Studio Legale Albi - Pisa
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
    • Prassi
    • Giurisprudenza
    • Normativa
    • News ed Eventi
  • Lo Studio
    • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Cerca
  • Menu
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Giurisprudenza
    • News ed Eventi
    • Normativa
    • Prassi
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
  • Lo Studio
  • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti

Sul trasferimento di ramo d’azienda

1 Febbraio 20170 Commenti-da admin

Corte Cass., 19 gennaio 2017, n. 1316 – Cessione di beni e trasferimento del ramo d’azienda

La Corte di Cassazione rammenta che l’elemento costitutivo ai fini dell’operatività della disposizione di cui all’art. 2112 cod. civ., sulla cessione del ramo d’azienda, è l’autonomia funzionale del ramo ceduto “ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionale ed organizzativo e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti”.

Nel caso di specie, era stata operata una rivendicazione da parte di un gruppo di dipendenti di un call center – a seguito dell’esternalizzazione di una parte dell’attività alla quale questi erano addetti – poiché tale operazione non era stata qualificata dalle parti come trasferimento di ramo d’azienda.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall’art. 2112 cod. civ., i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti a un ramo d’azienda trasferito si svolgono senza soluzione di continuità con l’impresa del cessionario; essi mantengono i diritti acquisiti durante il rapporto con il cedente, e il cessionario è responsabile in solido per i crediti di lavoro sorti precedentemente al trasferimento, salvo diverso accordo. Inoltre, ai rapporti di lavoro si applicano, fino alla scadenza, i contratti collettivi applicati dal cedente – salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario – e i lavoratori, nel caso in cui subiscano sostanziali modifiche alla disciplina del proprio rapporto di lavoro nei tre mesi successivi al trasferimento, possono rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa.

In tal caso, il datore di lavoro aveva ceduto una serie di beni strumentali al preteso cessionario, e ha stipulato con quest’ultimo un contratto di appalto.

Diversamente da quanto stabilito dalle corti territoriali, la Cassazione ha escluso la possibilità di configurare il trasferimento del ramo di azienda, mancando “l’autonomia e l’autosufficienza dell’articolazione aziendale trasferita”; elemento che, peraltro, si desume dalla ”continua interazione necessaria per la realizzazione dell’attività ceduta, non svolta in autonomia, in continuo collegamento (…) con i programmi informatici necessari rimasti in proprietà esclusiva dell’impresa cedente e senza i quali non sarebbe stato possibile l’espletamento del servizio”.

 

il testo della decisione

  • Sent. 1316_2017 Cass
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-02-01 19:32:162019-11-04 16:50:43Sul trasferimento di ramo d'azienda
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento e malattia

15 Gennaio 20170 Commenti-da admin

Cass., sez. lav., 10 gennaio 2017, n. 284 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto

La Corte di Cassazione rammenta che, ai fini della determinazione del superamento del comporto, non devono essere calcolati i periodi in cui il lavoratore si sottopone a cure mediche, durante il tempo libero della sua giornata di lavoro, se quest’ultimo svolge la propria attività part-time.

Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha rigettato la censura promossa dalla ricorrente, relativa alla lettera di licenziamento; il provvedimento espulsivo per superamento del periodo di comporto, infatti, è assimilabile a quello irrogato per giustificato motivo oggettivo.

Non è dunque necessario che il datore di lavoro descriva, nel dettaglio, tutti gli elementi a supporto delle ragioni del licenziamento; non si richiede che siano indicati i singoli giorni di assenza al fine di giustificare il calcolo. Secondo la Corte, sono sufficienti indicazioni più complessive, come quella del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere del datore di lavoro di allegare e provare i fatti costitutivi del potere di recesso, in sede giudiziale.

La Corte ha altresì affermato il seguente principio: la trasmissione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di certificazione di malattia durante il periodo feriale – e in relazione a giorni compresi in tale periodo – vale quale richiesta di modificazione del titolo dell’assenza (da ferie a malattia), pur in assenza di una espressa comunicazione, scritta od orale, al riguardo.

Tale atto, infatti, è idoneo a determinare, in modo univoco, l’effetto giuridico della conversione.

