Cass. civ., sez. l., ord. 12 aprile 2024, n. 9937
Una società ricorreva in Cassazione contro la sentenza con cui era stata condannata alla reintegrazione attenuata di un dipendente licenziato per ritenuta inidoneità fisica, per avere la Corte di Appello ritenuto non dimostrata l’impossibilità del repêchage del lavoratore.
Per quanto interessa, nei motivi di ricorso la società sosteneva che la sanzione conseguente alla violazione del c.d. repêchage non dovesse essere la reintegrazione attenuata ex art. 18, co. 4, dello Statuto, bensì la tutela indennitaria di cui al comma seguente, Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha colto l’occasione per ribadire quelli che ormai sembrano essere principi consolidati: intanto, che in caso di licenziamento per idoneità sopravvenuta, la violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni compatibili con il suo stato di salute integra il difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione.
Più in generale la Corte ha ricordato che, in seguito all’eliminazione della discrezionalità del giudice nell’applicazione della tutela reale e del requisito della «manifesta» insussistenza del g.m.o. da parte delle sentenze della Corte costituzionale 59/2021 e 125/2022 , la reintegrazione rappresenta la conseguenza necessaria della violazione dell’obbligo di repêchage dal momento che, secondo l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni, il fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo comprende anche l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.
L’onere della prova del mancato godimento delle pause
da Admin2Cass. civ., sez. lav., ord. 2 aprile 2024, n. 8626
In una controversia in tema di pagamento per il mancato godimento delle pause per le prestazioni eccedenti le sei ore giornaliere e dei relativi riposi compensativi, previsti dal contratto collettivo applicabile al rapporto (ccnl Vigilanza Privata, art. 74) la Corte di Appello aveva ritenuto infondata la domanda del lavoratore, ritenendo che l’onere di allegazione e prova spettante a quest’ultimo comprendesse sia il mancato godimento delle pause, sia il mancato godimento dei riposi compensativi.
La Cassazione ha censurato il ragionamento della Corte di merito: la fruizione dei riposi compensativi è un fatto estintivo del diritto insorgente dal mancato godimento delle pause e, come tale, deve essere allegata e provata dal datore di lavoro che la eccepisca. Pertanto, la Corte ha cassato con rinvio alla Corte di Appello, formulando il principio di diritto secondo cui, in materia di mancato godimento delle pause previste dall’art. 74 del ccnl Vigilanza privata, il lavoratore ha l’onere di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto, corrispondente alla prestazione di un’attività giornaliera superiore alle sei ore senza aver goduto della pausa retribuita; mentre le modalità alternative di fruizione della pausa, quali i riposi compensativi, devono essere provati dal datore di lavoro.
Violazione del repêchage e reintegrazione
da Admin2Cass. civ., sez. l., ord. 12 aprile 2024, n. 9937
Una società ricorreva in Cassazione contro la sentenza con cui era stata condannata alla reintegrazione attenuata di un dipendente licenziato per ritenuta inidoneità fisica, per avere la Corte di Appello ritenuto non dimostrata l’impossibilità del repêchage del lavoratore.
Per quanto interessa, nei motivi di ricorso la società sosteneva che la sanzione conseguente alla violazione del c.d. repêchage non dovesse essere la reintegrazione attenuata ex art. 18, co. 4, dello Statuto, bensì la tutela indennitaria di cui al comma seguente, Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha colto l’occasione per ribadire quelli che ormai sembrano essere principi consolidati: intanto, che in caso di licenziamento per idoneità sopravvenuta, la violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni compatibili con il suo stato di salute integra il difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione.
Più in generale la Corte ha ricordato che, in seguito all’eliminazione della discrezionalità del giudice nell’applicazione della tutela reale e del requisito della «manifesta» insussistenza del g.m.o. da parte delle sentenze della Corte costituzionale 59/2021 e 125/2022 , la reintegrazione rappresenta la conseguenza necessaria della violazione dell’obbligo di repêchage dal momento che, secondo l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni, il fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo comprende anche l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.
Mancata previsione del diritto di precedenza nel contratto (stagionale) a termine
da Admin2Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 2024, n. 9444
Una recente sentenza della Suprema Corte offre un importante contributo in tema di conseguenze della violazione dell’obbligo di prevedere per iscritto il diritto di precedenza del lavoratore assunto a termine nel contratto di lavoro (art. 24, co. 4, d.lgs. 81/2015). La sentenza della Corte d’Appello, impugnata dai lavoratori ricorrenti, aveva accertato la violazione dell’obbligo da parte del datore di lavoro e aveva ritenuto che ciò comportasse, come unica conseguenza, l’inoperatività del termine di decadenza previsto dalla stessa disposizione, secondo cui il lavoratore che intenda avvalersi del diritto di precedenza deve comunicarlo al datore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (o entro tre mesi, nel caso di attività stagionali).
La Cassazione ha ritenuto insoddisfacente tale soluzione. Infatti, benché dal mancato inserimento della clausola non possa derivare l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato ab origine, oltre all’impossibilità per il datore di far valere la decadenza dall’esercizio del diritto, essendo la previsione per iscritto nel contratto evidentemente finalizzata a garantire la conoscibilità del diritto e delle sue modalità di esercizio da parte del lavoratore, l’inadempimento dell’obbligo, nel caso in cui il datore abbia proceduto a nuove assunzioni nel periodo coperto dal diritto di precedenza, comporta altresì il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per inadempimento di uno specifico obbligo contrattuale.
Bilateralità: obblighi e opportunità
da Admin2Il prossimo 15 maggio parteciperò al convegno “Bilateralità: obblighi e opportunità del sistema E.B.M e E.B.M. Salute” che si svolgerà presso la Camera di Commercio di Pisa.
L’evento è organizzato da CONFAPI Pisa e del Tirreno.
Il mio intervento si occuperà di bilateralità: natura, funzioni e finalità.
Appalti e sicurezza: Le recenti novità introdotte dal D.L. n. 19/24
da Admin2Il prossimo 19 aprile parteciperò al convegno “Appalti e sicurezza: Le recenti novità introdotte dal D.L. n. 19/24” organizzato dall’AGI e dall’Ordine degli Avvocati di Livorno.
Il convegno si svolgerà su piattaforma Zoom.
Il mio intervento si occuperà della formula del “CCNL maggiormente applicato” prevista dal D.L. su cui, da quanto risulta, sono in corso modifiche in fase di conversione.
Il Lavoro viaggia con noi: un percorso proposto dai Consulenti del Lavoro
da Admin2Il prossimo 22 aprile parteciperò al convegno “Il lavoro viaggia con noi! Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”.
Parleremo di politiche atttive e di sicurezza sul lavoro con Michele Conti, Aldo Petrucci, Rossana Fioravanti, Gabriella Porcaro, Riccardo Buscemi, Enrico Limardo.
Grazie ai Consulenti del Lavoro per l’invito. Si tratta di una iniziativa di grande importanza, aperta alle nuove generazioni e al loro futuro professionale.