Con la legge 19 maggio 2022, n. 52 è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Si segnala, per i profili lavoristici, quanto segue:
– è prorogata fino al 30 giugno 2022, la disciplina dettata dall’art. 26, commi 2 e 7 bis, d.l. n. 18/2020, riguardante i soggetti affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità (come individuate con Decreto 4 febbraio 2021). Si ricorda che la disposizione prevede che, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Inoltre, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS;
– è prorogato fino al 30 giugno 2022, per i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) lo svolgimento “di norma” della prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
– sono prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020;
– sono prorogate fino al 31 luglio 2022, le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, Pertanto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
– è prorogato fino al 31 agosto 2022, l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020;
– Si prevede che, in attesa dell’adozione dell’accordo in materia di formazione di cui all’art. 37, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento, una prova pratica, o debbano necessariamente svolgersi in presenza.
Sul lavoro in sicurezza
da Admin2Il prossimo 11 giugno parteciperò a San Miniato al convegno “Sul lavoro in sicurezza”.
Sarà l’occasione per un confronto con le istituzioni e le parti sociali sugli sviluppi dell’attuale quadro normativo in tema di prevenzione.
Convertito in legge il “decreto riaperture”
da Admin2Con la legge 19 maggio 2022, n. 52 è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Si segnala, per i profili lavoristici, quanto segue:
– è prorogata fino al 30 giugno 2022, la disciplina dettata dall’art. 26, commi 2 e 7 bis, d.l. n. 18/2020, riguardante i soggetti affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità (come individuate con Decreto 4 febbraio 2021). Si ricorda che la disposizione prevede che, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Inoltre, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS;
– è prorogato fino al 30 giugno 2022, per i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) lo svolgimento “di norma” della prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
– sono prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020;
– sono prorogate fino al 31 luglio 2022, le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, Pertanto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
– è prorogato fino al 31 agosto 2022, l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020;
– Si prevede che, in attesa dell’adozione dell’accordo in materia di formazione di cui all’art. 37, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento, una prova pratica, o debbano necessariamente svolgersi in presenza.
Convertito in legge il “decreto Ucraina”
da Admin2Con la legge 20 maggio 2022, n. 51 è stato convertito il d.l. 21 marzo 2022, n. 21, recante Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina.
Tra le misure, si segnalano le seguenti:
– tra le finalità dei Fondi di solidarietà bilaterale di cui all’art. 26, c. 9, lett. c-bis, d. lgs. n. 148/2015 (cioè che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente) si inserisce quella di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni;
– la proroga al 30 giugno 2024 di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si ricorda che la disposizione prevede, in caso di contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore a tempo determinato, la possibilità per l’utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato (purché assunto dall’agenzia a tempo indeterminato) senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato;
– l’esclusione delle attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali (d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in l. 29 dicembre 2021, n. 233) dalle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 14, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Inoltre, si prevede che la comunicazione debba avvenire mediante modalità informatiche e non più con SMS o posta elettronica.
La Corte Costituzionale sulla “manifesta” insussistenza del giustificato motivo oggettivo
da Admin2Continua l’intervento della Corte Costituzionale sulla disciplina di cui all’art. 18, l. n. 300/70.
Con la sentenza n. 125/2022 è stata dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della l. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori), limitatamente alla parola «manifesta».
La Corte ricorda che “il diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato si fonda sui principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost. e sulla speciale tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell’ordinamento repubblicano (art. 1 Cost.)”.
Sebbene, “l’attuazione di tali principi è demandata alle valutazioni discrezionali del legislatore”, questi “è vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenza n. 59 del 2021)”.
La disposizione nella sua formulazione originale non è rispettosa dei citati principi, in quanto, rileva la Corte, il requisito del carattere manifesto è indeterminato – atteso che “demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico” – e non vi è “alcuna attinenza con il disvalore del licenziamento intimato, che non è più grave, solo perché l’insussistenza del fatto può essere agevolmente accertata in giudizio”.
Pertanto, a seguito di tale intervento, vi sarà sempre applicazione della c.d. tutela reale debole, di cui al comma 4 dell’art. 18 St. Lav., in caso di insussistenza del fatto (oggettivo) posto alla base del licenziamento, senza più doversi interrogare sul suo carattere manifesto, o meno.
Garante Privacy: e-mail aziendale e rapporti di collaborazione
da Admin2Il Garante per la protezione dei dati personali, con ordinanza ingiunzione del 7 aprile 2022, ha sanzionato una società che aveva inibito alla propria collaboratrice (agente) l’accesso al suo account, utilizzato per le relazioni commerciali.
Il Garante, in particolare, afferma che “pur tenuto conto della strutturale diversità fra un rapporto di lavoro subordinato e un rapporto di agenzia – evidentemente incidente in particolare sulla richiamabilità delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori (e quindi anche degli art. 113 e 114 del Codice), nonché del carattere decisivo del piano fattuale, a dispetto del mero nomen iuris, ai fini della corretta qualificazione del rapporto in essere (v. Cass, sent. n. 4884 del 1.03.2018) – il trattamento dei dati effettuato mediante tecnologie informatiche nell’ambito di un qualsivoglia rapporto di lavoro deve conformarsi al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell’interessato, a tutela di lavoratori e di terzi (v. Raccomandazione CM/Rec (2015)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sul trattamento di dati personali nel contesto occupazionale, spec. punto 3)”.
Quando il datore di lavoro non può rivestire la funzione di RSPP
da Admin2La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022, ha stabilito che il datore di lavoro non può rivestire la qualifica di RSPP.
Per la Cassazione, il ruolo consultivo e interlocutorio del RSPP deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, quale quello datoriale, in quanto occorre evitare commistioni tra ruoli e funzioni strutturalmente diversi, che, inoltre, devono cooperare su piani differenti (decisionale il datore di lavoro, consultivo il RSPP).
La decisione della Cassazione deve ovviamente essere letta alla luce dell’articolata disciplina legale che contempla ipotesi (v., in particolare, art. 34 d.lgs. n. 81/2008) in cui lo svolgimento diretto di tale funzione è consentito al datore di lavoro.
Oltre tali ipotesi occorre rimarcare che la confusione dei ruoli è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro.