In data 10 maggio 2017 è stato approvato definitivamente il disegno di legge recante le “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Il testo normativo prevede, al capo I, maggiori garanzie contrattuali per i lavoratori autonomi, nuove tutele previdenziali in caso di malattia e infortunio, incentivi fiscali per le spese di formazione e di aggiornamento professionale.
Il ddl approvato predispone altresì misure a sostegno per l’ingresso dei lavoratori nel mercato del lavoro, con la previsione di sportelli dedicati presso i Centri per l’impiego.
Inoltre, si ricorda, è stata stabilizzata l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la c.d. DIS-COLL, riconosciuta in via permanente dal 1° luglio 2017 ed estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Infine, si rimarcano le novità introdotte dal capo II del testo normativo che assumono una rilevanza straordinaria per il diritto del lavoro.
L’articolo 18, in particolare, disciplina il c.d. “lavoro agile”, che viene definito come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”
Le disposizioni successive disciplinano la forma e il recesso nel lavoro agile (art. 19), il trattamento economico, il diritto all’apprendimento continuo e la certificazione delle competenze del lavoratore (art. 20), il potere di controllo e disciplinare (art. 21), gli obblighi di sicurezza (art. 22), l’obbligo di assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali (art. 23).
Lavoro a chiamata: nessuna discriminazione per età
/in GiurisprudenzaLavoro a chiamata: nessuna discriminazione per età
Corte di Giustizia UE 19 luglio 2017 C-143/16
La Corte di giustizia Ue ha affermato la legittimità della normativa italiana in materia di contratto di lavoro intermittente (o job on call) con specifico riferimento alla disposizione (attualmente contenuta all’articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015) che consente l’assunzione di soggetti con particolari requisiti di età (nella fattispecie, meno di 24 anni purché le prestazioni vengano svolte entro il 25° anno).
La Corte riconosce altresì la legittimità del conseguente recesso datoriale al raggiungimento di detto limite di età, escludendo che ciò determini un trattamento discriminatorio nei confronti del lavoratore.
“PrestO” e Libretto Famiglia: le istruzioni operative
/in PrassiCirc. INPS 5.7.2017, n. 107 – Lavoro occasionale. Libretto famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale
Con la circolare n. 107/2017, l’INPS ha fornito alcune indicazioni operative per la gestione delle nuove prestazioni occasionali (le c.d. “PrestO”).
PrestO e Libretto famiglia potranno essere acquistati, gestiti e liquidati tramite la piattaforma informatica predisposta sul sito istituzionale dell’INPS.
L’utilizzatore, al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali, alimenta il proprio portafoglio telematico, versando la provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Gli utilizzatori e i prestatori si devono registrare direttamente, attraverso l’accesso alla suddetta piattaforma telematica, con l’utilizzo delle proprie credenziali personali. Possono altresì avvalersi dei servizi di contract center dell’INPS, nonché di intermediari e, nel caso dei libretti di famiglia, degli enti di patronato.
La circolare precisa, inoltre, gli importi minimi per fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (c.d. Cpo): la misura del compenso, infatti, non potrà essere inferiore al livello minimo di 9,00 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, la retribuzione giornaliera non dovrà essere comunque inferiore al compenso fissato per quattro ore lavorative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Licenziamento per inidoneità e visita collegiale
/in GiurisprudenzaCass., sez. lav., 28.4.2017, n. 10576 – Illegittimità del licenziamento per inidoneità alle mansioni
Con una pronuncia del 28 aprile 2017, la Corte di Cassazione ha rimarcato, con riferimento al licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, il seguente principio di diritto: “Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale commissione integrata di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 10, comma 3, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro“.
Tale iter, secondo la Suprema Corte, non può essere surrogato da una mera valutazione di inidoneità alla mansione espressa dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
Seminario sulle società partecipate: Firenze 5.7.17
/in News ed EventiIl prossimo 5 luglio parteciperò al seminario promosso da Ti Forma e Confservizi Cispel Toscana sul decreto correttivo della rifoma Madia concernente il tema delle società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016).
Il decreto correttivo in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26.6.2017 (D.lgs n. 100 del 16.6.2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”).
Nel seminario del 5 luglio mi occuperò della disciplina dei rapporti di lavoro nelle società a partecipazione pubblica e, in particolare, delle delicate questioni di diritto transitorio.
Il certificato telematico di gravidanza
/in PrassiCircolare INPS, n. 82/2017 – Il certificato telematico di gravidanza
In virtù di quanto disposto dal Testo unico sulla maternità/paternità, così come modificato dal d.lgs. n. 179/2016 (il c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale) è stata demandata all’INPS la definizione delle modalità operative di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e di interruzione della gravidanza.
Pertanto, l’istituto previdenziale, con una circolare del 4 maggio, ha definito le procedure di trasmissione e consultazione dei certificati: nello specifico, questi ultimi devono essere trasmessi, in via telematica, da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, collegandosi all’apposito servizio presente sul sito dell’INPS, nella sezione riservata ai “Medici certificatori”.
Con la trasmissione telematica del certificato, il datore di lavoro, accedendo nell’area dedicata del sito con le proprie credenziali, potrà prenderne visione, previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato.
La circolare disciplina altresì un regime transitorio, pari a tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare, nel corso del quale è possibile, per il medico, procedere al rilascio cartaceo dei certificati di gravidanza e di interruzione di gravidanza.
Il lavoro agile è legge
/in NormativaIn data 10 maggio 2017 è stato approvato definitivamente il disegno di legge recante le “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Il testo normativo prevede, al capo I, maggiori garanzie contrattuali per i lavoratori autonomi, nuove tutele previdenziali in caso di malattia e infortunio, incentivi fiscali per le spese di formazione e di aggiornamento professionale.
Il ddl approvato predispone altresì misure a sostegno per l’ingresso dei lavoratori nel mercato del lavoro, con la previsione di sportelli dedicati presso i Centri per l’impiego.
Inoltre, si ricorda, è stata stabilizzata l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la c.d. DIS-COLL, riconosciuta in via permanente dal 1° luglio 2017 ed estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Infine, si rimarcano le novità introdotte dal capo II del testo normativo che assumono una rilevanza straordinaria per il diritto del lavoro.
L’articolo 18, in particolare, disciplina il c.d. “lavoro agile”, che viene definito come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”
Le disposizioni successive disciplinano la forma e il recesso nel lavoro agile (art. 19), il trattamento economico, il diritto all’apprendimento continuo e la certificazione delle competenze del lavoratore (art. 20), il potere di controllo e disciplinare (art. 21), gli obblighi di sicurezza (art. 22), l’obbligo di assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali (art. 23).