Con la sentenza resa nella causa C-341/15 (Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien-Personalstelle Wiener Stadtwerke) la Corte di Giustizia risponde ad alcune questioni poste dal giudice del rinvio sull’articolo 7 della direttiva 2003/88 in materia di ferie annuali.
Nel caso di specie un dipendente pubblico della città di Vienna, era stato collocato a riposo su sua richiesta; in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro si era previsto che il lavoratore, pur continuando a percepire lo stipendio, non fosse tenuto a presentarsi sul posto di lavoro nel periodo precedente il suo pensionamento.
Durante tale periodo il dipendente è stato in congedo per malattia; pertanto, dopo il suo pensionamento, chiedeva al proprio datore di lavoro il pagamento di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
Il datore di lavoro ha respinto la domanda del dipendente, in quanto, ai sensi della normativa relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna, un lavoratore che, di propria iniziativa, ponga fine al rapporto di lavoro – in particolare chiedendo di essere collocato a riposo – non ha diritto a una siffatta indennità.
Con la sentenza, depositata il 20 luglio 2016, la Corte rammenta che l’art. 7 della direttiva 2003/88 prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione che è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.
Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.
Dunque l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte, “non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, punto 23). […] Ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato”.
Da tali premesse ne discende che, al fine di assicurare l’effetto utile di tale diritto alle ferie annuali, se il lavoratore è tenuto a non presentarsi a lavoro in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, non ha diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo ma se il lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie a causa di una malattia, quest’ultimo avrà diritto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
DIRITTO DEL LAVORO: ALTA FORMAZIONE 2017
0 Commenti-da adminAl via la quarta edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma, con la direzione scientifica dei Prof. Avv. Paolo Carrozza e Pasqualino Albi.
Il termine ultimo per iscriversi al corso scade il prossimo 13 febbraio.
Il corso si svolgerà, in video-conferenza, nella sede della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa e nella sede di Ti Forma, Firenze, Via Giovanni Paisiello, 8. Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del corso verranno fornite al momento dell’iscrizione.
Il corso si concluderà con una giornata dedicata alla presentazione degli elaborati finali e alla consegna degli attestati.
Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro
0 Commenti-da adminAl via la quarta edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e da Ti Forma, con la direzione scientifica dei Prof. Avv. Paolo Carrozza e Pasqualino Albi.
Il corso si svolgerà, in video-conferenza, nella sede della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa e nella sede di Ti Forma, Firenze, Via Giovanni Paisiello, 8. Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del corso verranno fornite al momento dell’iscrizione.
Il corso si concluderà con una giornata dedicata alla presentazione degli elaborati finali e alla consegna degli attestati
E’ in corso il riconoscimento dei crediti formativi per gli avvocati e per i consulenti del lavoro presso i rispettivi Ordini.
Le iscrizioni scadono il prossimo 13 febbraio.
La rivalutazione degli indennizzi del danno biologico
0 Commenti-da adminCircolare INAIL n. 49/2016 – la rivalutazione degli indennizzi del danno biologico
Lo scorso 16 dicembre l’INAIL ha emesso una circolare in merito alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, derivante da malattia professionale o infortunio sul lavoro.
Secondo quanto affermato nella circolare, la legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico.
Il legislatore ha disposto che, a partire dal 2016, e precisamente a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, gli importi degli indennizzi erogati dall’INAIL dovranno essere rivalutati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – nonché su proposta del Presidente dell’INAIL – sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come accertato dall’ISTAT.
A tal proposito, l’ISTAT ha già avviato l’iter per la rivalutazione degli importi degli indennizzi dovuti; tuttavia, l’istituto ha registrato, per l’anno 2015, una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%.
La circolare afferma, richiamando quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016, che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero: quindi, anche nel caso di una variazione in negativo dell’indice dei prezzi al consumo, l’adeguamento delle prestazioni in esame non potrà mai avvenire in negativo.
Sorveglianza sanitaria e “basso rischio”
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, la Corte di Cassazione penale, III sezione, ha confermato la decisione del giudice di merito che ha condannato il medico competente di un’impresa per la violazione degli obblighi ex art. 25 lett. b) d.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo la tesi dei legali del medico competente, non era dovuto l’obbligo alla programmazione della sorveglianza sanitaria, perché il rischio era “incerto” e di basso livello.
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo il medico competente obbligato alla programmazione della sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. (ai sensi dell’art. 25, lett. b) e dell’art. 41, d.lgs. n. 81/2008).
Secondo la Corte, il “complesso di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione rischi e sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore”, portano “all’osservanza degli obblighi tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi indicati negli artt. 167 e 168, e nell’allegato 33 e dunque dei rischi da sovraccarico biomeccanico. Diversamente argomentando si vanificherebbe la ratio di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro”.
Il basso o “incerto” rischio è, infatti, irrilevante non prevedendo la disciplina livelli minimi o gradienti di rischio da considerare.
In conclusione, il rischio era stato identificato e correlato alla specifica attività lavorativa, pertanto, la sua sussistenza richiedeva comunque la sorveglianza sanitaria.
La procedura per il deposito dei contratti integrativi
0 Commenti-da adminIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il sito (www.cliclavoro.gov.it) ha comunicato che dall’8 giugno 2016 per il deposito dei contratti di secondo livello previsto dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 non è più necessario associare l’utenza dell’azienda a quella del legale rappresentate o amministratore delegato ma potrà avvenire in modalità semplificata con qualsiasi utenza di “Cliclavoro” associata all’azienda.
Si ricorda che il deposito è obbligatorio per fruire delle agevolazioni fiscali legate ai premi di risultato, alla partecipazione dei lavoratori agli utili o alle misure di welfare aziendale.
Si ricorda che per poter fruire della detassazione i contratti di secondo livello devono essere depositati in modalità telematica.
Per effettuare il deposito, è necessario compilare il modello telematico indicando i dati del datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti, le misure introdotte e gli indicatori previsti per la misurazione dei parametri prefissati e allegando il file del contratto in formato pdf.
Il modello così completo viene inviato automaticamente alla DTL competente e il datore di lavoro dichiarerà, in questo modo, la conformità del contratto ai principi fissati nell’articolo 1, commi 182-189 della l. 208/2015 e alle disposizioni del decreto interministeriale 25 marzo 2016.
La Corte di Giustizia sul diritto alle ferie
0 Commenti-da adminCon la sentenza resa nella causa C-341/15 (Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien-Personalstelle Wiener Stadtwerke) la Corte di Giustizia risponde ad alcune questioni poste dal giudice del rinvio sull’articolo 7 della direttiva 2003/88 in materia di ferie annuali.
Nel caso di specie un dipendente pubblico della città di Vienna, era stato collocato a riposo su sua richiesta; in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro si era previsto che il lavoratore, pur continuando a percepire lo stipendio, non fosse tenuto a presentarsi sul posto di lavoro nel periodo precedente il suo pensionamento.
Durante tale periodo il dipendente è stato in congedo per malattia; pertanto, dopo il suo pensionamento, chiedeva al proprio datore di lavoro il pagamento di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
Il datore di lavoro ha respinto la domanda del dipendente, in quanto, ai sensi della normativa relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna, un lavoratore che, di propria iniziativa, ponga fine al rapporto di lavoro – in particolare chiedendo di essere collocato a riposo – non ha diritto a una siffatta indennità.
Con la sentenza, depositata il 20 luglio 2016, la Corte rammenta che l’art. 7 della direttiva 2003/88 prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione che è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.
Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.
Dunque l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte, “non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, punto 23). […] Ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato”.
Da tali premesse ne discende che, al fine di assicurare l’effetto utile di tale diritto alle ferie annuali, se il lavoratore è tenuto a non presentarsi a lavoro in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, non ha diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo ma se il lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie a causa di una malattia, quest’ultimo avrà diritto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.