/in GiurisprudenzaIl TAR Campania con sentenza 30 agosto 2017 n. 1368 si è pronunciato sulla legittimità della determinazione in forza della quale una ASL ha disposto la consegna di tesserini magnetici segnatempo anche agli avvocati-dirigenti dell’Azienda, ribadendo l’obbligo di relativa marcatura finalizzata al controllo sull’osservanza dell’orario di lavoro, pena l’adozione di misure disciplinari.
Le prerogative di autonomia ed indipendenza, spiega il TAR, nei termini riconosciuti dalla legge di ordinamento professionale agli avvocati degli enti pubblici, non sono lese da ordini di servizio riconducibili alla verifica funzionale del rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza nei confronti della persona giuridica pubblica datrice di lavoro.
Quale futuro per il Terzo Settore?
/in News ed EventiIl prossimo 6 giugno, presso l’Aula 1 del Polo Piagge, parteciperò ad un convegno dedicato alla recente riforma del Terzo Settore.
La mia relazione riguarderà la condizione giuridica del dipendente nelle organizzazioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Sarà l’occasione per fornire un quadro completo della nuova normativa ed interrogarsi sul ruolo sociale ed economico svolto dagli enti senza scopo di lucro.
Interverranno, inoltre, il Prof. Luca Gori, l’Avv. Giovanni Pagano, l’Avv. Simone Giugni, il dr. Enrico Sonno.
Il dibattito sarà introdotto e coordinato dall’Avv. Giuseppe Mazzotta.
L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Pisa e darà diritto al riconoscimento di 3 crediti formativi.
Premi di risultato e welfare aziendale: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
/in PrassiCon la Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative in merito alle previsioni in materia di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale, introdotte dalle leggi di Bilancio per gli anni 2017 e 2018.
Le indicazioni contenute in detta circolare integrano le istruzioni di cui alla circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.
Si rammenta che la legge di Bilancio 2017 ha esteso sotto il profilo soggettivo ed oggettivo l’ambito di applicazione delle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016.
Pertanto, possono fruire di tali agevolazioni i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano risultati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui. Il nuovo limite di reddito si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017.
A decorrere dal periodo d’imposta 2017 l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva risulta fissato in euro 3.000,00 nonché in euro 4.000,00 ove il premio sia erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Tale importo deve essere riferito al periodo d’imposta, pertanto, dovrà essere calcolato computando tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno – anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati – a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.