ll 13 e il 20 novembre 2023 si svolgeranno a Pisa, con il patrocinio della Fondazione FAIR, due seminari organizzati nell’ambito del progetto E-Legal Lab – Il diritto incontra le nuove tecnologiche e i sistemi di AI del mio corso di Diritto del lavoro che quest’anno sto tenendo insieme alla Dott.ssa Pareo.
Le iniziative, che si propongono di approfondire, con approccio interdisciplinare, alcune delle possibili implicazioni derivanti dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, vedranno la partecipazione di illustri relatori.
Gli incontri saranno accompagnati da attività di laboratorio alle quali parteciperanno attivamente gli studenti attraverso esercitazioni pratiche.
Nel seminario del prossimo 13 novembre sarà esaminato più da vicino il rapporto tra intelligenza artificiale ed organizzazione del datore di lavoro, avuto riguardo anche all’impatto delle innovazioni tecnologiche sull’occupazione.
Nel seminario del prossimo 20 novembre saranno esaminate le conseguenze dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sull’esercizio della libertà sindacale nell’era dell’organizzazione algoritmica dell’impresa.
Ecco le locandine con tutte le informazioni utili per la partecipazione all’evento.
Intelligenza artificiale e diritto del lavoro: I due seminari pisani del 13 e del 20 novembre 2023
da Admin2ll 13 e il 20 novembre 2023 si svolgeranno a Pisa, con il patrocinio della Fondazione FAIR, due seminari organizzati nell’ambito del progetto E-Legal Lab – Il diritto incontra le nuove tecnologiche e i sistemi di AI del mio corso di Diritto del lavoro che quest’anno sto tenendo insieme alla Dott.ssa Pareo.
Le iniziative, che si propongono di approfondire, con approccio interdisciplinare, alcune delle possibili implicazioni derivanti dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, vedranno la partecipazione di illustri relatori.
Gli incontri saranno accompagnati da attività di laboratorio alle quali parteciperanno attivamente gli studenti attraverso esercitazioni pratiche.
Nel seminario del prossimo 13 novembre sarà esaminato più da vicino il rapporto tra intelligenza artificiale ed organizzazione del datore di lavoro, avuto riguardo anche all’impatto delle innovazioni tecnologiche sull’occupazione.
Nel seminario del prossimo 20 novembre saranno esaminate le conseguenze dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sull’esercizio della libertà sindacale nell’era dell’organizzazione algoritmica dell’impresa.
Ecco le locandine con tutte le informazioni utili per la partecipazione all’evento.
La circolare del Ministero del Lavoro sulla riforma del contratto a tempo determinato
da Admin2Con la circolare dello scorso 9 ottobre il Ministero del Lavoro fornisce utili chiarimenti sulla disciplina del contratto a tempo determinato risultante dalla riforma del d.l. 48/2023 (c.d. decreto Lavoro).
Viene ribadita la durata massima di 24 mesi e si analizzano le nuove causali: dopo la soppressione di quelle previste nel 2018, il nuovo art. 19 del d.lgs. 81/2015 attribuisce ai contratti collettivi di cui all’art. 51 d.lgs. n. 81/2015, il compito di individuare i casi di ricorso al contratto a tempo determinato. Fino al 30/04/2024 rimane la possibilità per le parti individuali di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. È confermata la causale delle esigenze di natura sostitutiva.
Per quanto riguarda proroghe e rinnovi, il Ministero conferma che adesso entrambi possono intervenire liberamente nell’arco dei primi 12 mesi. Il Ministero ricorda che, in sede di conversione, è stata prevista la possibilità di stipulare liberamente un nuovo contratto fino a 12 mesi con lavoratori con i quali vi è stato un rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato prima del 05/05/2023, che non viene computato ai fini del raggiungimento dei 12 mesi dopo i quali è necessario ricorrere alle causali. Significativamente, il Ministero specifica che l’espressione «contratti stipulati» a decorrere dal 5/05/2023 deve essere intesa nel senso che essa ricomprende sia le proroghe che i rinnovi, coerentemente con l’uniformazione del loro regime normativo.
