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Festival della Robotica 2025: il lavoro che cambia tra tecnologia e intelligenza artificiale

9 Maggio 2025/in News ed Eventi

Festival della Robotica 2025: il lavoro che cambia tra tecnologia e intelligenza artificiale

Dal 9 all’11 maggio torna a Pisa il Festival della Robotica, diffuso in più sedi prestigiose della città — dalla Stazione Leopolda agli Arsenali Repubblicani, dal Cinema Arsenale al Teatro Sant’Andrea — per esplorare l’impatto crescente della robotica e dell’intelligenza artificiale nella nostra società.

Il Festival nasce con l’obiettivo di divulgare le più recenti evoluzioni del settore e le sue applicazioni in campi che spaziano dalla medicina alla cultura, dalla formazione all’industria, fino all’arte, al cinema e alla cooperazione internazionale.

Anche quest’anno il programma è ricchissimo: mostre, talk show, simulazioni interattive e incontri con esperti coinvolgeranno un pubblico ampio e trasversale, con un linguaggio accessibile e inclusivo, indipendentemente dal livello di conoscenza pregressa dei partecipanti.

Tra gli appuntamenti di sabato 10 maggio, presso la Stazione Leopolda, si segnala la sessione “Robo-Talk”, che vedrà alternarsi voci autorevoli della ricerca e dell’innovazione su tematiche fondamentali per il nostro presente e futuro.

 Tra i relatori interverrà il Prof. Avv. Pasqualino Albi con una relazione dal titolo: “La trasformazione tecnologica del lavoro”.

Un intervento incentrato su come l’innovazione robotica e l’intelligenza artificiale stiano ridefinendo il mondo del lavoro, con nuove sfide legate ai diritti, all’organizzazione e alla cultura professionale. Un’occasione di confronto aperta e interdisciplinare sul futuro dell’impiego, tra automazione, nuove competenze e inclusione.

In allegato il programma del 10-11 maggio.

Scopri il programma completo del Festival a questo LINK

 

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/05/technology-3940288_640.jpg 426 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-05-09 10:20:472025-05-09 10:20:47Festival della Robotica 2025: il lavoro che cambia tra tecnologia e intelligenza artificiale

Forum Appalti 2025 – Tutela del lavoro e clausole sociali

9 Maggio 2025/in News ed Eventi

Forum Appalti 2025 – il Prof. Albi tra i relatori della sessione plenaria

Il 10 giugno 2025 il Prof. Pasqualino Albi parteciperà come relatore alla sessione plenaria del Forum Appalti 2025, uno degli appuntamenti nazionali più autorevoli dedicati al mondo dei contratti pubblici, in programma a Bologna presso il Savoia Regency Hotel.

La sessione – dal titolo “Public procurement tra presente e futuro. Impatto economico, sociale, ambientale e valore delle regole” – si terrà dalle ore 9:30 alle 13:00 e ospiterà alcuni tra i maggiori esperti italiani del settore.

Pasqualino Albi interverrà con una relazione su: “Tutela del lavoro e clausole sociali negli appalti pubblici”,
approfondendo il ruolo delle clausole sociali nella disciplina degli affidamenti pubblici, alla luce delle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, con uno sguardo alle ricadute pratiche sul piano della protezione occupazionale e della qualità del lavoro.

Nella stessa sessione, interverranno esperti come Lorenzo Bellicini, Tiziano Carradori, Silvano Falocco, Stefano Toschei ed Ernesto Belisario, offrendo un panorama aggiornato e multidisciplinare sul procurement pubblico in Italia.

Forum Appalti 2025 – 10 e 11 giugno – Bologna
Tutto il programma su: www.forumappalti.com

 

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/05/architecture-2256489_640.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-05-09 10:20:162025-05-09 10:20:16Forum Appalti 2025 – Tutela del lavoro e clausole sociali

Il quadro deve osservare l’orario di lavoro?

9 Maggio 2025/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord. 06 aprile 2025, n. 9081

La decisione riguarda il caso di un dipendente, con qualifica di quadro, licenziato dopo che la società datrice di lavoro aveva scoperto che, sistematicamente, egli prolungava di un’ora la pausa pranzo oppure anticipava l’uscita dall’azienda. Il dipendente, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ricorreva in Cassazione argomentando che egli non sarebbe stato soggetto all’osservanza dell’orario di lavoro in ragione della deroga espressamente prevista dall’art. 17 del d.lgs. 66/2003 per i dirigenti, il personale direttivo e, comunque, i soggetti dotati di potere decisionale autonomo.

La Cassazione, nel rigettare il motivo e confermare la legittimità del licenziamento, ha ricordato che, a prescindere dall’inquadramento contrattuale come quadro, ai fini dell’applicazione della deroga ricordata conta la sussistenza di una funzione direttiva o di poteri di decisione autonomi in capo al lavoratore, che viceversa il ricorrente non possedeva. D’altra parte, il contratto collettivo applicato al rapporto richiamava espressamente anche la qualifica di quadro per l’osservanza dell’orario giornaliero.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/AdobeStock_101479610-scaled.jpeg 1707 2560 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-05-09 10:19:402025-05-09 10:19:40Il quadro deve osservare l’orario di lavoro?

