La Scuola Superiore Sant’Anna e Ti Forma con il patrocinio di Utilitalia e di Confservizi Cispel Toscana, hanno organizzato la QUINTA edizione del Corso di Alta Formazione “Il diritto del lavoro in trasformazione” che si terrà a Firenze, presso la sede di Ti Forma, a partire dal prossimo venerdì 2 marzo.
Il percorso formativo intende sviluppare ed approfondire il dibattito scientifico e professionale sui temi attuali posti dalle recenti riforme del mercato del lavoro ricondotte al c.d. Jobs Act.
L’obiettivo è, dunque, rivolgere lo sguardo alle profonde trasformazioni del lavoro, dimostrando attenzione alle ricadute nel diritto vivente e al dialogo fra dottrina e giurisprudenza nella ricerca di un delicato equilibrio fra diritti fondamentali della persona che lavora ed esigenze organizzative dell’impresa.
Il corso è rivolto a tutti coloro che ricoprono incarichi con funzione direttiva o di alta responsabilità nelle aree delle risorse umane e delle relazioni sindacali presso imprese private e a partecipazione pubblica, in particolare quelle che erogano servizi pubblici locali, pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. E’, inoltre, rivolto ad avvocati, consulenti del lavoro e commercialisti.
il termine ultimo per iscriversi è fissato per il giovedì 22 febbraio.
Nei prossimi giorni saranno disponibili, sul sito della Scuola Sant’Anna, tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione on line al corso, nella sezione dedicata ai corsi di alta formazione.
Ecco il programma del corso
Condotte vessatorie e risarcimento del danno
/in GiurisprudenzaCon la sentenza n. 3871 del 2018 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in tema di risarcibilità del danno all’integrità psico-fisica derivante da condotte vessatorie, per le ipotesi in cui non possa provarsi l’intento persecutorio sotteso a tali condotte.
Secondo gli Ermellini “nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di natura asseritamente vessatoria il giudice del merito, pur nell’accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi della configurabilità di una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, seppure non accomunati dal fine persecutorio, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili”.
Al via il corso di alta formazione in diritto del lavoro
/in News ed EventiLa Scuola Superiore Sant’Anna e Ti Forma con il patrocinio di Utilitalia e di Confservizi Cispel Toscana, hanno organizzato la QUINTA edizione del Corso di Alta Formazione “Il diritto del lavoro in trasformazione” che si terrà a Firenze, presso la sede di Ti Forma, a partire dal prossimo venerdì 2 marzo.
Il percorso formativo intende sviluppare ed approfondire il dibattito scientifico e professionale sui temi attuali posti dalle recenti riforme del mercato del lavoro ricondotte al c.d. Jobs Act.
L’obiettivo è, dunque, rivolgere lo sguardo alle profonde trasformazioni del lavoro, dimostrando attenzione alle ricadute nel diritto vivente e al dialogo fra dottrina e giurisprudenza nella ricerca di un delicato equilibrio fra diritti fondamentali della persona che lavora ed esigenze organizzative dell’impresa.
Il corso è rivolto a tutti coloro che ricoprono incarichi con funzione direttiva o di alta responsabilità nelle aree delle risorse umane e delle relazioni sindacali presso imprese private e a partecipazione pubblica, in particolare quelle che erogano servizi pubblici locali, pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. E’, inoltre, rivolto ad avvocati, consulenti del lavoro e commercialisti.
il termine ultimo per iscriversi è fissato per il giovedì 22 febbraio.
Nei prossimi giorni saranno disponibili, sul sito della Scuola Sant’Anna, tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione on line al corso, nella sezione dedicata ai corsi di alta formazione.
Ecco il programma del corso
Potere disciplinare e lavoro subordinato
/in GiurisprudenzaIn tema di accertamento dei presupposti della subordinazione, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23846 del 2017 ha precisato che “l’assenza di un potere disciplinare non può, di per sé, comportare la negazione del vincolo di subordinazione”.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ravvisato la sussistenza del potere disciplinare “nell’esistenza di un codice di comportamento preventivo e nell’attribuzione del potere di indurne l’applicazione in capo al datore, pur entro i limiti fisiologici di prestazioni standardizzate soggette a continui controlli e diretti interventi di correzione che lasciano uno spazio minore all’esplicazione del potere disciplinare datoriale così come è inteso comunemente”.