 

il testo della sentenza

  • Cassazione_284
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-15 20:02:332019-11-04 16:50:43Licenziamento e malattia
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Corte costituzionale, jobs act e referendum

12 Gennaio 20170 Commenti-da admin

La Corte Costituzionale, in data 11 gennaio 2017, ha dichiarato inammissibile uno dei tre quesiti referendari proposti dalla organizzazione sindacale Cgil: a non passare il vaglio della Consulta, infatti, è stato quello relativo all’art. 18 stat. lav., volto al ripristino della tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo e all’estensione della stessa ai lavoratori di imprese con più di cinque dipendenti.

L’Avvocatura dello Stato aveva eccepito l’inammissibilità del quesito rilevando che il medesimo non poteva considerarsi abrogativo dell’art. 18 stat. lav., ma parzialmente propositivo, poiché si prevedeva l’estensione della tutela reintegratoria ai lavoratori dipendenti delle imprese con un requisito dimensionale diverso rispetto a quello previsto dall’attuale disciplina.

Si riproduce, di seguito, il testo del quesito non ammesso: Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza e dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” comma 1, limitatamente alle parole “previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile”; comma 4, limitatamente alle parole: “per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,” e alle parole “, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto” ; comma 5 nella sua interezza ; comma 6, limitatamente alla parola “quinto” e alle parole “, ma con attribuzione al lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi” e alle parole “, quinto o settimo”; comma 7, limitatamente alle parole “che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” e alle parole “; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo”; comma 8, limitatamente alle parole “in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento”, alle parole “quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di” e alle parole “, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti”.

Sono, invece, pienamente ammissibili gli altri due quesiti, diretti all’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio e di quelle volte a limitare la responsabilità solidale negli appalti (art. 29 del d.lgs. n. 276/2003).

Si riporta il testo dei due quesiti ammessi:

– Quesito sui “voucher”

Volete voi l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ?

– Quesito sugli “appalti”

Volete voi l’abrogazione dell’articolo 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori?

Le decisioni della Consulta sui tre quesiti saranno depositate entro il prossimo 10 febbraio.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-12 16:08:082019-11-04 16:50:43Corte costituzionale, jobs act e referendum
Giurisprudenza in Giurisprudenza

1.1.2017: novità per le assunzioni dei disabili

9 Gennaio 20170 Commenti-da admin

Assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili: cosa cambia dal 1° gennaio 2017

A far data dal 1° gennaio 2017, il comma 2 dell’art. 3 della l. n. 68/1999 è abrogato, così come previsto dal d.lgs. n. 151/2015; per tale motivo, i datori di lavoro privati che occupano, alle proprie dipendenze, da 15 a 35 lavoratori, sono obbligati a rispettare la quota obbligatoria, anche in assenza di nuove assunzioni.

Si ricorda che le medesime disposizioni si applicano a datori di lavoro pubblici e privati, nonché a partiti politici, organizzazioni sindacali e a organizzazioni non lucrative.

Sul piano operativo, quindi, sarà necessario, per i datori di lavoro che si trovino nella fascia da 15 a 35 dipendenti, procedere all’assunzione di un lavoratore disabile; questi ultimi dovranno presentare la relativa richiesta agli uffici competenti entro sessanta giorni, computati a partire dal 1° gennaio 2017.

In virtù di quanto previsto dall’art. 4, comma 3-bis, della l. n. 68/1999, il datore di lavoro che dovesse già avere, alle proprie dipendenze, un lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al sessanta per cento, può computare quest’ultimo nella quota di riserva, anche se non assunto tramite il collocamento obbligatorio.

A tale proposito, si ritiene altresìopportuno ricordare che il d.lgs. n. 185/2016 ha elevato gli importi sanzionatori in caso di mancata assunzione di disabili; decorsi i sessanta giorni dalla data dell’insorgenza dell’obbligo, per ogni giorno lavorativo durante il quale non risulti coperta la quota obbligatoria – per cause imputabili al datore di lavoro – è prevista una sanzione pecuniaria pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 3 bis, della l. n. 68/1999, da versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili per ciascun lavoratore disabile non occupato.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-normative.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-09 14:59:492019-11-04 16:56:301.1.2017: novità per le assunzioni dei disabili
Normativa in Normativa

Ancora sui confini del trasferimento d’azienda

2 Gennaio 20170 Commenti-da admin

Cass., sez. lav., 6 dicembre 2016, n. 24972 – trasferimento di azienda

La sentenza n. 24972/2016 della Corte di Cassazione rammenta che, al fine di integrare la fattispecie del trasferimento di azienda, occorre che sia trasferito non soltanto il personale, ma anche un complesso di beni.

