In un’ordinanza del 14 settembre 2017, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di mobbing.
Nel caso di specie, il dipendente ha proposto ricorso nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale per la quale lavorava, lamentando di essere stato privato per oltre un decennio del suo ruolo di primario e isolato in un reparto fantasma.
Nella prospettazione del ricorrente, lo svuotamento pressoché totale delle sue mansioni, oltre a costituire un grave demansionamento, avrebbe configurato una condotta mobbizzante produttiva di un danno biologico, con conseguente diritto alla tutela risarcitoria.
La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato nullo il ricorso in quanto privo degli elementi essenziali richiesti dall’articolo 414 cod. proc. civ., ha rigettato nel merito la domanda, evidenziando che il lavoratore aveva omesso di allegare e provare che i comportamenti tenuti dalla Asl erano caratterizzati da un «programmato disegno» avente lo «scopo di mortificarne la personalità e la professionalità».
La Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte territoriale correttamente motivata.
Tale pronuncia, conforme all’indirizzo giurisprudenziale più volte fatto proprio dai Giudici di legittimità, ribadisce l’onere in capo al dipendente di provare in giudizio l’elemento soggettivo caratterizzante il mobbing, vale a dire «l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi». (Cass., n. 2147/2017; Cass., n. 2142/2017; Cass., n. 24029/2016; Cass., n. 17698/2014)
Si riporta un estratto della sentenza pubblicata:
“La sentenza impugnata, priva del dedotto profilo di contraddittorietà, è sul punto conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mobbing richiede: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi”
Alla Camera lo schema di d.lgs. su tipologie contrattuali e mansioni
/in NormativaIl 10 aprile scorso il Consiglio dei Ministri ha presentato alla Camera dei deputati lo schema di decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali e sulla revisione della disciplina delle mansioni.
Le Commissioni Lavoro di Camera e Senato dovranno esprimere i pareri (obbligatori ma non vincolanti) sullo schema di decreto entro il prossimo 10 maggio 2015.
Ecco lo schema di decreto e la relazione illustrativa:
Atto n. 158
Relazione illustrativa
Jobs Act: in Gazzetta Ufficiale i primi due decreti legislativi
/in NormativaSono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015:
– il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in tema di riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria;
– il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 in tema di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
I due decreti legislativi sono entrati in vigore il 7 marzo 2015.
Il decreto legislativo n. 23/2015 prevede, in particolare, una nuova disciplina in tema di conseguenze sanzionatorie derivanti dall’intimazione di licenziamento illegittimo: tale nuova disciplina si applica solo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati a far data dall’entrata in vigore del decreto.
Il decreto legislativo n. 22/2015 si segnala particolarmente per l’introduzione, con decorrenza dal 1° maggio 2015, della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) e di una specifica tutela previdenziale per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (Dis-Coll). Una importante novità è rappresentata dal contratto di ricollocazione.
D.lgs. 4.3.15 n. 22
D.lgs. 4.3.15 n.23
Rassegna stampa 17.1.15 convegno Jobs Act
/in News ed EventiEcco la rassegna stampa del 17 gennaio 2015 per il Convegno sul Jobs Act del 17.1.15 alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
rassegna_17012015_convegno_jobsact_annuncio
Il JOBS ACT È IN GAZZETTA UFFICIALE
/in NormativaSulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014 la legge 10 dicembre 2014 n. 183
Legge 183_2014
Legge europea 2013-bis in Gazzetta Ufficiale
/in NormativaLa legge europea 2013-bis – legge 30 ottobre 2014 n. 161 – è in Gazzetta Ufficiale (suppl. ord. n. 83/L, s.g. n. 261, 10 novembre 2014). Continua a leggere
Mobbing e onere della prova
/in GiurisprudenzaIn un’ordinanza del 14 settembre 2017, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di mobbing.
Nel caso di specie, il dipendente ha proposto ricorso nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale per la quale lavorava, lamentando di essere stato privato per oltre un decennio del suo ruolo di primario e isolato in un reparto fantasma.
Nella prospettazione del ricorrente, lo svuotamento pressoché totale delle sue mansioni, oltre a costituire un grave demansionamento, avrebbe configurato una condotta mobbizzante produttiva di un danno biologico, con conseguente diritto alla tutela risarcitoria.
La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato nullo il ricorso in quanto privo degli elementi essenziali richiesti dall’articolo 414 cod. proc. civ., ha rigettato nel merito la domanda, evidenziando che il lavoratore aveva omesso di allegare e provare che i comportamenti tenuti dalla Asl erano caratterizzati da un «programmato disegno» avente lo «scopo di mortificarne la personalità e la professionalità».
La Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte territoriale correttamente motivata.
Tale pronuncia, conforme all’indirizzo giurisprudenziale più volte fatto proprio dai Giudici di legittimità, ribadisce l’onere in capo al dipendente di provare in giudizio l’elemento soggettivo caratterizzante il mobbing, vale a dire «l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi». (Cass., n. 2147/2017; Cass., n. 2142/2017; Cass., n. 24029/2016; Cass., n. 17698/2014)
Si riporta un estratto della sentenza pubblicata:
“La sentenza impugnata, priva del dedotto profilo di contraddittorietà, è sul punto conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mobbing richiede: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi”