La Suprema Corte con la sentenza n. 21053 dell‘undici settembre 2017, ribadisce che la violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro comporta la revoca dei benefici e delle agevolazioni contributive, indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione accertata.
Nel caso di specie, l’INPS aveva richiesto alla società ricorrente il pagamento della contribuzione in misura piena per il triennio, non conteggiando i benefici previsti dalla legge 448/1998, in ragione della mancata comunicazione all’Ispettorato del lavoro e alle Usl competenti del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno all’impresa.
La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 8, comma 11, d.lgs. n. 626/1994, era emersa ed era stata rilevata a seguito di un accertamento ispettivo conseguente a un infortunio mortale di un dipendente della società stessa.
Secondo la società l’inosservanza di tale prescrizione, avente carattere solo formale, non determinava le conseguenze volute dall’INPS e cioè la perdita degli sgravi, che avrebbero potuto verificarsi solo in caso di violazione di norme sostanziali.
Sul punto la sezione lavoro assume la seguente posizione: la normativa (art. 3, comma 6, l. n. 448/1998) non consente alcuna differente valutazione del grado di “gravità” delle violazioni riscontrate ai fini della concessione degli sgravi.
Gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza hanno, infatti, carattere inderogabile e sono finalizzati alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata nomina e comunicazione del nome del responsabile, garante degli obblighi di prevenzione e protezione, non può mai costituire violazione di carattere formale, in quanto è preordinata alla corretta e completa applicazione delle misure adottate ed è posta anche in funzione della corretta individuazione del destinatario delle sanzioni collegate alla violazione stessa.
Come si scrive l’accordo sul welfare?
/in News ed EventiIl prossimo 18 giugno parteciperò ad un seminario in tema di premi di risultato e welfare aziendale, alla luce del quadro normativo vigente.
L’incontro, oltre ad una generale funzione formativa, è orientato ad esaminare i profili operativi e pratici della disciplina e si pone l’obiettivo di indicare e discutere i criteri per la redazione degli accordi aziendali in materia, illustrando le principali novità sulle erogazioni datoriali nell’ambito del welfare aziendale.
Clausola elastica illegittima e risarcimento del danno
/in GiurisprudenzaCon l’ordinanza 20 marzo 2018, n. 6900 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’inserimento di una illegittima clausola elastica di distribuzione dell’orario di lavoro, all’interno di un contratto di lavoro part-time, comporta il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
In particolare, l’illegittimità della clausola elastica implica un’integrazione del trattamento economico, sul presupposto che la disponibilità del dipendente alla chiamata del datore di lavoro debba trovare un adeguato compenso in ragione della maggiore onerosità della prestazione.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto illegittima la clausola elastica inserita nel contratto, ma aveva riformato il provvedimento del giudice di prime cure che aveva liquidato il danno equitativamente
Il nuovo Regolamento Ue in materia di privacy
/in NormativaIl prossimo 25 maggio 2018 diventerà operativo il nuovo Regolamento UE n. 2016/679 (inde, RGPD) in materia di trattamento dei dati personali. Tale provvedimento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e sostituirà in toto la direttiva madre 95/46/CE sulla tutela della privacy.
Nuove garanzie per gli interessati al trattamento
Nuovi obblighi a carico delle imprese e delle amministrazioni titolari del trattamento
Le disposizioni speciali in materia lavoristica
Smart working: la circolare Inail
/in PrassiLa Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 fornisce alcune indicazioni in tema di smart working.
Il testo del provvedimento definisce, in particolare, gli aspetti inerenti gli obblighi assicurativi, la retribuzione imponibile, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, legge 22 maggio 2017, n. 81, l’accordo per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità “agile” e le sue modifiche formeranno oggetto di specifica comunicazione; a tal fine, a partire dal 15 novembre 2017, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione del suddetto accordo.
Benefici previdenziali e sicurezza sul lavoro
/in GiurisprudenzaLa Suprema Corte con la sentenza n. 21053 dell‘undici settembre 2017, ribadisce che la violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro comporta la revoca dei benefici e delle agevolazioni contributive, indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione accertata.
Nel caso di specie, l’INPS aveva richiesto alla società ricorrente il pagamento della contribuzione in misura piena per il triennio, non conteggiando i benefici previsti dalla legge 448/1998, in ragione della mancata comunicazione all’Ispettorato del lavoro e alle Usl competenti del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno all’impresa.
La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 8, comma 11, d.lgs. n. 626/1994, era emersa ed era stata rilevata a seguito di un accertamento ispettivo conseguente a un infortunio mortale di un dipendente della società stessa.
Secondo la società l’inosservanza di tale prescrizione, avente carattere solo formale, non determinava le conseguenze volute dall’INPS e cioè la perdita degli sgravi, che avrebbero potuto verificarsi solo in caso di violazione di norme sostanziali.
Sul punto la sezione lavoro assume la seguente posizione: la normativa (art. 3, comma 6, l. n. 448/1998) non consente alcuna differente valutazione del grado di “gravità” delle violazioni riscontrate ai fini della concessione degli sgravi.
Gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza hanno, infatti, carattere inderogabile e sono finalizzati alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata nomina e comunicazione del nome del responsabile, garante degli obblighi di prevenzione e protezione, non può mai costituire violazione di carattere formale, in quanto è preordinata alla corretta e completa applicazione delle misure adottate ed è posta anche in funzione della corretta individuazione del destinatario delle sanzioni collegate alla violazione stessa.
Le visite fiscali per i dipendenti pubblici
/in PrassiCon un messaggio del 9 agosto 2017, l’INPS ha stabilito le linee guida per l’applicazione della nuova disciplina in tema di istituzione del Polo Unico per le visite fiscali operante anche per i dipendenti pubblici.
È stata disposta inoltre una previsione che parifica il dipendente pubblico al dipendente di un datore privato; in caso di assenza presso il proprio domicilio, il lavoratore sarà sottoposto ad una visita ambulatoriale.