Con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 l’INPS ha illustrato le novità introdotte dalla legge n.234/2021 sull’impianto normativo in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel d.lgs n. 148/2015.
L’Istituto ha precisato che le modifiche in ordine agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti.
Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.
Le domande che rientrano nel regime previgente continueranno, quindi, ad essere gestite secondo la disciplina vigente prima del riordino normativo operato dalla legge di Bilancio 2022.
Con il successivo messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022, l’Istituto ha comunicato che a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande, le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio.
Comunicazioni obbligatorie per i contratti di rete d’impresa
da Admin2E’ stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro n. 205 del 29 ottobre 2021 che ha disciplinato le modalità operative delle comunicazioni telematiche di inizio, di distacco, di trasformazione, di proroga e di cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità.
E’ stato definito il modello “Unirete”, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro sul sito Servizi Lavoro e aggiornato con decreto direttoriale.
Dal 23 febbraio 2022, le imprese aderenti a un contratto di rete dovranno eseguire le comunicazioni per il tramite del soggetto individuato nell’ambito del contratto di rete, incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.
Con la nota esplicativa dell’INL del 22 febbraio scorso si forniscono dettagliate indicazioni sul tema.
COVID-19: pubblicata la Legge 18 febbraio 2022, n. 11
da Admin2È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 di conversione del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 (art. 1, D.L. n. 221/2021), si segnalano:
Riforma degli ammortizzatori sociali e nuovi termini di presentazione delle domande
da Admin2Con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 l’INPS ha illustrato le novità introdotte dalla legge n.234/2021 sull’impianto normativo in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel d.lgs n. 148/2015.
L’Istituto ha precisato che le modifiche in ordine agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti.
Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.
Le domande che rientrano nel regime previgente continueranno, quindi, ad essere gestite secondo la disciplina vigente prima del riordino normativo operato dalla legge di Bilancio 2022.
Con il successivo messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022, l’Istituto ha comunicato che a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande, le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio.
Riforma degli ammortizzatori sociali: aspetti contributivi
da Admin2Facendo seguito alla circolare n. 18/2022 e al messaggio n. 606/2022, l’INPS, con il messaggio n. 637 del 9 febbraio 2022, ha fornito ulteriori indicazioni di carattere generale relativamente alle disposizioni di cui alla l. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva.
L’Istituto ha precisato che per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.
Le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni.
In considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi.
Ministero della Salute: patologie croniche e obbligo di lavoro agile
da Admin2Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha emanato il decreto interministeriale del 3 febbraio 2022, con il quale vengono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti.
Corte di Giustizia: lavoratori disabili e inidoneità sopravvenuta alla mansione
da Admin2Con la sentenza del 10 febbraio 2022, emessa nella causa C-485/20, la Corte di Giustizia ha affermato che l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «soluzioni ragionevoli per i disabili» implica che un lavoratore, compreso quello che assolve un tirocinio post-assunzione, il quale, a causa della sua disabilità, sia stato dichiarato inidoneo ad esercitare le funzioni essenziali del posto da lui occupato, deve essere destinato ad un altro posto per il quale dispone delle competenze, delle capacità e delle disponibilità richieste, a meno che una tale misura non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato.