Con la decisione 4 febbraio 2019, n. 3196 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da una nota società del trasporto ferroviario, condannata all’assunzione di una lavoratrice esclusa da una procedura di assunzione per inidoneità fisica consistente in un deficit staturale.
Nella specie, la Cassazione ha confermato la valutazione giuridica operata dalla Corte di merito, ribadendo che il limite staturale di 160 cm costituisce una discriminazione indiretta, in quanto non oggettivamente giustificato nè comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla qualifica di Capo Servizio Treno.
Il Supremo Collegio ha dunque ribadito un consolidato orientamento in virtù del quale “in tema di requisiti per l’assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni”.
Non viene assunta perchè è troppo bassa: discriminazione
0 Commenti-da adminCon la decisione 4 febbraio 2019, n. 3196 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da una nota società del trasporto ferroviario, condannata all’assunzione di una lavoratrice esclusa da una procedura di assunzione per inidoneità fisica consistente in un deficit staturale.
Nella specie, la Cassazione ha confermato la valutazione giuridica operata dalla Corte di merito, ribadendo che il limite staturale di 160 cm costituisce una discriminazione indiretta, in quanto non oggettivamente giustificato nè comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla qualifica di Capo Servizio Treno.
Il Supremo Collegio ha dunque ribadito un consolidato orientamento in virtù del quale “in tema di requisiti per l’assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni”.
Il reddito di cittadinanza fra retribuzione ed inclusione
0 Commenti-da adminIl prossimo 20 giugno 2019 alle ore 15 in Aula 5 del Palazzo della Sapienza si terrà il seminario dal titolo “Il reddito di cittadinanza fra retribuzione e inclusione”.
Interverranno il Prof. Enrico Gragnoli dell’Università di Modena ed la Prof.ssa Madia D’Onghia dell’Università di Foggia.
Il seminario si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche, Curriculum in diritto privato e comparato, lavoro e tradizione giuridica europea.
I Riders di Foodora tra autonomia e subordinazione
0 Commenti-da adminCon la decisione 4 febbraio 2019, n. 26 la Corte d’Appello di Torino si è espressa sulla qualificazione giuridica dei c.d. riders di Foodora.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto di poter applicare l’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza del giudice di prime cure, oggetto di appello.
Uno dei passaggi di maggior interesse della sentenza è quello in cui si afferma che la fattispecie delineata dall’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 costituisce un “terzo genere” ed è posta nell’intercapedine tra il lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. e la collaborazione di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.
Nel provvedimento il Collegio ha precisato che “pur senza “sconfinare” nell’esercizio del potere gerarchico, disciplinare (che è alla base della eterodirezione) la collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando è ravvisabile un’effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l’essere strutturalmente legata a questa (l’organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre alla semplice coordinazione di cui all’articolo 409 n.3 c.p.c, poiché qui è il committente che determina le modalità della attività lavorativa svolta dal collaboratore”.
Somministrazione fraudolenta: la circolare INL
0 Commenti-da adminCon la circolare 11 febbraio 2019, n. 3 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative in materia di somministrazione fraudolenta.
Tale fattispecie è stata introdotta all’art. 38-bis d.lgs. n. 81/2015 dal c.d. decreto dignità (d.l. n. 87/2018 convertito con l. n. 96/2018).
Detto illecito penale si configura in tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
Il reato di somministrazione fraudolenta può dunque realizzarsi anche al di fuori di un’ipotesi di appalto non genuino, addirittura coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate oppure nell’ambito di distacchi di personale che comportino un’elusione della disciplina legale.
A titolo esemplificativo, precisa l’INL, “potrà ravvisarsi una somministrazione fraudolenta nelle ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo”.
Quota 100 e pensione anticipata: la circolare INPS
0 Commenti-da adminCon la circolare 29 gennaio 2019, n. 11 l’INPS ha fornito alcune indicazioni sulle recenti novità normative in ambito pensionistico.
Gli artt. 14 e seguenti del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 hanno introdotto nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze della pensione anticipata per determinate categorie di soggetti.
La circolare, in particolare, fornisce alcuni chiarimenti sui requisiti utili per accedere alle seguenti misure:
Procedura di mobilità e licenziamento del dirigente
0 Commenti-da adminCon decisione del 25 gennaio 2019, n. 222 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento del dirigente avvenuto nell’ambito di una procedura di riduzione del personale.
Nel caso di specie la società datrice ha proceduto a licenziare il dirigente senza aver preventivamente inoltrato una comunicazione di avvio della procedura di mobilità a Federmanager, associazione sindacale dei dirigenti del settore metalmeccanico.
Il Supremo Collegio ha qualificato come illegittima la condotta datoriale per violazione del comma 1-quinquies dell’art. 24 legge n. 223/1991.
Tale disposizione, introdotta dall’art. 16 legge n. 161/2014, ha esteso l’applicabilità della procedura di mobilità anche ai dirigenti, in adempimento degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 98/59/CE.
Sulla necessità di tale estensione si era già espressa la CGUE con la sentenza 13 febbraio 2014, nella causa C-596/12.