In un’ordinanza del 14 settembre 2017, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di mobbing.
Nel caso di specie, il dipendente ha proposto ricorso nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale per la quale lavorava, lamentando di essere stato privato per oltre un decennio del suo ruolo di primario e isolato in un reparto fantasma.
Nella prospettazione del ricorrente, lo svuotamento pressoché totale delle sue mansioni, oltre a costituire un grave demansionamento, avrebbe configurato una condotta mobbizzante produttiva di un danno biologico, con conseguente diritto alla tutela risarcitoria.
La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato nullo il ricorso in quanto privo degli elementi essenziali richiesti dall’articolo 414 cod. proc. civ., ha rigettato nel merito la domanda, evidenziando che il lavoratore aveva omesso di allegare e provare che i comportamenti tenuti dalla Asl erano caratterizzati da un «programmato disegno» avente lo «scopo di mortificarne la personalità e la professionalità».
La Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte territoriale correttamente motivata.
Tale pronuncia, conforme all’indirizzo giurisprudenziale più volte fatto proprio dai Giudici di legittimità, ribadisce l’onere in capo al dipendente di provare in giudizio l’elemento soggettivo caratterizzante il mobbing, vale a dire «l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi». (Cass., n. 2147/2017; Cass., n. 2142/2017; Cass., n. 24029/2016; Cass., n. 17698/2014)
Si riporta un estratto della sentenza pubblicata:
“La sentenza impugnata, priva del dedotto profilo di contraddittorietà, è sul punto conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mobbing richiede: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi”
Il JOBS ACT È IN GAZZETTA UFFICIALE
/in NormativaSulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014 la legge 10 dicembre 2014 n. 183
Legge 183_2014
Legge europea 2013-bis in Gazzetta Ufficiale
/in NormativaLa legge europea 2013-bis – legge 30 ottobre 2014 n. 161 – è in Gazzetta Ufficiale (suppl. ord. n. 83/L, s.g. n. 261, 10 novembre 2014). Continua a leggere
Manifesta insussistenza del fatto e licenziamento
/in GiurisprudenzaCon la decisione 2 maggio 2018, n. 10435 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla nozione di «manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento» ai sensi dell’art. 18, comma 7, legge 300/1970.
Secondo il Supremo Collegio la nozione di manifesta insussistenza del fatto ricomprende i due presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, vale a dire, le ragioni inerenti all’attività produttiva e l’impossibilità di ricollocare il lavoratore nel contesto aziendale.
La Corte precisa che la manifesta insussistenza deve essere riferita ad una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi; essa può dar adito all’applicazione della tutela reintegratoria attenuata solo ove quest’ultima non sia eccessivamente onerosa per il datore di lavoro.
Congedo di maternità: nuove indicazioni INPS
/in PrassiCon la circolare 20 aprile 2018, n. 66 l’INPS ha indicato le condizioni e le modalità di fruizione del congedo di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo, per i lavoratori iscritti alla gestione separata.
In particolare, l’ente previdenziale ha inteso fornire ulteriori chiarimenti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 24 febbraio 2016, dettando istruzioni operative e contabili.
I lavoratori iscritti alla gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Per l’affidamento preadottivo e l’adozione internazionale, il periodo indennizzabile può essere utilizzato per i periodi di permanenza all’estero purché siano certificati dall’Ente che segue la procedura di adozione.
Il potere di indizione dell’assemblea sindacale
/in GiurisprudenzaCon la sentenza n. 2462 del 2017 il Tribunale di Nola ha qualificato come antisindacale il diniego del datore di lavoro avverso l’indizione di assemblea, convocata da un solo componente della R.S.U.
Con tale provvedimento il Giudice del Lavoro ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di attribuzione delle prerogative sindacali anche a soggetti diversi dalle R.S.A.
Pertanto, il potere di convocazione delle assemblee risulterebbe demandato non solo alle rappresentanze sindacali unitarie istituite all’interno dell’unità produttiva, ma anche al singolo componente di R.S.U. “purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 della l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 2013”.
Mobbing e onere della prova
/in GiurisprudenzaIn un’ordinanza del 14 settembre 2017, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di mobbing.
Nel caso di specie, il dipendente ha proposto ricorso nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale per la quale lavorava, lamentando di essere stato privato per oltre un decennio del suo ruolo di primario e isolato in un reparto fantasma.
Nella prospettazione del ricorrente, lo svuotamento pressoché totale delle sue mansioni, oltre a costituire un grave demansionamento, avrebbe configurato una condotta mobbizzante produttiva di un danno biologico, con conseguente diritto alla tutela risarcitoria.
La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato nullo il ricorso in quanto privo degli elementi essenziali richiesti dall’articolo 414 cod. proc. civ., ha rigettato nel merito la domanda, evidenziando che il lavoratore aveva omesso di allegare e provare che i comportamenti tenuti dalla Asl erano caratterizzati da un «programmato disegno» avente lo «scopo di mortificarne la personalità e la professionalità».
La Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte territoriale correttamente motivata.
Tale pronuncia, conforme all’indirizzo giurisprudenziale più volte fatto proprio dai Giudici di legittimità, ribadisce l’onere in capo al dipendente di provare in giudizio l’elemento soggettivo caratterizzante il mobbing, vale a dire «l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi». (Cass., n. 2147/2017; Cass., n. 2142/2017; Cass., n. 24029/2016; Cass., n. 17698/2014)
Si riporta un estratto della sentenza pubblicata:
“La sentenza impugnata, priva del dedotto profilo di contraddittorietà, è sul punto conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mobbing richiede: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi”