Cass., sez. lav., 12 aprile 2017, n. 9395 – Il superamento del periodo di comporto per il lavoratore invalido
La Corte di Cassazione ribadisce un orientamento che aveva già adottato in altre sentenze meno recenti (Cass., sez. lav., 23.4.2004, n. 7730; Cass., sez. lav., 15.12.1994, n. 10769): nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della l. n. 482/1968, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, se l’invalido sia stato adibito, in violazione dell’art. 20 della medesima legge, a mansioni non compatibili con le sue condizioni di salute.
Infatti, in tal caso, sussiste una violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.
Nel caso di specie, un dipendente, assunto in quanto iscritto negli elenchi degli invalidi ex lege n. 482/1968, è stato licenziato dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendo l’illegittimità dello stesso, ascrivendo alla parte datoriale la responsabilità per il peggioramento del proprio stato di salute, poiché egli era stato adibito a mansioni incompatibili con le sue condizioni.
Tuttavia, nel caso di specie il licenziamento è stato ritenuto legittimo, non sussistendo alcun nesso eziologico tra l’espletamento delle mansioni da parte del lavoratore e l’aggravamento dello stato morboso di quest’ultimo.
GPS e mezzi di raccolta dei rifiuti
0 Commenti-da adminProvvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 24.5.2017, n. 247
Il Garante per la protezione dei dati personali, a seguito di una richiesta di verifica preliminare presentata da un’azienda che si occupa di raccolta dei rifiuti, ha stabilito che il sistema di Gps installato sui veicoli aziendali in dotazione ad autisti ed operai non può comportare un monitoraggio costante dei lavoratori.
In particolare, il Garante ha rilevato che i dati delle coordinate geografiche non possono considerarsi anonimi, in quanto, sebbene il sistema di geolocalizzazione non comporti un’associazione diretta ai singoli operatore, l’incrocio di tali dati con il “sistema turni” permette di risalire all’identità del dipendente.
Il Garante rimarca la necessità di trattare solo i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, entro limiti temporali congrui rispetto alle finalità perseguite. Trascorso tale termine di conservazione, i medesimi potranno essere “storicizzati” in forma anonima.
L’organizzazione del ministero del lavoro
0 Commenti-da adminIl d.p.r. n. 57/2017 – il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
In data 5 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.p.r. 15 marzo 2017, n. 57, contenente il regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Detto regolamento ha ridisegnato le funzioni e le attribuzioni del Ministero, in un’ottica di una generale modernizzazione e razionalizzazione del funzionamento dell’organo.
In particolare, in virtù di quanto disposto dall’art. 2 del d.p.r., il Ministero, “per l’espletamento dei compiti ad esso demandati”, è articolato in:
a) Un Segretariato generale;
b) Otto direzioni generali
c) Un posto funzione dirigenziale per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
d) Due posti funzione dirigenziale di livello generale;
e) Cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale.
Le otto direzioni sono le seguenti:
1) Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari;
2) Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione;
3) Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
4) Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
5) Direzione generale per le politiche previdenziali;
6) Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali;
7) Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione;
8) Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
Controlli a distanza e consenso del lavoratore
0 Commenti-da adminCass., sez. III penale, 8 maggio 2017, n. 22148 – controlli a distanza e consenso del lavoratore
In data 8 maggio 2017, la sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che costituisce reato l’installazione, da parte del datore di lavoro, di telecamere per il controllo dei lavoratori, se tale installazione non è preceduta da un accordo sindacale o dall’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
A nulla rileva, infatti, la circostanza che il controllo a distanza sia avvenuto con il consenso dei lavoratori.
Secondo la Suprema Corte, “la diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico – sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro, nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, ma non invece dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui accettano l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato dal timore della mancata assunzione”.
Società partecipate: i pareri sul decreto correttivo
0 Commenti-da adminIn data 3 maggio 2017, è stato completato l’iter finalizzato all’acquisizione dei pareri delle Camere, del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie Locali sullo schema di decreto legislativo che il Governo ha predisposto in esecuzione della delega di cui alla l. n. 124/2015 (la c.d. Riforma Madia).
Sono infatti stati pubblicati i pareri delle Commissioni parlamentari sul testo del decreto correttivo con valutazioni sostanzialmente favorevoli.
Il comporto per malattia del lavoratore invalido
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 12 aprile 2017, n. 9395 – Il superamento del periodo di comporto per il lavoratore invalido
La Corte di Cassazione ribadisce un orientamento che aveva già adottato in altre sentenze meno recenti (Cass., sez. lav., 23.4.2004, n. 7730; Cass., sez. lav., 15.12.1994, n. 10769): nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della l. n. 482/1968, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, se l’invalido sia stato adibito, in violazione dell’art. 20 della medesima legge, a mansioni non compatibili con le sue condizioni di salute.
Infatti, in tal caso, sussiste una violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.
Nel caso di specie, un dipendente, assunto in quanto iscritto negli elenchi degli invalidi ex lege n. 482/1968, è stato licenziato dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendo l’illegittimità dello stesso, ascrivendo alla parte datoriale la responsabilità per il peggioramento del proprio stato di salute, poiché egli era stato adibito a mansioni incompatibili con le sue condizioni.
Tuttavia, nel caso di specie il licenziamento è stato ritenuto legittimo, non sussistendo alcun nesso eziologico tra l’espletamento delle mansioni da parte del lavoratore e l’aggravamento dello stato morboso di quest’ultimo.
Danno biologico per uso non corretto del cellulare
0 Commenti-da adminTrib. Firenze, 21.4.2017 – Danno biologico da uso improprio del cellulare
Una recentissima sentenza del Tribunale di Firenze ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causa tra l’uso non corretto del cellulare, da parte di un lavoratore, e l’insorgere di un neurinoma, ovvero di un tumore benigno del nervo acustico.
Per tale motivo, il Tribunale ha condannato l’INAIL a corrispondere una rendita da malattia professionale a un addetto alle vendite che, per adempiere alla propria prestazione lavorativa, trascorreva al telefono circa tre ore al giorno.
A tal proposito, si rileva che il perito nominato dal Tribunale ha riconosciuto “l’elevata probabilità di una connessione tra l’uso del telefono cellulare e la malattia insorta”.
Tale orientamento giurisprudenziale era già stato adottato da altre pronunce di merito: si devono ricordare, a tal proposito, la decisione del 22 dicembre 2009 della Corte di Appello di Brescia, e più, di recente, la sentenza del Tribunale di Ivrea, del 30 marzo u.s.
Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul tema (Cass., sez. lav., 12.10.2012, n. 17438) giungendo a conclusioni non dissimili da quelle ora tracciate dalla sentenza fiorentina.