Messaggio INPS, n. 1581/2017 – Chiarimenti sul congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti
L’INPS, con il messaggio n. 1581 del 10 aprile u.s., ha fornito alcuni chiarimenti in materia di congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti.
Detto congedo, pari a due giorni, è stato introdotto dalla l. n. 92/2012, all’art. 4, comma 24, lett. a); esso può essere goduto dal padre, entro il quinto mese di vita del figlio, alternativamente al congedo obbligatorio di maternità.
Tale istituto era previsto, in origine, in via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015. Successivamente, la legge di stabilità 2016, all’art. 1, comma 205, ha prorogato il congedo facoltativo per l’anno 2016; tuttavia – come chiarisce un precedente messaggio INPS, il n. 828/2017 – nessuna disposizione normativa ha stabilito un’ulteriore proroga per l’anno 2017.
Pertanto, secondo quanto si afferma nel messaggio n. 1581/2017, attualmente il congedo facoltativo può essere goduto nei primi mesi dell’anno 2017, soltanto per eventi quali il parto, l’adozione e l’affidamento avvenuti nel corso del 2016.
Infatti, rimangono “valide, per gli eventi verificatesi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)”.
La circolare del Ministero del lavoro su lavoro a termine, apprendistato, somministrazione
0 Commenti-da adminEcco le prime istruzioni operative del Ministero del lavoro dopo il d.l. n. 34/2014 conv. in l. n. 78/2014.
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Diritto del lavoro, convegno al Sant’Anna
0 Commenti-da adminIl Tirreno 2.6.14
Il 3 giugno 2014 si è svolto alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa un convegno sulle garanzie dei diritti nel rapporto di lavoro. E’ stata l’occasione per affrontare il controverso legame fra stabilità e flessibilità e per un confronto interdisciplinare fra diritto del lavoro, diritto civile e diritto amministrativo sul tema della effettività dei diritti.
Legittimo il licenziamento per g.m.o. senza crisi aziendale
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 24.5.2017, n. 13015 – Legittimità del licenziamento per g.m.o. senza crisi aziendale
La Suprema Corte, con una decisione del 24 maggio u.s., ha confermato un orientamento già adottato con altre recenti sentenze, quali la n. 13516/2016 e la n. 25201/2016, con le quali la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in assenza di crisi aziendale.
Infatti, per citare un significativo passaggio argomentativo della sentenza, “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, L. n. 604 del 1966, ex art. 3, è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una più efficiente e produttiva gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono essere accorpate a quelle di altro dipendente o suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente, purché tale diversa distribuzione dei compiti sia causalmente all’origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta”.
CCNL Gas Acqua
0 Commenti-da adminRinnovo CCNL gas acqua
ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, IGAS, UTILITALIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL gas acqua.
Tra i punti salienti, si rileva:
– Un aumento medio complessivo pari a 89 euro, comprensivo di minimi, produttività e welfare;
– Un aumento medio sui minimi rapportato al quinto livello, pari a 40 euro (maggio 2017) e a 28 euro (aprile 2018);
– Un montante complessivo di minimi e produttività pari a 1.576 euro;
– La verifica, prevista per il mese di giugno 2019, relativa allo scostamento del tasso di inflazione,
– Un incremento di cinque euro sulla sanità integrativa a partire da gennaio 2017;
– Un incremento di cinque euro a partire da gennaio 2018.
La responsabilità solidale negli appalti pubblici
0 Commenti-da adminIl prossimo 7 giugno a Milano parteciperò ad una iniziativa formativa promossa da Optime in tema di responsabilità solidale negli appalti pubblici.
Sarà l’occasione per un approfondimento sulle recenti novità normative da osservare alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale sul tema.
Il congedo facoltativo per i padri lavoratori
0 Commenti-da adminMessaggio INPS, n. 1581/2017 – Chiarimenti sul congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti
L’INPS, con il messaggio n. 1581 del 10 aprile u.s., ha fornito alcuni chiarimenti in materia di congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti.
Detto congedo, pari a due giorni, è stato introdotto dalla l. n. 92/2012, all’art. 4, comma 24, lett. a); esso può essere goduto dal padre, entro il quinto mese di vita del figlio, alternativamente al congedo obbligatorio di maternità.
Tale istituto era previsto, in origine, in via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015. Successivamente, la legge di stabilità 2016, all’art. 1, comma 205, ha prorogato il congedo facoltativo per l’anno 2016; tuttavia – come chiarisce un precedente messaggio INPS, il n. 828/2017 – nessuna disposizione normativa ha stabilito un’ulteriore proroga per l’anno 2017.
Pertanto, secondo quanto si afferma nel messaggio n. 1581/2017, attualmente il congedo facoltativo può essere goduto nei primi mesi dell’anno 2017, soltanto per eventi quali il parto, l’adozione e l’affidamento avvenuti nel corso del 2016.
Infatti, rimangono “valide, per gli eventi verificatesi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)”.