Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, diffuso il 28 settembre 2017 sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vengono fissate nuove regole che consentiranno alle imprese di accedere alle facilitazioni contributive previste in caso di sottoscrizione di contratti di solidarietà.
Secondo le nuove direttive, la riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del d.l. n. 510/1996 è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.l. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, in l. n. 863/1984, nonché, a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs n. 148/2015, in attuazione della l. n. 183/2014, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c, del medesimo decreto legislativo.
L’art. 2 del decreto interministeriale in oggetto dispone: “la riduzione contributiva di cui all’articolo 1 è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%”
Il provvedimento in rassegna indica agli artt. 2, 3, 4 e 5 le modalità e i termini di presentazione dell’istanza da parte dell’impresa interessata a godere degli sgravi contributivi.
Per il 2017, l’istanza è presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.
Dal 2018 l’istanza deve essere presentata dal 30/11 di ogni anno e fino al 10/12 ma con riferimento alle imprese che abbiano stipulato un contratto di solidarietà entro il 30/11 dello stesso anno ovvero dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente.
La riduzione contributiva può avere una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile; per ottenerla, le aziende devono inoltrare un’istanza esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
Le modalità di inoltro delle richieste e i relativi modelli sono reperibili nel sito www.lavoro.gov.it.
Lo sgravio non potrà mai eccedere le risorse destinate allo scopo (30 milioni per ogni anno); difatti, ai fini dell’accesso al beneficio, è previsto il rispetto dell’ordine cronologico di inoltro delle domande.
I contratti collettivi leader: la circolare INL
/in PrassiCon la Circolare 25 gennaio 2018, n. 3, l’INL ha invitato Ispettorati territoriali, INPS ed INAIL ad attivare specifiche azioni di vigilanza nei settori di attività in cui la mancata applicazione dei c.d. contratti leader possa determinare con maggior frequenza problematiche di dumping.
La mancata applicazione dei contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi rende inapplicabili gli istituti di flessibilità previsti dal d.lgs. n. 81/2015.
La circolare ribadisce che, ogni volta che il d.lgs. n. 81/2015 rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia.
Il ReI: alcuni chiarimenti
/in PrassiCon la circolare del 22 novembre 2017, n. 172 l’INPS ha inteso fornire le prime indicazioni operative in tema di Reddito di Inclusione, la nuova misura di contrasto alla povertà introdotta dal d.lgs. n. 147/2017.
In particolare, si specifica che il ReI verrà erogato dall’INPS mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica, denominata “Carta ReI”, previa presentazione di apposita domanda e della dichiarazione DSU dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno.
Il ReI è compatibile, entro determinati limiti, con lo svolgimento di attività lavorativa. È invece incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
Riduzioni contributive e contratti di solidarietà
/in NormativaCon decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, diffuso il 28 settembre 2017 sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vengono fissate nuove regole che consentiranno alle imprese di accedere alle facilitazioni contributive previste in caso di sottoscrizione di contratti di solidarietà.
Secondo le nuove direttive, la riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del d.l. n. 510/1996 è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.l. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, in l. n. 863/1984, nonché, a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs n. 148/2015, in attuazione della l. n. 183/2014, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c, del medesimo decreto legislativo.
L’art. 2 del decreto interministeriale in oggetto dispone: “la riduzione contributiva di cui all’articolo 1 è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%”
Il provvedimento in rassegna indica agli artt. 2, 3, 4 e 5 le modalità e i termini di presentazione dell’istanza da parte dell’impresa interessata a godere degli sgravi contributivi.
Per il 2017, l’istanza è presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.
Dal 2018 l’istanza deve essere presentata dal 30/11 di ogni anno e fino al 10/12 ma con riferimento alle imprese che abbiano stipulato un contratto di solidarietà entro il 30/11 dello stesso anno ovvero dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente.
La riduzione contributiva può avere una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile; per ottenerla, le aziende devono inoltrare un’istanza esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
Le modalità di inoltro delle richieste e i relativi modelli sono reperibili nel sito www.lavoro.gov.it.
Lo sgravio non potrà mai eccedere le risorse destinate allo scopo (30 milioni per ogni anno); difatti, ai fini dell’accesso al beneficio, è previsto il rispetto dell’ordine cronologico di inoltro delle domande.
Legittimo il licenziamento per g.m.o. senza crisi aziendale
/in GiurisprudenzaCass., sez. lav., 24.5.2017, n. 13015 – Legittimità del licenziamento per g.m.o. senza crisi aziendale
La Suprema Corte, con una decisione del 24 maggio u.s., ha confermato un orientamento già adottato con altre recenti sentenze, quali la n. 13516/2016 e la n. 25201/2016, con le quali la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in assenza di crisi aziendale.
Infatti, per citare un significativo passaggio argomentativo della sentenza, “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, L. n. 604 del 1966, ex art. 3, è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una più efficiente e produttiva gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono essere accorpate a quelle di altro dipendente o suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente, purché tale diversa distribuzione dei compiti sia causalmente all’origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta”.
CCNL Gas Acqua
/in Contrattazione collettivaRinnovo CCNL gas acqua
ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, IGAS, UTILITALIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL gas acqua.
Tra i punti salienti, si rileva:
– Un aumento medio complessivo pari a 89 euro, comprensivo di minimi, produttività e welfare;
– Un aumento medio sui minimi rapportato al quinto livello, pari a 40 euro (maggio 2017) e a 28 euro (aprile 2018);
– Un montante complessivo di minimi e produttività pari a 1.576 euro;
– La verifica, prevista per il mese di giugno 2019, relativa allo scostamento del tasso di inflazione,
– Un incremento di cinque euro sulla sanità integrativa a partire da gennaio 2017;
– Un incremento di cinque euro a partire da gennaio 2018.
La responsabilità solidale negli appalti pubblici
/in News ed EventiIl prossimo 7 giugno a Milano parteciperò ad una iniziativa formativa promossa da Optime in tema di responsabilità solidale negli appalti pubblici.
Sarà l’occasione per un approfondimento sulle recenti novità normative da osservare alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale sul tema.