Dopo questa ovvia affermazione la Corte, che si occupa anche del sempre più complesso intreccio fra appalto e trasferimento d’azienda, precisa che un’azienda può comprendere anche beni immateriali; tuttavia è ben difficile che possa identificarsi con questi ultimi. La stessa nozione di azienda di cui all’art. 2555 cod. civ. evoca pur sempre la necessaria presenza di beni materiali organizzati tra loro, in funzione dell’esercizio dell’impresa.

Tale organizzazione, di fatto, è impraticabile nel caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, poiché organizzare significa coordinare tra loro i vari fattori produttivi – capitale, beni materiali e lavoro – e non uno solo.

È innegabile che la giurisprudenza abbia sperimentato la massima dilatazione possibile della nozione di trasferimento di azienda, estendendola anche alla cessione che aveva ad oggetto un gruppo di dipendenti; tuttavia giova rimarcare che è necessario che i dipendenti siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, e che la loro autonoma capacità operativa sia assicurata dalla circostanza che essi siano dotati di un particolare know-how.

il testo della sentenza

  • Sent. n. 24972_ 2016
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-02 11:36:112019-11-04 16:50:43Ancora sui confini del trasferimento d'azienda
Giurisprudenza in Giurisprudenza

IL CCNL del settore Legno Arredo

2 Gennaio 20170 Commenti-da admin

In data 13 dicembre 2016, è stato raggiunto un accordo tra FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende operanti nei settori legno, sughero, mobile ed arredamento, boschivi e forestali.

Tale accordo è valido per il triennio che si estende dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2019.

Per quanto concerne l’aspetto dell’aumento retributivo, tale CCNL configura una sorta di “doppio binario”: a partire dal 2018, il calcolo degli aumenti dei minimi salariali non verrà più svolto sulla base delle previsioni inflattive, bensì a consuntivo, su indici predefiniti e identificabili con certezza.

L’accordo prevede altresì, in materia di previdenza complementare, un incremento dei versamenti destinati al fondo Arco; a partire dal 1° gennaio 2019, le aliquote a carico del datore di lavoro aumenteranno dello 0,30% rispetto a quelle previste per il 2016.

Inoltre, significativo è l’art. 57-bis, sull’assistenza sanitaria integrativa, il quale prevede che la quota a carico delle imprese dovrà essere pari a 13 euro per 12 mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e, successivamente, la contribuzione aumenterà fino a 15 euro per 12 mensilità, con decorrenza dal 1°gennaio 2018.

Occorre anche ricordare la possibilità per il datore di lavoro, prevista dall’art. 19 del CCNL, di disporre di orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità per l’anno solare. Ai periodi di maggiore/minore intensità produttiva dovranno corrispondere equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione. Al fine dell’attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, il datore di lavoro deve dare comunicazione preventiva alle R.S.U., informandole delle esigenze legate a tale scelta di mutamento dell’orario, sia nel caso dell’aumento che in quello della diminuzione.

il testo dell'accordo

  • ccnl-legno-ipotesi-13-dicembre-2016
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-contrattazione.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-02 11:14:072019-11-04 16:46:22IL CCNL del settore Legno Arredo
Pagina 180 di 214«‹178179180181182›»

Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

Leggi tutto

Iscriviti alla Newsletter

L’iscrizione alla newsletter è gratuita e consente agli iscritti di ricevere e-mail contenenti informazioni, approfondimenti e notizie relative al diritto del lavoro direttamente dallo Studio Legale Albi.

Iscriviti

Studio legale Albi

Copyright © Studio Legale Albi 2014-2025 – P.IVA 01864450505

Contatti | Disclaimer | Privacy | Cookies | Codice deontologico

Scorrere verso l’alto