Il corso di alta formazione in diritto del lavoro promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma con il Patrocinio di Confservizi Cispel Toscana, ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Senato della Repubblica.
Le ragioni del corso, giunto alla sua terza edizione, muovono da una significativa esigenza formativa sui temi del diritto del lavoro, avuto riguardo ad una pluralità di interlocutori: imprese private, pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali, professionisti del settore.
Dall’analisi condotta è emersa la necessità di offrire un adeguato supporto formativo sulle fondamentali innovazioni normative intervenute nella materia giuslavoristica e che hanno trovato il loro punto di caduta con le recenti riforme del mercato del lavoro ricondotte al c.d. Jobs Act.
Si allega il programma.
Il termine per iscriversi al Corso scade il 19 gennaio 2016.
Maggiori informazioni a questo indirizzo.
Somministrazione e “nuovo” termine di decadenza
0 Commenti-da adminCon sentenza dell’8 febbraio 2016, n. 2420, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di contratto di somministrazione di lavoro, affermando che l’accertamento della reale titolarità di un rapporto di lavoro già esauritosi (in capo all’impresa utilizzatrice anziché in capo all’agenzia di somministrazione), è possibile sia per i contratti di somministrazione a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge che ha prorogato il termine di decadenza per l’esercizio di tale potere (24.11.10), sia per quelli già scaduti a tale data.
Sostiene la Corte: “(…) è pur vero che nel caso che qui interessa si tratta non già dell’introduzione di un più breve termine di decadenza, bensì dell’introduzione di un termine di decadenza là dove prima non ve ne erano. Tuttavia ciò non importa una retroattività propriamente detta, ma soltanto l’assoggettamento di un diritto, già acquisito, ad un termine di decadenza per il suo esercizio (…) In questo senso ritiene il Collegio di andare in contrario avviso rispetto a Cass. n. 2196/15, secondo cui il regime della decadenza di cui all’art. 6 legge n. 604/66 (…) si applica ai soli contratti di somministrazione a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (vale a dire alla data del 24.11.10) e non anche a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto”.
La Dis-Coll per i collaboratori
0 Commenti-da adminLa Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 310) prevede la proroga, per tutto il 2016, dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016; indennità riconosciuta nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di euro per l’anno 2017.
Il Corso di Diritto del Lavoro della Scuola Sant’Anna con il Patrocinio del Senato della Repubblica
0 Commenti-da adminIl corso di alta formazione in diritto del lavoro promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma con il Patrocinio di Confservizi Cispel Toscana, ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Senato della Repubblica.
Le ragioni del corso, giunto alla sua terza edizione, muovono da una significativa esigenza formativa sui temi del diritto del lavoro, avuto riguardo ad una pluralità di interlocutori: imprese private, pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali, professionisti del settore.
Dall’analisi condotta è emersa la necessità di offrire un adeguato supporto formativo sulle fondamentali innovazioni normative intervenute nella materia giuslavoristica e che hanno trovato il loro punto di caduta con le recenti riforme del mercato del lavoro ricondotte al c.d. Jobs Act.
Si allega il programma.
Il termine per iscriversi al Corso scade il 19 gennaio 2016.
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Licenziamento collettivo e lavoratori abitualmente impiegati
0 Commenti-da adminCon la decisione dell’11 novembre 2015 sulla causa C-422/14 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, viene ad essere oggetto di importanti precisazioni interpretative la fattispecie “licenziamento collettivo”. La Corte ha affermato che devono considerarsi nella nozione di “lavoratori abitualmente impiegati” anche i lavoratori assunti con un contratto a tempo determinato o per un compito determinato. Viene data altresì anche un’interpretazione del requisito numerico della fattispecie: la condizione di cui all’art. 1, comma 2, Direttiva 98/59/CE che richiede la sussistenza di almeno cinque licenziamenti, deve essere interpretata in senso restrittivo, includendo solo i licenziamenti in senso stretto.
Licenziamento collettivo e criteri di scelta
0 Commenti-da adminCon sentenza n. 23609 del 18 novembre 2015, la Corte di Cassazione, in materia di licenziamento collettivo, ha affermato che il datore di lavoro è vincolato al rispetto dei criteri di scelta, una volta stabiliti. Nel caso preso in esame dalla Corte, il datore di lavoro aveva individuato il lavoratore da licenziare applicando solo uno dei criteri, quello dei carichi di famiglia. Afferma la Corte: “il datore di lavoro, una volta stabiliti i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, non può derogare a tali criteri, atteso che tale condotta non consente alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e la trasparenza dell’operazione e non pone in grado il lavoratore di percepire perché lui – e non altri dipendenti – sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva”
Sulle dimissioni per giusta causa del dirigente
0 Commenti-da adminLa modifica sostanziale della posizione di lavoro del dirigente, alla quale il contratto collettivo ricollega la facoltà di rassegnare le dimissioni immediate e all’indennità di preavviso non integra necessariamente giusta causa di recesso: lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza dell’11 settembre 2015, n. 17990 pronunciandosi sulla corretta interpretazione dell’art. 16 del CCNL Dirigenti Industria 23 maggio 2000.
“Ben si comprende allora come la norma collettiva scrutinata non possa essere correttamente interpretata alla stregua di una forfetizzazione dell’indennità di recesso per giusta causa: nell’idoneità ad integrarla, oggetto di accertamento di fatto rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, di un demansionamento vietato, in quanto non temporaneo o effettuato solo per il tempo occorrente alla realizzazione di una nuova struttura produttiva, ma piuttosto incidente sulla riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale e, con riguardo al dirigente, altresì sulla rilevanza del ruolo”.