È stato approvato dal senato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (c.d. decreto aiuti bis).
Il testo, ancora in attesa di pubblicazione, introduce l’art. 23 bis che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14, attraverso la modifica dell’art. 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e del termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2022.
Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2022:
a) i soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – cioè i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 104 – svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
b) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La formulazione del Decreto aiuti bis sembrerebbe ripristinare anche il diritto al lavoro agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in quanto accomunati ai genitori di figli under 14 dall’articolo di legge “prorogato” (articolo 90, comma 1, del d.l. n. 34/2020), comportando una parziale sovrapposizione con la categoria dei lavoratori fragili.
L’art. 90, comma 1, del d.l. n. 34/2020, infatti, riguarda anche i lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Il testo introduce, altresì, l’art. 25-bis che prevede la proroga del lavoro agile emergenziale per i lavoratori del settore privato, attraverso la modifica dell’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52
Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, dunque, si potrà procedere alla comunicazione dell’attivazione del lavoro agile con la modalità semplificata nonché all’attivazione del lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali e assolvendo agli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge n. 81 del 2017, in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Divieto di indossare segni o indumenti a connotazione religiosa e discriminazioni
da Admin2La Corte di Giustizia UE, con la sentenza 13 ottobre 2022 (causa n. C-344/20) è intervenuta in relazione ad un giudizio concernente la negazione della possibilità di svolgere un tirocinio a una donna di confessione musulmana che si era rifiutata di rimuovere il velo durante il lavoro a fronte di una regola della cooperativa, che vietava la manifestazione, anche con l’abbigliamento o in altro modo, delle proprie convinzioni religiose, filosofiche o politiche.
La Corte di Giustizia ha ribadito che una norma interna di un’impresa privata che vieti di manifestare o indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose non costituisce una discriminazione diretta ai sensi del diritto comunitario, allorché essa imponga a tutti i dipendenti, in maniera generale e indiscriminata, la neutralità di comportamento.
La disposizione regolamentare potrebbe essere fonte di una discriminazione indiretta solo se venisse dimostrato – compito spettante al giudice del rinvio – che l’obbligo apparentemente neutro che essa contiene comporti, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono a una determinata religione o ideologia.
In tale caso, la discriminazione non ricorrerebbe se la misura fosse giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento fossero appropriati e necessari, precisando che la semplice volontà di un datore di lavoro di condurre una politica di neutralità, sebbene rappresentante una finalità legittima, non è sufficiente, in quanto tale, a giustificare in modo oggettivo una differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, dato che il carattere oggettivo di una siffatta giustificazione può ravvisarsi solo a fronte di un’esigenza reale del datore di lavoro, che spetta a quest’ultimo dimostrare.
La crisi di impresa nei rapporti di lavoro: un corso di formazione per i curatori
da Admin2Il prossimo 21 novembre dalle ore 15:00 parteciperò al corso di formazione per curatori organizzato dal Tribunale di Pisa, dalla Fondazione Alto Tirreno, dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, dalla Camera Civile di Pisa e dall’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, che si svolgerà presso l’Auditorium Rino Ricci a Pisa, in Piazza V. Emanuele II n. 5 presso la Camera di Commercio di Pisa.
Il mio intervento si occuperà in particolare della gestione nei rapporti di lavoro nella crisi di impresa alla luce della riforma entrata in vigore lo scorso 15 luglio.
Differimento al 1° dicembre 2022 per le comunicazioni di lavoro agile
da Admin2In relazione agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, c. 1, l. n. 81/2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che il termine per l’adempimento fissato al 1° novembre si intende differito al 1° dicembre 2022, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022.
Il Ministero ha altresì comunicato che per richieste di supporto relative all’attivazione della modalità massiva REST, occorre inviare una richiesta di contatto tramite un form disponibile nell’URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità comunicate dal D.M. n. 149 del 22 agosto 2022.
Il decreto trasparenza: le informazioni disponibili sul sito del Ministero del Lavoro
da Admin2Il d.lgs. n. 104/2022 (c.d. decreto trasparenza), modificando l’art. 1 del d. lgs. n. 152/1997, ha previsto che “Le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente a accessibile, tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali …”.
Già dallo scorso 30 settembre è online una nuova area “Norme e contratti collettivi – Archivio CNEL” sul sito ministeriale finalizzata a rendere disponibili per lavoratori e datori di lavoro le principali disposizioni normative e dei contratti collettivi applicabili ai rapporti di lavoro del settore privato.
La pagina contiene l’elenco della principale normativa in materia di rapporti di lavoro, con link al sito www.normattiva.it per la visione della stessa, nonché un rimando al sito del CNEL, per quanto riguarda i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
Il Ministero precisa, altresì, che sarà possibile richiedere informazioni e Faq sui principali istituti del rapporto di lavoro privato, accedendo allo Sportello Unico Digitale dello stesso Ministero del Lavoro.
In gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto aiuti-bis
da Admin2È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 142 del 21 settembre 2022, di conversione del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (c.d. decreto aiuti-bis).
Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2022:
a) i soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – cioè i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
b) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
c) sembrerebbe essere prorogato anche il diritto al lavoro agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in quanto accomunati ai genitori di figli under 14 dall’articolo di legge “prorogato” (articolo 90, comma 1, del d.l. n. 34/2020), comportando una parziale sovrapposizione con la categoria dei lavoratori fragili. L’art. 90, comma 1, del d.l. n. 34/2020, infatti, riguarda anche i lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Viene prorogata, altresì, la disciplina semplificata per il lavoro agile, attraverso la modifica dell’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 (art. 25-bis).
Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, dunque, si potrà procedere alla comunicazione dell’attivazione del lavoro agile con la modalità semplificata nonché all’attivazione del lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali e assolvendo agli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge n. 81 del 2017, in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Tra le ulteriori novità si segnalano:
• Art. 6 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
• Art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale (600 euro per liberalità e/o rimborso al pagamento delle bollette acqua, luce e gas)
• Art. 20 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
• Art. 21 – Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022
• Art. 21 bis – Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni
• Art. 22 – Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli artt. 31 e 32 del DL n. 50/2022
• Art. 23 – Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi
Proroga del lavoro agile
da Admin2È stato approvato dal senato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (c.d. decreto aiuti bis).
Il testo, ancora in attesa di pubblicazione, introduce l’art. 23 bis che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14, attraverso la modifica dell’art. 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e del termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2022.
Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2022:
a) i soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – cioè i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 104 – svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
b) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La formulazione del Decreto aiuti bis sembrerebbe ripristinare anche il diritto al lavoro agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in quanto accomunati ai genitori di figli under 14 dall’articolo di legge “prorogato” (articolo 90, comma 1, del d.l. n. 34/2020), comportando una parziale sovrapposizione con la categoria dei lavoratori fragili.
L’art. 90, comma 1, del d.l. n. 34/2020, infatti, riguarda anche i lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Il testo introduce, altresì, l’art. 25-bis che prevede la proroga del lavoro agile emergenziale per i lavoratori del settore privato, attraverso la modifica dell’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52
Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, dunque, si potrà procedere alla comunicazione dell’attivazione del lavoro agile con la modalità semplificata nonché all’attivazione del lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali e assolvendo agli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge n. 81 del 2017, in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.