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Sussiste giusta causa di licenziamento se il lavoratore svolge attività extra-lavorativa che comporta il rischio di aggravamento di una patologia sofferta

4 Novembre 2025da Admin2

Corte di Cassazione, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28367

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un lavoratore che era stato licenziato per giusta causa per aver svolto, quale fitness personal trainer, attività e allenamenti incompatibili con le limitazioni specifiche rispetto alla movimentazione manuale dei carichi che il medico competente aveva accompagnato al suo giudizio di idoneità alle mansioni.

In conformità con precedente giurisprudenza di legittimità la Corte ha ritenuto che anche nel caso di specie l’attività compiuta dal lavoratore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, ha configurato una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento laddove – con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità – non sia “compatibile con le sue condizioni fisiche che (abbiano) ridotto la sua capacità lavorativa con rischio di aggravamento delle condizioni stesse”. Ha confermato quindi “il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale che ha giudicato come gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede un’attività extra-lavorativa, affatto occasionale, potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società, condotta considerata, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, tale da compromettere irrimediabilmente l’affidamento datoriale sulla futura corretta funzionalità del rapporto di lavoro”.

 

  • 8. Cassazione_2025_28367
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/8.png 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:30:082025-11-04 12:30:08Sussiste giusta causa di licenziamento se il lavoratore svolge attività extra-lavorativa che comporta il rischio di aggravamento di una patologia sofferta
Giurisprudenza in Giurisprudenza

La Cassazione ribadisce la sua posizione sulla qualificazione e sulle tutele dei riders

4 Novembre 2025da Admin2

Cass. civ. sez. lav., 31 ottobre 2025, n. 28772.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dalla datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, confermando la decisione della Corte territoriale di qualificare il rapporto dei ciclofattorini del caso di specie come collaborazioni etero-organizzate ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015. Nel caso di specie la Corte ha, tra le altre cose, ritenuto non esclusa la natura prevalentemente personale della prestazione dall’uso di un mezzo proprio, poiché tale requisito deve essere inteso come assenza della possibilità di avvalersi di propri ausiliari. La Corte ha infine ampiamente valorizzato – ai fini dell’applicazione della norma di disciplina introdotta nel 2015, volta ad estendere il riconoscimento delle tutele sostanziali del lavoro subordinato a un’area grigia compresa fra autonomia e subordinazione – la sussistenza del requisito dell’etero-organizzazione, ribadendo che possa essere ravvisata etero-organizzazione rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa.

 

  • 9. Cassazione riders 31 ottobre 2025
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/9.jpg 467 700 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:07:412025-11-04 12:07:41La Cassazione ribadisce la sua posizione sulla qualificazione e sulle tutele dei riders
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Primo contratto integrativo in McDonald’s Italia

4 Novembre 2025da Admin2

Il 20 ottobre 2025, i rappresentanti aziendali di McDonald’s Italia e le OO.SS. nazionali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs, hanno siglato un accordo aziendale applicabile ai circa 3600 dipendenti diretti dell’azienda all’interno del territorio nazionale.

Si tratta del primo accordo aziendale stipulato da McDonald’s Italia nella sua quarantennale attività all’interno del nostro paese: il primo ristorante in Italia fu infatti inaugurato nel 1986. Ma la portata effettiva dell’accordo è potenzialmente molto più ampia. L’azienda, infatti, si impegna a promuovere la conoscenza dell’accordo nei confronti di tutti i suoi licenziatari, i quali potranno sottoscrivere l’accordo per adesione. I lavoratori a cui potrà potenzialmente essere applicato il nuovo accordo – in quanto dipendenti dei più di 700 esercizi commerciali in franchising che utilizzano il marchio McDonald’s in Italia – sono dunque circa 31 mila.

I punti qualificanti dell’accordo riguardano l’organizzazione del lavoro, la conciliazione dei tempi vita-lavoro, il consolidamento degli orari di lavoro per i part-time e welfare. E ancora novità positive sulla tutela della salute e la sicurezza, contro le violenze e le molestie nel luogo di lavoro e le pari opportunità, ma anche sulle relazioni sindacali, attraverso la previsione di incontri a cadenza semestrale a livello nazionale e locale per lo scambio di informazioni relativamente all’andamento aziendale.

 

 

  • 12. Piattaforma accordo aziendale Mc Donalds
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/12.png 321 845 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:06:402025-11-04 12:06:40Primo contratto integrativo in McDonald’s Italia
Contrattazione collettiva in Contrattazione collettiva

L’indennità del dipendente pubblico illegittimamente licenziato deve essere parametrata sulla base retributiva rilevante per il TFR, a prescindere dai diversi emolumenti di fine rapporto previsti

4 Novembre 2025da Admin2

Corte cost. 7 ottobre 2025, n. 144

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento con riferimento all’art. 63, c. 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera a), del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, assumendo come contraria al principio di uguaglianza la differenziazione – da tale norma prevista – della base retributiva rilevante per l’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo, in ragione dell’emolumento di fine rapporto spettante in concreto al lavoratore al momento del recesso.

La Consulta ha infatti ritenuto che l’intento sotteso alla novella dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 è da individuarsi nell’armonizzazione della disciplina relativa al licenziamento del lavoratore pubblico contrattualizzato, così da assicurare, indistintamente, a tutto il personale dipendente, il medesimo meccanismo rimediale a fronte dell’illegittimo recesso da parte del datore di lavoro pubblico.

La disposizione censurata, nel riferirsi al TFR, “fornisce quindi un parametro “astratto” per la liquidazione di un’unica indennità risarcitoria, in aggiunta alla tutela reale prevista per il lavoratore illegittimamente estromesso. Si tratta di una misura risarcitoria di natura forfettaria, non abbisognando di prova in ordine alla quantificazione del danno da parte del lavoratore, che trova peraltro un limite massimo fissato in ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione del solo aliunde perceptum”.

La mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS o del TFS a quello del TFR, riguardando la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo, secondo la Corte non assume alcun rilievo ai fini della determinazione dell’indennità in questione, che attiene invece a una fase patologica del rapporto stesso.

 

 

  • 4. Corte-Cost_2025_144
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/4-e1762249165821.png 882 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:06:562025-11-04 12:06:56L’indennità del dipendente pubblico illegittimamente licenziato deve essere parametrata sulla base retributiva rilevante per il TFR, a prescindere dai diversi emolumenti di fine rapporto previsti
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali.

4 Novembre 2025da Admin2

L’ARAN, in data 3 novembre, ha firmato, con CISL, UIL e CSA, l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024, che disciplina sia la parte giuridica che quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024.

Il contratto prevede incrementi retributivi di circa 140 euro mensili lordi.

Tre le principali novità emergono l’introduzione, in via sperimentale e su base volontaria, della settimana di 4 giorni e il riconoscimento del buono pasto anche per il personale in lavoro agile.

 

  • Ipotesi_CCNL_2022_2024_del_comparto_funzioni_locali_1762209558
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/07/contratti-di-appalto.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:05:422025-11-04 12:45:30Firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali.
Contrattazione collettiva in Contrattazione collettiva

Rinnovato il CCNL del comparto Sanità

4 Novembre 2025da Admin2

Il 27 ottobre l’ARAN e le parti sindacali hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024. Il contratto si rivolge a oltre 581.000 dipendenti del comparto, compresa la sezione della ricerca sanitaria e prevede un aumento medio mensile di 172 euro per 13 mensilità.

Il CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normativo ed economico del personale volte a migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare le competenze professionali in continuità con il precedente contratto.

 

  • 11. ccnl comparto sanità 2022-2024
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/11.jpg 338 600 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:05:062025-11-04 12:45:47Rinnovato il CCNL del comparto Sanità
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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