Ancora novità da Ministero e Ispettorato sulle “dimissioni di fatto”

9 Maggio 2025/in Prassi

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota prot. 10 aprile 2025, n. 2504

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota prot. 29 aprile 2025, n. 3984

A distanza di poche settimane dalla Circolare n. 6/2025, il Ministero del lavoro con la Nota in oggetto è tornato sulle c.d. “dimissioni per fatti concludenti” per rispondere ad alcune richieste di chiarimenti pervenute dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Il primo quesito riguardava la possibilità, per la contrattazione collettiva, di prevedere un numero di giorni di assenza ingiustificata inferiore ai 15 previsti dalla legge come termine decorso il quale il datore di lavoro può ottenere la risoluzione del rapporto. Il Ministero, ribadendo la posizione espressa nella Circolare, ha affermato di ritenere in via prudenziale che la contrattazione possa intervenire solo prolungando il termine, dal momento che la possibilità di introdurre termini inferiori non sarebbe sufficientemente tutelante per i lavoratori.

Il secondo quesito riguardava le conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro nel caso in cui l’Ispettorato verifichi l’insussistenza dei presupposti per la comunicazione del datore in seguito alla quale si produce l’effetto di risoluzione del rapporto di lavoro (ad es., qualora il lavoratore abbia comunicato le ragioni che gli impedivano di giustificare la propria assenza). Il Ministero ha affermato che che se il datore di lavoro non ritiene valide le ragioni del lavoratore, non possa operare alcuna automaticità della costituzione del rapporto (che dovrà pertanto essere ottenuta in via giudiziale).

Tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, infine, l’INL, con la seconda nota in oggetto, ha aggiornato il modello per la comunicazione delle “dimissioni di fatto” sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare e nella nota del Ministero.

 

 

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/05/11672028_13269.jpg 4796 8000 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-05-09 10:19:232025-05-09 10:19:23Ancora novità da Ministero e Ispettorato sulle “dimissioni di fatto”

Sul diritto di critica del dipendente che denuncia la mancata applicazione delle norme Anticovid

9 Maggio 2025/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord. 24 aprile 2025, n. 10864

Un dipendente veniva licenziato in seguito ad un acceso scambio epistolare con l’A.D. della società per cui lavorava, avente ad oggetto la ritenuta cattiva applicazione dei protocolli anti-contagio. La Corte di Appello, pur ritenendo sproporzionato il licenziamento, non aveva disposto la reintegrazione del lavoratore perché il suo comportamento aveva comunque rilievo disciplinare, essendosi risolto in un «indebito abuso critico rivolto a una figura di forte rilievo aziendale».

La Cassazione ha invece ritenuto che una corretta applicazione dei principi sul diritto di critica del lavoratore comportasse la piena legittimità del comportamento del dipendente e quindi richiedesse l’applicazione della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto contestato. A rilevare, in particolare, era l’omessa verifica, da parte dei giudici di merito, della continenza formale delle espressioni utilizzate dal lavoratore. Posto che la critica è per definizione espressione di dissenso e disapprovazione sull’operato altrui, l’offensività di un’espressione oltrepassa il limite della continenza solo quando è veicolata con epiteti volgari o infamanti o quando è avulsa dall’oggetto della critica. Anche toni accesi, pertanto, quando connessi all’espressione di una critica articolata rispetto alle modalità di gestione del rapporto di lavoro, sono legittimi quando non presentano i caratteri dell’offesa gratuita ed esorbitante rispetto alle motivazioni sostanziali dello scambio.

Inoltre, il fatto che il lavoratore avesse effettuato una segnalazione al Comitato anti-Covid volta a sollecitare una verifica sull’operato dell’A.D., che secondo la Corte di Appello sarebbe stata indicativa della volontà offensiva del ricorrente, al contrario mostrava la convinzione di questi nella bontà delle proprie ragioni. Risultavano pertanto applicabili anche le tutele per il whistleblower previste dal d.lgs. 24/2023.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/05/un-lavoratore-che-critica-il-suo-datore-di-lavoro-che-non-rispetta-la-normativa-anticovid.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-05-09 10:18:532025-05-09 10:18:53Sul diritto di critica del dipendente che denuncia la mancata applicazione delle norme Anticovid

Autonomia del patto di non concorrenza e congruità del corrispettivo

9 Maggio 2025/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord. 8 aprile 2025, n. 9256

Il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro, è autonomo da questo e trova la sua causa nello scambio fra l’impegno del datore a corrispondere una somma di denaro e l’impegno del lavoratore a non svolgere attività in concorrenza per un periodo determinato successivo alla fine del rapporto di lavoro. Il patto è valido, dal punto di vista del corrispettivo previsto per il lavoratore, se è determinato o determinabile e se non risulta meramente simbolico o manifestamente sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore. Queste caratteristiche vengono definite al momento della stipulazione, quindi la congruità del patto di prova deve essere valutata ex ante, cioè alla luce del tenore delle clausole e non per quanto poi in concreto possa accadere: da questo punto di vista, è indifferente che il corrispettivo pattuito sia erogato in costanza di rapporto di lavoro o dopo la cessazione.

Ricordando questi principi, la Cassazione con la decisione in oggetto ha cassato la decisione di Appello secondo cui il compenso previsto per il lavoratore, benché determinabile, era incongruo, avendo egli percepito solo la tranche maturata in costanza di rapporto prima delle dimissioni, effettuate prima della scadenza del periodo per era prevista la corresponsione periodica del corrispettivo. La sentenza di Appello aveva, secondo la S.C., effettuato una commistione fra i profili attinenti alla validità del patto di non concorrenza e quelli relativi alla fase esecutiva. Infatti, l’obbligazione di pagare il corrispettivo era indipendente dalla durata del rapporto di lavoro e l’ex datore aveva smesso di pagarlo non per la fine del rapporto, ma perché aveva scoperto l’inadempimento agli obblighi di non concorrenza.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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