La Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 14 settembre 2017 si è pronunciata su due cause riunite (C – 168/16 e C- 169/16) contro Ryanair Designated Activity Company.
Le questioni pregiudiziali riguardavano l’interpretazione dell’art. 19, punto 2, lettera a), del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio (cd. Bruxelles I) concernente la giurisdizione in materia di contratti individuali di lavoro.
Il problema si poneva poiché i dipendenti di Ryanair avevano stipulato un contratto di lavoro che prevedeva la giurisdizione del giudice irlandese a conoscere eventuali controversie tra le parti in relazione all’esecuzione e alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Al fine di ottenere il riconoscimento di alcuni trattamenti retributivi, due dipendenti avevano adito le Corti belghe, ritenendo che le stesse fossero competenti a conoscere e giudicare su tali questioni; circostanza poi contestata dalla compagnia aerea.
Le Corti del lavoro belghe hanno deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale.
In particolare, il regolamento di Bruxelles I, prevede la competenza del foro in cui abitualmente si esegue la prestazione di lavoro; criterio che, se rapportato alle particolarità legate al settore della circolazione aerea europea, pone non poche difficoltà.
La Corte sottolinea che dallo studio della propria costante giurisprudenza emerge che per le controversie relative ai contratti individuali di lavoro, il capo II, sezione 5, del regolamento Bruxelles I enuncia una serie di norme che perseguono lo scopo di tutelare la parte contraente più debole.
Per quanto riguarda la determinazione della nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I, la Corte ha statuito che il criterio dello Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività deve essere interpretato in senso ampio e in particolare come “luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro”.
Discriminazione indiretta e demansionamento
0 Commenti-da adminIl Tribunale di Ferrara ha qualificato come indirettamente discriminatorio l’inserimento nell’ufficio legale dell’impresa di un superiore gerarchico, con conseguente demansionamento della lavoratrice, “avendo la modifica organizzativa del lavoro, disposta dalla società convenuta, posto la dipendente in una condizione di particolare svantaggio in un momento particolarmente delicato, rappresentato dalla ripresa lavorativa dopo un lungo periodo di assenza determinata da due gravidanze e dalla maternità.”
Legittimi i controlli sulla casella di posta aziendale
0 Commenti-da adminLegittimi i controlli sulla casella di posta aziendale
Con la sentenza n. 26682 del 10 novembre 2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimi i controlli del datore di lavoro effettuati sulla casella di posta elettronica ricevuta in dotazione dall’azienda.
Nel caso di specie, un lavoratore era stato licenziato per aver inviato dalla casella di posta elettronica aziendale e-mail dal contenuto offensivo riguardanti vertici e collaboratori dell’azienda.
Il caso Ryanair alla Corte di Giustizia
0 Commenti-da adminLa Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 14 settembre 2017 si è pronunciata su due cause riunite (C – 168/16 e C- 169/16) contro Ryanair Designated Activity Company.
Le questioni pregiudiziali riguardavano l’interpretazione dell’art. 19, punto 2, lettera a), del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio (cd. Bruxelles I) concernente la giurisdizione in materia di contratti individuali di lavoro.
Il problema si poneva poiché i dipendenti di Ryanair avevano stipulato un contratto di lavoro che prevedeva la giurisdizione del giudice irlandese a conoscere eventuali controversie tra le parti in relazione all’esecuzione e alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Al fine di ottenere il riconoscimento di alcuni trattamenti retributivi, due dipendenti avevano adito le Corti belghe, ritenendo che le stesse fossero competenti a conoscere e giudicare su tali questioni; circostanza poi contestata dalla compagnia aerea.
Le Corti del lavoro belghe hanno deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale.
In particolare, il regolamento di Bruxelles I, prevede la competenza del foro in cui abitualmente si esegue la prestazione di lavoro; criterio che, se rapportato alle particolarità legate al settore della circolazione aerea europea, pone non poche difficoltà.
La Corte sottolinea che dallo studio della propria costante giurisprudenza emerge che per le controversie relative ai contratti individuali di lavoro, il capo II, sezione 5, del regolamento Bruxelles I enuncia una serie di norme che perseguono lo scopo di tutelare la parte contraente più debole.
Per quanto riguarda la determinazione della nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I, la Corte ha statuito che il criterio dello Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività deve essere interpretato in senso ampio e in particolare come “luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro”.
NAspI, ASpI e mini ASpI: la circolare INPS
0 Commenti-da adminCon circolare del 23 novembre 2017, n. 174 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in tema di compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con particolari tipologie di reddito.
Inoltre, con la medesima circolare si dettano istruzioni operative in materia di incentivo all’autoimprenditorialità.
Tfr e previdenza complementare
0 Commenti-da adminLa l. n. 124/2017 ha previsto che gli accordi collettivi, anche a livello aziendale, potranno stabilire quanta parte del Tfr maturando potrà essere destinata dal lavoratore alla previdenza complementare e quanta lasciata nella disponibilità del datore, in modo da superare le resistenze dei lavoratori connesse alla perdita integrale di tale forma di liquidità.
In particolare, l’art. 38 lettera a), in parziale modifica del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, dispone espressamente: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»
Un’ulteriore novità riguarda il prepensionamento integrativo complementare.
Il diritto a ricevere le somme a titolo di pensione integrativa si matura, in via generale, quando il lavoratore ha maturato il diritto alla pensione obbligatoria pubblica erogata dall’INPS e ha partecipato per un periodo di almeno cinque anni alla previdenza complementare.
Si prevedeva la possibilità di anticipare l’ottenimento della pensione complementare a fronte dello stato di disoccupazione da più di 48 mesi e per un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti ordinari previsti per il pensionamento pubblico.
La l. n. 124/2017 ha esteso la facoltà di conseguire le prestazioni in via anticipata per un periodo di disoccupazione superiore ai 24 mesi a condizione che il richiedente non sia in anticipo per più di cinque anni dal pensionamento nel regime pubblico obbligatorio.
L’art. 38, lettera b), della l. n. 124/2017 dispone: «Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l’anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni».
Il ReI: alcuni chiarimenti
0 Commenti-da adminCon la circolare del 22 novembre 2017, n. 172 l’INPS ha inteso fornire le prime indicazioni operative in tema di Reddito di Inclusione, la nuova misura di contrasto alla povertà introdotta dal d.lgs. n. 147/2017.
In particolare, si specifica che il ReI verrà erogato dall’INPS mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica, denominata “Carta ReI”, previa presentazione di apposita domanda e della dichiarazione DSU dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno.
Il ReI è compatibile, entro determinati limiti, con lo svolgimento di attività lavorativa. È invece incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.