Unasca, con l’assistenza di Confcommercio, insieme a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, ha sottoscritto, in data 13 dicembre 2016, un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica, scaduto il 31 dicembre 2015.
Tra le principali novità, l’art. 19 prevede un congedo di 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio o unione civile, ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016.
L’accordo prevede anche un’assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori; a partire dal 1° gennaio 2018, il datore di lavoro dovrà versare nel fondo EST una quota pari a dieci euro mensili per ciascun iscritto, mentre la quota a carico del lavoratore sarà pari a due euro.
Un’altra significativa novità riguarda l’ipotesi di un congedo retribuito, pari a tre mesi, per la lavoratrice che abbia subito una violenza di genere, in ossequio a quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015. Il congedo può essere usufruito anche su base oraria, in un arco temporale di tre anni; tale periodo è retribuito con un’indennità pari all’ultima retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa, ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, dell’indennità operativa e del TFR.
Infine, in merito al periodo di congedo per astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4, comma 1, della l. n. 1204 del 1971, il CCNL prevede, all’art. 23, che l’importo erogato dall’INPS durante l’astensione obbligatoria (pari all’80% della retribuzione) debba essere integrato dal datore di lavoro fino al 100% della retribuzione mensile netta spettante alla lavoratrice in caso di normale svolgimento del rapporto.
Il licenziamento della lavoratrice madre
/in GiurisprudenzaCass., sez. lav., 11 gennaio 2017, n. 475 – Nullità del licenziamento della lavoratrice madre nel periodo protetto
La vicenda muove dalla decisione della Corte d’Appello di Napoli che, ritenendo illegittimo il licenziamento della lavoratrice madre – alle dipendenze di un’impresa con un numero di dipendenti pari o inferiore a quindici – intimato alla stessa nel periodo protetto di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001, ha condannato il datore di lavoro alla riassunzione della lavoratrice, o, in mancanza, a risarcirle il danno nella misura di cinque mensilità, in virtù di quanto previsto dall’art. 8 della l. n. 604/1966.
Secondo la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione, il licenziamento nullo della lavoratrice madre rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001.
Tale disposizione non opera alcun riferimento né alla l. n. 604/1966, né alla l. n. 300/1970; per tale motivo, la nullità del licenziamento è comminata ai sensi dello stesso art. 54 del citato d.lgs.
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d Appello.
Diritto del lavoro: alta formazione 2017
/in News ed EventiAl via la quarta edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma, con la direzione scientifica dei Prof. Avv. Paolo Carrozza e Pasqualino Albi.
Il corso si svolgerà, in video-conferenza, nella sede della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa e nella sede di Ti Forma, Firenze, Via Giovanni Paisiello, 8. Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del corso verranno fornite al momento dell’iscrizione.
Il corso si concluderà con una giornata dedicata alla presentazione degli elaborati finali e alla consegna degli attestati
E’ in corso il riconoscimento dei crediti formativi per gli avvocati e per i consulenti del lavoro presso i rispettivi Ordini.
Licenziamento collettivo e criteri di scelta
/in GiurisprudenzaSecondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25554 del 13 dicembre 2016, i licenziamenti collettivi, adottati sulla base dei criteri legali di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 223/1991, sono illegittimi nel caso in cui manchi l’indicazione, nella comunicazione prevista dall’art. 4, comma 9 della l. n. 223/19991, delle modalità applicative di tali criteri di scelta.
La Corte ravvisa una “carenza di trasparenza delle scelte datoriali”, se, in presenza di criteri in concorso tra loro, il datore di lavoro non indichi, nella comunicazione rivolta alle organizzazioni sindacali e agli enti amministrativi, la concreta modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli lavoratori.
Tale mancanza, infatti, priva il lavoratore della tutela prevista dalla norma, poiché “la scelta effettuata dal datore di lavoro non è raffrontabile con alcun criterio oggettivamente predeterminato”.
La Corte ha ravvisato, dinnanzi a questa omissione, un’assoluta discrezionalità da parte del datore di lavoro nella scelta dei lavoratori da licenziare.
In tal caso, il regime sanzionatorio previsto è quello dell’art. 18, comma 7, stat. lav., ossia l’indennità risarcitoria onnicomprensiva tra dodici e ventiquattro mensilità commisurate sull’ultima retribuzione globale di fatto.
Fondo per le vittime dell’ amianto
/in NormativaIl 1° gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 27 ottobre 2016, recante le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto, in relazione al periodo che comprende il biennio 2016 – 2018.
Tale decreto ministeriale è stato emesso con la finalità di dare attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), che ha istituito un apposito fondo.
I beneficiari del fondo sono gli eredi dei lavoratori deceduti per patologie asbesto correlate, cagionate dall’esposizione all’amianto nell’espletamento di mansioni portuali.
I soggetti che intendono fruire di tali prestazioni, per gli anni 2017 e 2018, devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 28 febbraio – rispettivamente dell’anno 2017 o 2018 – con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell’anno precedente, “dandone contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata dalla sentenza esecutiva”.
Le prestazioni del fondo concorrono al pagamento del quantum dovuto agli interessati a titolo di risarcimento – del danno patrimoniale e non patrimoniale – così come liquidato dalla sentenza esecutiva, nella misura di una quota percentuale che sarà stabilita dall’Inail entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.
Il CCNL per i dipendenti delle autoscuole
/in Contrattazione collettivaUnasca, con l’assistenza di Confcommercio, insieme a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, ha sottoscritto, in data 13 dicembre 2016, un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica, scaduto il 31 dicembre 2015.
Tra le principali novità, l’art. 19 prevede un congedo di 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio o unione civile, ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016.
L’accordo prevede anche un’assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori; a partire dal 1° gennaio 2018, il datore di lavoro dovrà versare nel fondo EST una quota pari a dieci euro mensili per ciascun iscritto, mentre la quota a carico del lavoratore sarà pari a due euro.
Un’altra significativa novità riguarda l’ipotesi di un congedo retribuito, pari a tre mesi, per la lavoratrice che abbia subito una violenza di genere, in ossequio a quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015. Il congedo può essere usufruito anche su base oraria, in un arco temporale di tre anni; tale periodo è retribuito con un’indennità pari all’ultima retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa, ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, dell’indennità operativa e del TFR.
Infine, in merito al periodo di congedo per astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4, comma 1, della l. n. 1204 del 1971, il CCNL prevede, all’art. 23, che l’importo erogato dall’INPS durante l’astensione obbligatoria (pari all’80% della retribuzione) debba essere integrato dal datore di lavoro fino al 100% della retribuzione mensile netta spettante alla lavoratrice in caso di normale svolgimento del rapporto.
Un seminario sulla riforma Madia (10.11.16)
/in News ed EventiIl prossimo 10 novembre si terrà a Pisa un seminario sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016).
Si discuterà con illustri ospiti e relatori di razionalità ed efficienza dell’organizzazione del lavoro dopo il decreto Madia.