Infine, la circolare analizza l’ampliamento del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo a indeterminato per particolari categorie di soggetti.
Sulla illegittima reiterazione di contratti a termine nella p.a.
da Admin2La Corte di Cassazione, con la sentenza del 03/10/2023, n. 27882, precisa un aspetto specifico del regime applicabile al risarcimento del danno ex art. 28 del d.lgs. 81/2015 per il caso di abuso di contratti a termine da parte di una p.a. In una fattispecie nella quale la proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte della p.a. responsabile dell’abuso era avvenuta solo a causa già iniziata, quando la ricorrente aveva già trovato impiego a tempo indeterminato presso una diversa amministrazione, la Corte ha affermato che l’«offerta di immissione in ruolo del lavoratore, che intervenga solo dopo che questo è stato assunto a tempo indeterminato da altra pubblica amministrazione e senza alcuna connessione con la successione dei contratti a termine, non è idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito e, pertanto, non esclude il diritto del lavoratore al risarcimento per equivalente pecuniario, nei termini in cui esso è riconosciuto dall’ordinamento».
La Cassazione interviene sul «salario minimo»
da Admin2Con due attese decisioni «gemelle» (Cass. 2/10/2023, n. 27711 e Cass. 2/10/2023, n. 27769), la Cassazione è intervenuta sul dibattito giurisprudenziale che ha coinvolto i livelli retributivi previsti da alcuni contratti collettivi, ritenuti da un numero crescente di giudici di merito contrastanti con il «salario minimo costituzionale» previsto dall’art. 36 della Costituzione, che individua i canoni indissolubili della «sufficienza» e della «proporzionalità» della retribuzione.
In proposito, la Corte ha affermato che i contratti collettivi, anche se sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi, sono assistiti da una presunzione di adeguatezza rispetto all’art. 36 di natura soltanto relativa. Il giudice, pertanto, motivando adeguatamente, può discostarsene qualora le retribuzioni ivi previste non siano idonee a garantire un’«esistenza libera e dignitosa»: concetto, quest’ultimo, che identifica un livello retributivo superiore a quello utile a garantire la mera sussistenza.
Per valutare l’idoneità delle retribuzioni previste dai contratti collettivi, il giudice può anche fare riferimento a indici statistici quali quelli Istat sulla soglia di povertà e può confrontare la retribuzione con quella prevista per attività lavorative analoghe da altri contratti collettivi.
Salario minimo e salario giusto: un ciclo di incontri alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
da Admin2Con Emanuele Rossi abbiamo pensato di organizzare un ciclo di incontri su salario minimo e salario giusto.
Mi interessa molto il confronto fra diritto del lavoro e diritto costituzionale su un tema così delicato e mi interessa anche vedere questo tema in un contesto più ampio, che attiene allo stato evolutivo del diritto del lavoro in una dimensione non solo nazionale.
Per me è l’occasione di continuare a riflettere sui contenuti del volume che ho curato e che è stato recentemente pubblicato (Salario minimo e salario giusto, Torino, Giappichelli, 2023) e di sperimentare con gli allievi della Scuola Sant’Anna alcune prospettive di indagine.
Diritto del lavoro e diritto civile: tecniche di tutela, inclusione ed emancipazione
da Admin2A Pisa, il 27 e 28 ottobre, si terrà un convegno per discutere del rapporto fra diritto del lavoro e diritto civile, fra tecniche di tutela, inclusione ed emancipazione.
Il convegno, che si inserisce nel progetto PRIN INSPIRE (Inclusion Strategies Through Participation in Workplace for Organizational Well-Being), sarà l’occasione per presentare il volume degli Scritti in onore di Oronzo Mazzotta promosso dagli allievi e recentemente pubblicato.
Vi aspettiamo!