Somministrazione di lavoro e p.a.
/in GiurisprudenzaResponsabilità solidale della p.a. e somministrazione di lavoro
Con il ricorso depositato il 21.7.2014 l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino citava in giudizio l’INAIL, l’INPS e l’Agenzia per il lavoro somministratrice chiedendo al Tribunale di Frosinone di accertare e dichiarare che la ricorrente “nulla deve in relazione ai titoli contenuti nel verbale di accertamento reso dall’ INPS e dall’INAIL, (…) verbale nel quale era stata affermata una responsabilità solidale dell’Istituto San Martino, ex art. 23 d. lgs n. 276/2003, rispetto alle omissioni contributive poste in essere dall’Agenzia del Lavoro in relazione alla posizione di personale avviato a rendere prestazioni lavorative presso l’Istituto ricorrente con contratti di lavoro somministrato.”
Nel caso di specie, in un periodo di “blocco delle assunzioni”, l’Azienda Ospedaliera stipulava un contratto di somministrazione con l’Agenzia per il lavoro, la quale però inquadrava i lavoratori utilizzati dall’ospedale con contratto di apprendistato al fine di ottenere una riduzione del costo contributivo.
Sul presupposto che lo stesso d.lgs n. 276/2003, art. 1, attuando quanto già disposto nella legge delega n. 30/2003, all’art. 6, dispone: “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”; il Giudice del Tribunale di Frosinone con sentenza n. 1053/2017 afferma quanto segue:
“Orbene, osserva il Giudicante che queste considerazioni possono essere utilizzate per affermare l’inapplicabilità alla pubblica amministrazione anche della responsabilità solidale prevista dal d.lgs n. 276/2003, art. 23, ovvero della norma invocata dagli Istituti resistenti nel presente giudizio. (…)”.
Distacco europeo e dumping sociale
/in NormativaIL DISTACCO EUROPEO: NUOVI ORIZZONTI DI CONTRASTO AL DUMPING SOCIALE.
L’istituto del distacco europeo, disciplinato dalla Direttiva 96/71/ CE del 16 dicembre 1996, è stato oggetto, fin dal momento della sua approvazione, di numerose critiche concernenti il mancato rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea.
La direttiva è stata di recente definita dal Presidente francese, che ne ha auspicato una modifica entro il prossimo mese di ottobre, un «tradimento» dello spirito europeo.
Ai lavoratori distaccati, infatti, si applicano le previsioni di salario minimo del Paese in cui si svolge la missione, ma non le disposizioni concernenti contributi sociali e previdenziali. Ne deriva, come Macron ha sottolineato, una concorrenza sleale in Paesi più ricchi come Francia e Austria, che godono di manodopera al ribasso provenienti da Paesi con salari più bassi.
«Il mercato unico europeo e la libertà di movimento dei lavoratori – ha sottolineato il presidente francese – non hanno lo scopo di creare una corsa al ribasso in termini di diritti sociali: è questo che alimenta nei nostri Paesi il populismo e erode la fiducia nel progetto europeo».
La questione posta è evidentemente di enorme complessità ove si consideri che la disciplina vigente, se da un lato determina delicati interrogativi sulle esigenze di protezione del lavoro, dall’altro espone gli operatori a complicazioni burocratiche di difficile superamento.
Il rinnovo del CCNL Area Meccanica
/in Contrattazione collettivaIl 24 aprile 2018 le associazioni datoriali artigiane di concerto con FIOM-Cgil, FIM-Cisl, UILM-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL di Area Meccanica del 16 giugno 2011 per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica.
L’ipotesi di accordo, oltre a prevedere nuovi aumenti retributivi, contiene ulteriori importanti interventi; in particolare, modifica la previsione in materia di licenziamento per mancanze, inserisce nuove disposizioni in materia di contratto a tempo determinato ed introduce un diverso regime di flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro.