Con la decisione 16 gennaio 2020, n. 823 la Corte di Cassazione ha affermato che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, con rapporto di lavoro giudizialmente convertito a tempo indeterminato solo successivamente a tale decreto, in alcun modo possono essere considerati “nuovi assunti”.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva.
Pertanto la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto ex tunc a decorrere dalla illegittima stipulazione del contratto a termine.
Alla luce di tali principi la Cassazione ha individuato le ipotesi di conversione, successive al 7 marzo 2015, che comportano l’applicabilità del d.lgs n. 23/2015: conversione volontaria, continuazione del rapporto oltre i limiti legali, mancato rispetto delle clausole di “stop and go”, superamento del limite dei 36 mesi ex art. 19, d.lgs. n. 81/2015 (oggi 24 mesi dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 78/2018).
Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e licenziamento collettivo
0 Commenti-da adminCon la decisione 16 gennaio 2020, n. 808 la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro, completata la procedura di licenziamento collettivo, non può procedere, sulla base delle medesime ragioni negoziate con la controparte sindacale, all’ulteriore licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di uno o più lavoratori.
L’identità dei motivi che determinano la situazione di eccedenza – identità da intendere non in senso formale ma in senso sostanziale, come parità delle situazioni di fatto poste alla base della procedura di licenziamento collettivo e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – impone all’imprenditore di veicolare la libertà di impresa nell’ambito del controllo sindacale, senza poter procedere a successivi licenziamenti individuali.
Nel caso di specie la società aveva licenziato, sulla base degli stessi motivi di crisi aziendale, un lavoratore che non aveva aderito al precedente licenziamento collettivo, nell’ambito del quale, la mancanza di opposizione alla procedura di mobilità costituiva l’unico criterio di scelta concordato dall’azienda con i sindacati.
Copertura assicurativa dei c.d. riders: le prime indicazioni operative INAIL
0 Commenti-da adminCon la nota n. 866 del 23 gennaio 2020 l’INAIL ha fornito le prime indicazioni operative sulla copertura assicurativa dei lavoratori autonomi che “svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali” (c.d. riders).
Dal 1° febbraio 2020 l’impresa di delivery (consegna) che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuta agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro dal d.p.r. n. 1124/1965 (Testo unico sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Contratti a termine convertiti dopo il 7 marzo 2015
0 Commenti-da adminCon la decisione 16 gennaio 2020, n. 823 la Corte di Cassazione ha affermato che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, con rapporto di lavoro giudizialmente convertito a tempo indeterminato solo successivamente a tale decreto, in alcun modo possono essere considerati “nuovi assunti”.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva.
Pertanto la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto ex tunc a decorrere dalla illegittima stipulazione del contratto a termine.
Alla luce di tali principi la Cassazione ha individuato le ipotesi di conversione, successive al 7 marzo 2015, che comportano l’applicabilità del d.lgs n. 23/2015: conversione volontaria, continuazione del rapporto oltre i limiti legali, mancato rispetto delle clausole di “stop and go”, superamento del limite dei 36 mesi ex art. 19, d.lgs. n. 81/2015 (oggi 24 mesi dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 78/2018).
Un mio contributo per il Fatto Quotidiano
0 Commenti-da adminEcco un mio contributo per il blog “Area pro labour” del Fatto Quotidiano.
Nell’articolo ho provato a fare una sintesi per punti di tutti gli incentivi alle assunzioni contenuti nella Legge di Bilancio 2020.
Di seguito il link all’articolo:
Legge di bilancio ecco tutte le agevolazioni alle assunzioni
La continuità aziendale nella crisi di impresa
0 Commenti-da brandonIl prossimo 7 febbraio nell’Università di Pisa (Aula Magna Nuova – Palazzo della Sapienza) si terrà un importante Convegno sul tema della continuità aziendale nel Codice della Crisi.
L’incontro, articolato in due sessioni, è volto a trattare tutti gli aspetti della nuova normativa, da quelli più strettamente gius-commercialistici, a quelli processuali e lavoristici.
In particolare, nel corso della prima sessione, le relazioni del Prof. Avv. Pasqualino Albi, Ordinario di diritto del lavoro dell’Università di Pisa, e del dott. Marco Viani, Giudice Monocratico del Lavoro presso il Tribunale della Spezia, si concentreranno sui profili lavoristici della disciplina del Codice della Crisi.
Il Convegno si inserisce nell’ambito del Progetto di Ricerca d’Ateneo “Il mercato delle imprese in crisi tra protezione degli stakeholders e tutela giudiziale del credito” .
La Cassazione sul caso Foodora
0 Commenti-da brandonEcco la sentenza della Cassazione sul caso Foodora.
Giunge al termine la nota vicenda giudiziaria sulla qualificazione del rapporto di lavoro dei c.d. riders, un tema che, sul piano generale è più che mai al centro dell’attenzione della dottrina e della giurisprudenza.
La sentenza della Cassazione qui pubblicata assume grandissimo interesse per le sue implicazioni anche di natura pratica, avuto riguardo al contenzioso in essere.
Si segnalano in particolare i passaggi della sentenza in cui afferma che: a) l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 è norma di disciplina e non di fattispecie, dovendo escludersi che essa abbia dato vita ad un tertium genus intermedio fra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato; b) non vi è alcuna irragionevolezza nella scelta del legislatore di equiparare, quanto alla disciplina applicabile, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, cit. ai lavoratori subordinati, posta la finalità di tutelare una posizione lavorativa più debole, per l’evidente asimmetria tra committente e lavoratore