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Il decreto trasparenza: le informazioni disponibili sul sito del Ministero del Lavoro

27 Ottobre 2022da Admin2

Il d.lgs. n. 104/2022 (c.d. decreto trasparenza), modificando l’art. 1 del d. lgs. n. 152/1997, ha previsto che “Le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente a accessibile, tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali …”.

Già dallo scorso 30 settembre è online una nuova area “Norme e contratti collettivi – Archivio CNEL” sul sito ministeriale finalizzata a rendere disponibili per lavoratori e datori di lavoro le principali disposizioni normative e dei contratti collettivi applicabili ai rapporti di lavoro del settore privato.

La pagina contiene l’elenco della principale normativa in materia di rapporti di lavoro, con link al sito www.normattiva.it per la visione della stessa, nonché un rimando al sito del CNEL, per quanto riguarda i  contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Il Ministero precisa, altresì, che sarà possibile richiedere informazioni e Faq sui principali istituti del rapporto di lavoro privato, accedendo allo Sportello Unico Digitale dello stesso Ministero del Lavoro.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png 0 0 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22022-10-27 12:41:052022-10-27 12:41:05Il decreto trasparenza: le informazioni disponibili sul sito del Ministero del Lavoro
Normativa in Normativa

In gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto aiuti-bis

22 Settembre 2022da Admin2

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 142 del 21 settembre 2022, di conversione del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (c.d. decreto aiuti-bis).

Con essa si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 del lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14, attraverso la modifica dell’art. 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e del termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2022 (art. 23-bis).

Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2022:

a) i soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – cioè i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104 – svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
b) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti  di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 
c) sembrerebbe essere prorogato anche il diritto al lavoro agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in quanto accomunati ai genitori di figli under 14 dall’articolo di legge “prorogato” (articolo 90, comma 1, del d.l. n. 34/2020), comportando una parziale sovrapposizione con la categoria dei lavoratori fragili. L’art. 90, comma 1, del d.l. n. 34/2020, infatti, riguarda anche i lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Viene prorogata, altresì, la disciplina semplificata per il lavoro agile, attraverso la modifica dell’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 (art. 25-bis).

Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, dunque, si potrà procedere alla comunicazione dell’attivazione del lavoro agile con la modalità semplificata nonché all’attivazione del lavoro agile anche in assenza degli  accordi individuali e assolvendo agli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge n. 81 del 2017, in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Tra le ulteriori novità si segnalano:

• Art. 6 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

• Art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale (600 euro per liberalità e/o rimborso al pagamento delle bollette acqua, luce e gas)

• Art. 20 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

• Art. 21 – Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022

• Art. 21 bis – Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni

• Art. 22 – Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli artt. 31 e 32 del DL n. 50/2022

• Art. 23 – Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi

• Art. 25 – Bonus per l’assistenza psicologica
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2022/08/Testata-GU-31_12_2021-15-gr.jpg 550 754 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22022-09-22 17:33:542022-09-22 17:59:46In gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto aiuti-bis
Normativa in Normativa

Proroga del lavoro agile

21 Settembre 2022da Admin2

È stato approvato dal senato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (c.d. decreto aiuti bis).

Il testo, ancora in attesa di pubblicazione, introduce l’art. 23 bis che prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14, attraverso la modifica dell’art. 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e del termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2022.

Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2022:

a) i soggetti di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – cioè i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione  rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai  sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,    104 – svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

b) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti  di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La formulazione del Decreto aiuti bis sembrerebbe ripristinare anche il diritto al lavoro agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in quanto accomunati ai genitori di figli under 14 dall’articolo di legge “prorogato” (articolo 90, comma 1, del d.l. n. 34/2020), comportando una parziale sovrapposizione con la categoria dei lavoratori fragili.

L’art. 90, comma 1, del d.l. n. 34/2020, infatti, riguarda anche i lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore  rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della  sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le  caratteristiche della prestazione lavorativa.

Il testo introduce, altresì, l’art. 25-bis che prevede la proroga del lavoro agile emergenziale per i lavoratori del settore privato, attraverso la modifica dell’articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52

Ne consegue che, fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le  disposizioni  dell’articolo  90,  commi  3  e  4,  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, dunque, si potrà procedere alla comunicazione dell’attivazione del lavoro agile con la modalità semplificata nonché all’attivazione del lavoro agile anche in assenza degli  accordi  individuali e assolvendo agli obblighi di  informativa  di  cui  all’articolo  22 della legge n. 81 del 2017, in  via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  nel  sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png 0 0 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22022-09-21 16:27:582022-09-21 16:27:58Proroga del lavoro agile
Normativa in Normativa

Comunicazione obbligatoria di avvio del lavoro agile

21 Settembre 2022da Admin2

L’articolo 41-bis della legge di conversione del decreto legge n. 73/2022 (cd. decreto Semplificazioni) ha modificato il primo comma dell’articolo 23, della Legge 81/2017, in materia di comunicazione alla pubblica amministrazione dell’avvio del lavoro agile.

