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Sulle forme di protesta collettiva diverse dallo sciopero

9 Maggio 2025/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., sent. 11 aprile 2025, n. 9526

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ricorda che lo sciopero, per quanto espressamente tutelato dall’art. 40 della Costituzione, è soltanto una delle possibili manifestazioni dell’autotutela e del conflitto collettivo, protette dall’ordinamento direttamente attraverso la garanzia della libertà sindacale.

Il caso riguardava il licenziamento per insubordinazione di un gruppo di lavoratori, i quali avevano prestato la loro attività secondo la turnazione prevista dal ccnl anziché secondo quella decisa con accordo aziendale, per protestare contro la decisione dell’azienda di mantenere quest’ultima turnazione senza continuare a pagare l’indennità pattuita.

La Corte di Appello, pur riconoscendo il valore di protesta collettiva del contegno dei lavoratori, aveva escluso che potesse trattarsi di sciopero in mancanza di proclamazione da parte del sindacato e di astensione del lavoro, affermando che tale forma di protesta si poneva al di fuori delle forme di autotutela protette dall’ordinamento. Pertanto, i licenziamenti non erano discriminatori e ritorsivi, ma soltanto illeciti in quanto il comportamento non poteva essere qualificato come insubordinazione ma come un illecito disciplinare più lieve, per cui il contratto collettivo prevede una sanzione conservativa.

Era stata quindi applicata la tutela reintegratoria attenuata.

Secondo la Cassazione, invece, pur non potendosi parlare di sciopero in mancanza di astensione dal lavoro, la Corte di Appello aveva errato nel disconoscere la finalità sindacale della protesta, cioè di tutela delle condizioni di lavoro su un piano collettivo, la cui ricorrenza non richiede il coinvolgimento del sindacato. Pertanto, il contegno tenuto dai lavoratori doveva essere protetto come manifestazione di libertà sindacale e i licenziamenti erano nulli perché posti in essere in relazione allo svolgimento di attività sindacale, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 604 del 1966.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/05/10606150_9801-scaled.jpg 1707 2560 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-05-09 10:18:102025-05-09 10:18:10Sulle forme di protesta collettiva diverse dallo sciopero

Partecipazione, conflitto ed eguaglianza nella trama del diritto del lavoro, Pisa 10-11 aprile 2025

28 Marzo 2025/in News ed Eventi

Partecipazione, conflitto ed eguaglianza nella trama del diritto del lavoro

Pisa, 10 e 11 aprile 2025 – Palazzo della Sapienza, Aula Magna Storica 

Il convegno di studi, che si inserisce nell’ambito del progetto PRIN 2020 INSPIRE (Inclusion Strategies through Participation In Workplace for Organizational Well-Being), rappresenta un’importante occasione di confronto tra studiosi, giuristi, magistrati e professionisti del diritto del lavoro, con l’obiettivo di analizzare il ruolo del conflitto, della partecipazione e dell’eguaglianza come elementi centrali nei processi di trasformazione sociale e organizzativa.

Il convegno, che sarà introdotto e coordinato dal Prof. Pasqualino Albi, si articolerà in tre sessioni. La prima giornata, 10 aprile, sarà dedicata al tema “Il conflitto come emancipazione”, con un approfondimento sulla dialettica tra sciopero, interessi collettivi e trasformazioni sociali. Nella sessione pomeridiana, il focus si sposterà sul processo del lavoro e sulle modalità di composizione giurisdizionale del conflitto.

La seconda giornata, 11 aprile, vedrà la terza sessione dedicata a “L’eguaglianza come inclusione” e affronterà questioni cruciali quali la retribuzione sufficiente, la sicurezza sociale, l’accesso alla conoscenza nell’era dell’intelligenza artificiale e la discriminazione nell’algorithmic management.

Interverranno autorevoli esperti del settore, tra cui accademici provenienti dalle principali università italiane, magistrati e professionisti, che offriranno un’analisi approfondita delle dinamiche del diritto del lavoro contemporaneo.

L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa per il riconoscimento di crediti formativi.

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, con iscrizione obbligatoria per i professionisti interessati ai crediti formativi.

Il convegno costituirà un’opportunità di riflessione e di dibattito su tematiche di grande attualità e ha l’obiettivo di contribuire al progresso degli studi giuridici e alla costruzione di un diritto del lavoro più inclusivo e attento alle trasformazioni sociali.

Qui la locandina del Convegno

Convegno 10 e 11 aprile 2025 locandina Pisa-def

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/03/Scena.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-03-28 21:50:072025-03-28 21:51:23Partecipazione, conflitto ed eguaglianza nella trama del diritto del lavoro, Pisa 10-11 aprile 2025

Il Ministero sull’applicazione della legge «anti-delocalizzazioni»

21 Marzo 2025/in Normativa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Interpello 27 gennaio 2025, n. 1

L’associazione datoriale Federdistribuzione ha proposto richiesta di interpello al Ministero del lavoro al fine di ottenere chiarimenti sui casi in cui è necessario attivare la speciale procedura prevista dall’art. 1, co. da 224 a 237-bis, l. n. 234/2021, che prevede obblighi ulteriori a quelli previsti per tutti i licenziamenti collettivi nei casi di chiusure di stabilimenti di significativa consistenza occupazionale al fine di attenuarne gli effetti occupazionali e produttivi. In particolare, l’associazione intendeva chiarire se, nel caso in cui un datore intenda chiudere due sedi, di cui una occupante più di 50 e l’altra meno di 50 dipendenti, la procedura debba essere attivata solo per la sede più grande o anche per quella più piccola.

Il Ministero ritiene che debbano applicarsi anche a questa procedura i principi generali in materia di licenziamenti collettivi, di cui alla legge n. 223/1991, che sono volti ad assicurare parità di trattamento ai dipendenti di un medesimo datore, in particolare per quanto riguarda l’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Pertanto, secondo il Ministero risulta più coerente con la finalità di tutela del lavoro e dell’occupazione ritenere che il datore di lavoro sarà tenuto ad attivare la procedura con riferimento ad entrambe le chiusure, anche se solo una determini l’esubero di almeno 50 unità di personale.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/03/legge-anti-delocalizzazioni.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-03-21 18:02:372025-03-21 18:02:37Il Ministero sull’applicazione della legge «anti-delocalizzazioni»

Non c’è assenza ingiustificata se il lavoratore non comunica la fruizione dei permessi l. 104/1992

21 Marzo 2025/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord. 3 marzo 2025, n. 5611

Confermando in toto la decisione di Appello, la Cassazione ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro di un lavoratore licenziato per assenza ingiustificata in quanto si era assentato dal lavoro per fruire dei permessi per la cura di un familiare disabile grave previsti dalla legge n. 104/1992 (in particolare, dei permessi aggiuntivi previsti dalla legislazione dell’emergenza Covid) senza comunicarlo formalmente al datore di lavoro. Secondo i giudici di merito e di legittimità, il fatto contestato al lavoratore era insussistente dal momento che il contratto collettivo applicato al rapporto non prevedeva nessun obbligo specifico in relazione alla comunicazione delle assenze per i suddetti permessi, potendosi semmai dedurre un obbligo di correttezza in tal senso, né in nessun modo equiparava la mancata comunicazione dell’assenza alla sua carenza di giustificazione. Pertanto, la condotta per come contestata, cioè l’assenza ingiustificata, era insussistente e il lavoratore doveva essere reintegrato secondo l’art. 3, co. 2, d.lgs. 23/2015.

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Buoni pasto e retribuzione feriale

21 Marzo 2025/in Giurisprudenza

App. Napoli, sent. 3 marzo 2025, n. 324

La Corte di Appello di Napoli offre un contributo sulla questione delle voci da includere nel computo della retribuzione feriale, decidendo sull’appello di una società, condannata in primo grado al pagamento di differenze retributive, che contestava l’inclusione anche dei buoni pasto fra quelle che incidono sul computo della retribuzione feriale.

La materia è disciplinata dal diritto europeo (direttiva 2003/88). La Corte di giustizia ha chiarito che durante le ferie il lavoratore deve godere, in via di principio, di una retribuzione coincidente con quella ordinaria, in modo da non essere dissuaso dall’esercitare il suo diritto al riposo annuale. Da questa nozione di retribuzione feriale possono essere esclusi solo gli elementi della retribuzione complessiva diretti esclusivamente a coprire spese accessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamento delle mansioni.

Sulla base di tali indicazioni europee e di precedenti di Cassazione, secondo la Corte di Appello i buoni pasto, a differenza dell’indennità di mensa, generalmente non fanno parte della retribuzione normale, rappresentando al contrario un benefit accessorio. Dal momento che l’inclusione fra le voci da conteggiare per la retribuzione feriale non poteva desumersi nemmeno dagli accordi aziendali, la Corte ha accolto l’appello del datore e ricalcolato le somme dovute ai dipendenti.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/03/descrivi-i-buoni-pasto-per-i-dipendenti.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-03-21 18:02:162025-03-21 18:02:16Buoni pasto e retribuzione feriale

La legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale del caregiver

21 Marzo 2025/in Giurisprudenza

Trib. Milano, sent. 10 febbraio 2025, n. 581

La sentenza in commento riguarda il caso di una lavoratrice, caregiver ai sensi della l. n. 104/1992, che aveva chiesto accertarsi l’illegittimità, per discriminazione e ritorsione, del provvedimento con cui era stata assegnata ad un diverso ufficio. Secondo la ricorrente, il trasferimento era stato disposto in reazione al fatto che ella aveva in precedenza proposto un giudizio per asserite condotte di mobbing messe in atto da superiori e colleghi nella sede d’origine.

Secondo il Tribunale di Milano, che ha rigettato la domanda, nei casi di incompatibilità ambientale il datore può disporre il trasferimento del lavoratore senza il consenso di quest’ultimo anche se egli sia titolare di permessi ex l. 104/1992. Peraltro, ove il dipendente avesse precedentemente denunciato la conflittualità lavorativa, foriera di danni alla salute, il trasferimento rappresenta anche una delle misure adottabili per tutelare la sua salute e sicurezza, come imposto dall’art. 2087 c.c. Una simile scelta non può essere, quindi, ritenuta a prescindere discriminatoria o ritorsiva nei confronti del dipendente trasferito, rappresentando al contrario uno strumento equilibrato fra la tutela del lavoratore e le necessità organizzative dell’impresa che, altrimenti, sarebbe costretta a stravolgere l’intero organigramma per ottenere lo stesso effetto.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/03/trasferimento-dal-luogo-di-lavoro-per-incompatibilita-ambientale.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-03-21 18:02:032025-03-21 18:02:03La legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale del caregiver
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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