Con il DPCM 12 ottobre 2021 sono state definite le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covdi-19 in ambito lavorativo attraverso strumenti informatici.
In particolare, al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nell’ambito lavorativo pubblico e privato, vengono rese disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro.
Tali verifiche potranno essere operate attraverso:
a) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;
b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;
c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;
d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti.
Transizione ecologica e politiche del lavoro: il contributo delle Utilities alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive
da Admin2Il prossimo 22 ottobre parteciperò al webinar “Transizione ecologica e politiche del lavoro: il contributo delle Utilities alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive”, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre, Utilitalia ed Elettricità Futura.
Green Pass: le Linee Guida per l’accesso negli studi professionali
da Admin2La Confederazione italiana libere professioni ha pubblicato le Linee Guida per l’accesso, dal 15 ottobre 2021, negli studi professionali.
Le Linee Guida sono dirette a fornire ai datori di lavoro liberi professionisti alcune indicazioni utili per l’attuazione delle disposizioni previste dal d.l. n. 127/2021 e in particolare per l’individuazione di idonee misure organizzative.
Le Linee Guida intervengono sui seguenti aspetti:
1) Soggetti obbligati a esibire la certificazione verde
2) Criteri per l’esenzione dalla campagna vaccinale
3) Come si ottiene la certificazione verde
4) Modalità di verifica da parte dei titolari dello studio o dei soggetti incaricati
5) Quali misure organizzative adottare
6) Conseguenze per i lavoratori in caso di mancata esibizione della certificazione verde
Esonero contributivo e trattamenti di integrazione salariale: le indicazioni INPS
da Admin2L’articolo 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020, ha previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 del medesimo articolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
Il successivo comma 15 del citato articolo 12 prevede che: “I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”.
Con il messaggio n. 3475 del 14 ottobre 2021 l’INPS ha chiarito che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dall’articolo 3 del d.l. n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal citato articolo 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020, previa rinuncia, ai sensi del successivo comma 15, a una quota di esonero di cui all’articolo 3 del d.l. n. 104/2020, “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”.
In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, al fine di accedere alle misure previste dal d.l. n. 137/2020, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.
L’Istituto ha altresì precisato che, non essendo stato previsto dalla normativa di riferimento un termine decadenziale per l’esercizio della facoltà di rinuncia, la possibilità di accedere alle misure disciplinate dall’articolo 12 del d.l. n. 137/2020 (sia trattamenti di integrazione salariale che esonero) può essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che abbiano fruito integralmente dell’esonero di cui all’articolo 3 del d.l. n. 104/2020 e che successivamente rinuncino a una quota del medesimo, effettuando una restituzione della medesima quota parametrata alla contribuzione datoriale mensile dovuta per un singolo lavoratore.
Contenuti offensivi postati su facebook e licenziamento disciplinare
da Admin2Con la sentenza n. 27939 del 13 ottobre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che integra giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che pubblica sul profilo facebook un post dal contenuto offensivo nei confronti dei superiori e dei vertici aziendali.
La Corte, in particolare, ha precisato che l’esigenza di tutela della libertà e della segretezza sussiste solo in relazione a messaggi scambiati in una chat privata, in quanto, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, possono essere considerati al pari della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile.
Nel caso di specie, il commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro è stato diffuso su facebook, mezzo ritenuto idoneo a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone.
Ad avviso degli Ermellini, i contenuti così pubblicati possono, dunque, essere legittimamente utilizzati in funzione probatoria.
Verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro
da Admin2Con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (G.U. n. 241 dell’8 ottobre 2021) è stato introdotto nel corpo del d.l. n. 52/2021 (conv. in l. n. 87/2021) l’art. 9 octies che sancisce la possibilità per il datore di lavoro, a fronte di specifiche esigenze organizzative, al fine di garantire l’efficace programmazione del lavoro, di richiedere preventivamente ai lavoratori la comunicazione relativa al possesso del certificato verde Covid-19.
La comunicazione dovrà essere resa dai lavoratori con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
Nuove modalità di verifica del possesso del Green Pass nel lavoro pubblico e privato
da Admin2Con il DPCM 12 ottobre 2021 sono state definite le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covdi-19 in ambito lavorativo attraverso strumenti informatici.
In particolare, al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nell’ambito lavorativo pubblico e privato, vengono rese disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro.
Tali verifiche potranno essere operate attraverso:
a) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;
b) una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti pubblici degli enti aderenti a NoiPA;
c) una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA;
d) una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità da parte dei propri dipendenti.