Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022).
Il decreto-legge è volto a introdurre disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Con il provvedimento si interviene in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato e, dunque, sulla regolamentazione per l’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro prevedendo l’obbligo del green pass base (certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test) fino al 30 aprile 2022.
Si interviene anche sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale (ultracinquantenni) prevedendo anche per questi il possesso del c.d. green pass base fino al 30 aprile 2022.
Dunque, dal 1° maggio 2022 non sarà più necessario l’obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro privati.
Si interviene anche sullo smart working prolungando il regime semplificato e, dunque, rendendo ancora possibile ricorrere al lavoro agile nel comparto privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore fino al 30 giugno 2022.
La fine dell’emergenza inciderà, altresì, sulla gestione delle quarantene e sull’autosorveglianza dei contatti stretti. Il decreto legge prevede, infatti, il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto risultate positive al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione mentre, per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, sarà applicato il regime dell’autosorveglianza.
Il rapporto di lavoro nella crisi di impresa
da Admin2Il prossimo 8 aprile parteciperò al convegno promosso dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” su un tema complesso e quanto mai attuale: il rapporto di lavoro nel nuovo codice della crisi impresa e dell’insolvenza.
La fine dell’emergenza da Covid-19: cosa cambierà nell’ambito lavorativo
da Admin2Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022).
Il decreto-legge è volto a introdurre disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Con il provvedimento si interviene in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato e, dunque, sulla regolamentazione per l’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro prevedendo l’obbligo del green pass base (certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test) fino al 30 aprile 2022.
Si interviene anche sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’obbligo vaccinale (ultracinquantenni) prevedendo anche per questi il possesso del c.d. green pass base fino al 30 aprile 2022.
Dunque, dal 1° maggio 2022 non sarà più necessario l’obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro privati.
Si interviene anche sullo smart working prolungando il regime semplificato e, dunque, rendendo ancora possibile ricorrere al lavoro agile nel comparto privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore fino al 30 giugno 2022.
La fine dell’emergenza inciderà, altresì, sulla gestione delle quarantene e sull’autosorveglianza dei contatti stretti. Il decreto legge prevede, infatti, il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento in quanto risultate positive al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione mentre, per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, sarà applicato il regime dell’autosorveglianza.
Programma Corso di Formazione Enbic
da Admin2Il prossimo 25 marzo parteciperò al webinar promosso da Enbic sul tema degli ammortizzatori sociali ed avrò il privilegio di discuterne con l’On. Cesare Damiano.
Opposizione all’iscrizione a ruolo di contributi previdenziali: legittimazione esclusiva dell’INPS
da Admin2Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 8 marzo 2022 n. 7514, dirimono un contrasto della giurisprudenza della sezione lavoro oscillante tra l’ipotesi di un litisconsorzio necessario dell’INPS e del concessionario e quella di un litisconsorzio provocato dalla chiamata in giudizio a istanza di parte o d’ufficio, relativamente al caso in cui il contribuente, venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo di un suo debito per contributi previdenziali, chiami in giudizio il concessionario alla riscossione, chiedendo l’accertamento dell’infondatezza della pretesa creditoria, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, e la prescrizione del credito.
Per le Sezioni Unite la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’ente impositore e quindi all’INPS, anche se la questione di merito (la prescrizione) deriva dalla mancata notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario.
Aggiornamento faq in materia di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
da Admin2Con nota n. 393 del 1° marzo 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha inserito ulteriori faq rispetto a quelle già predisposte con la nota 109/2022, in materia di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del d. l. n. 146/2021.
Licenziamento e giustificazioni tardive del dipendente
da Admin2La Cassazione, Sez. lav., con sentenza 7 marzo 2022, n. 7392, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito circa l’illegittimità del licenziamento per la violazione dell’obbligo del datore di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, integrante una violazione della procedura di cui all’art. 7 Stat. lav. con applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 6, Stat. lav.
Il caso affrontato, riguardava la mancata considerazione delle difese scritte da parte del datore di lavoro, il quale le aveva ritenute tardive nonostante queste fossero state scritte tempestivamente ma pervenute oltre i cinque giorni. Ciò equivale, tuttavia, a negare al lavoratore il suo diritto di difesa e al contraddittorio, con violazione del procedimento sancito dall’art. 7 della Stat. lav.