La disposizione semplifica la comunicazione prevedendo che, con decorrenza 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i seguenti dati: il nominativo del lavoratore; la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile; la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

La nuova modalità comunicativa è stata individuata con il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 ed è disponibili l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.

I dati saranno resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.

La disposizione prevede, in caso di mancata comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).

In un comunicato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, questi fornisce alcuni chiarimenti in merito alle nuove modalità di comunicazione dell’attivazione dello smart-working,

Il Ministero ricorda che tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto ministeriale.

Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, la comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni.

La nota precisa, tuttavia, che in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022, in quanto la piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato.

Si segnala, sul punto, anche l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 13 settembre 2022, in cui vengono analizzati gli aspetti di novità dopo il ritorno alla procedura ordinaria.

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Normativa in Normativa

Ministero del Lavoro e INL sulle novità introdotte dal decreto trasparenza

21 Settembre 2022da Admin2

Con il D.Lgs. n. 104/2022, pubblicato in G.U. n. 176 del 29 luglio 2022, è stata data attuazione alla direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

ll decreto contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro nonché una serie di ulteriori misure di tutela in favore dei lavoratori.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 4 del 10 agosto 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo.

In particolare, si analizza il campo di applicazione, le modalità di comunicazione delle informazioni, le modifiche al d. lgs. n. 152/1997, il trattamento sanzionatorio e la disciplina sanzionatoria.

Da segnalare, tra le altre indicazioni, che per l’INL, fermo restando l’obbligo informativo sui principali contenuti degli istituti indicati dal nuovo art. 1 del d.lgs. n. 152/1997, si potrà comunicare la disciplina di dettaglio attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.

Successivamente è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha emanato la circolare n. 19 del 20 settembre 2022, con la quale fornisce ulteriori indicazioni soffermandosi su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal citato decreto e, in particolare: sulla nozione di congedi; sulla retribuzione; sull’orario di lavoro programmato sulla previdenza e assistenza; sugli ulteriori obblighi informativi in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

La circolare analizza, poi, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro contenute nel Capo III del decreto legislativo (durata massima del periodo di prova, cumulo di impieghi, prevedibilità minima del lavoro, transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili, formazione obbligatoria), precisando che esse costituiscono norme inderogabili e la contrattazione collettiva può introdurre solo disposizioni più favorevoli.

Da ultimo, si sofferma sulle misure di tutela previste dal decreto, richiamando l’attenzione su quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 104/2022 e precisando che per «misure equivalenti» al licenziamento, devono intendersi tutte quelle modifiche, adottate dal datore di lavoro o dal committente in modo unilaterale e a svantaggio del lavoratore, che incidono in modo sostanziale sugli elementi essenziali del contratto di lavoro e sono conseguenti all’esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo in oggetto e dal d.lgs. n. 152/1997.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png 0 0 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22022-09-21 16:29:072022-09-21 16:29:07Ministero del Lavoro e INL sulle novità introdotte dal decreto trasparenza
Normativa in Normativa

INPS e INL: prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale a seguito del d.lgs. n. 105/2022

21 Settembre 2022da Admin2

Con il messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022, l’INPS ha fornito le prime indicazioni ai fini del riconoscimento delle indennità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrate in vigore dal 13 agosto 2022.

Il messaggio si sofferma, in particolare, sui seguenti argomenti: congedo di paternità obbligatorio; maternità delle lavoratrici autonome; congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti; congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata; congedo parentale per genitori lavoratori autonomi.

Nel messaggio si precisa che le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.

Allo stesso modo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 9550 del 6 settembre 2022, con la quale fornisce i primi chiarimenti sulle novità contenute nel citato decreto legislativo, soffermandosi sul congedo di paternità obbligatorio, sul congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti, sul congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sui permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sulla priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

 

  • N_LAV_07092022_inl9550 pdf
  • Messaggio_numero_3066_del_04-08-2022
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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