Con la Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative in merito alle previsioni in materia di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale, introdotte dalle leggi di Bilancio per gli anni 2017 e 2018.
Le indicazioni contenute in detta circolare integrano le istruzioni di cui alla circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.
Si rammenta che la legge di Bilancio 2017 ha esteso sotto il profilo soggettivo ed oggettivo l’ambito di applicazione delle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016.
Pertanto, possono fruire di tali agevolazioni i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano risultati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui. Il nuovo limite di reddito si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017.
A decorrere dal periodo d’imposta 2017 l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva risulta fissato in euro 3.000,00 nonché in euro 4.000,00 ove il premio sia erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Tale importo deve essere riferito al periodo d’imposta, pertanto, dovrà essere calcolato computando tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno – anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati – a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.
I procedimenti disciplinari nel pubblico impiego
/in News ed EventiIl prossimo 20 giugno, presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione, si terrà l’incontro sul tema “Etica e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma Madia: casi e questioni”.
Parteciperanno in qualità di relatori il Prof. Avv. Pasqualino Albi, il Pres. Dott. Vincenzo Di Cerbo, l’Avv. Patrizio Caligiuri e il Cons. Prof. Vito Tenore.
Interverranno, inoltre, il Pres. Dott. Giovanni Mammone, il Dott. Riccardo Fuzio, la Dott.ssa Marianna Madia e l’Avv. Enzo Morrico.
L’incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito e agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei magistrati amministrativi e contabili, degli Avvocati dello Stato nonché dei docenti universitari e di ogni altro interessato.
Premi di risultato e welfare aziendale: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
/in PrassiCon la Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative in merito alle previsioni in materia di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale, introdotte dalle leggi di Bilancio per gli anni 2017 e 2018.
Le indicazioni contenute in detta circolare integrano le istruzioni di cui alla circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.
Si rammenta che la legge di Bilancio 2017 ha esteso sotto il profilo soggettivo ed oggettivo l’ambito di applicazione delle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016.
Pertanto, possono fruire di tali agevolazioni i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio siano risultati titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui. Il nuovo limite di reddito si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017.
A decorrere dal periodo d’imposta 2017 l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva risulta fissato in euro 3.000,00 nonché in euro 4.000,00 ove il premio sia erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Tale importo deve essere riferito al periodo d’imposta, pertanto, dovrà essere calcolato computando tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno – anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati – a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.
Inattività lavorativa e risarcimento del danno
/in GiurisprudenzaCon la decisione 9 maggio 2018, n. 11169 la Corte di Cassazione ha rilevato che il danno provocato al lavoratore lasciato in condizione di inattività dal datore di lavoro, a seguito di ordine di reintegrazione, è suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa.
Il Supremo Collegio ha precisato che una siffatta condotta datoriale viola l’art. 2103 cod. civ. ed è lesiva per il dipendente sia in relazione al suo fondamentale diritto al lavoro, sia in riferimento alla sua dignità professionale, da intendersi come “esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo”.
Infortunio sul lavoro: quando il danno è cagionato da cosa in custodia
/in GiurisprudenzaCon la decisione 12 marzo 2018, n. 5957 la Corte di Cassazione ha statuito che il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio cagionato al dipendente dalla cosa in sua custodia.
Nella specie, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in riferimento alla responsabilità datoriale per il danno arrecato al dipendente, a seguito della deflagrazione di una carica rimasta inesplosa durante i lavori per la costruzione di una galleria.
Secondo i Giudici di legittimità sussiste una responsabilità del datore di lavoro, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051 e 2087 cod. civ., nell’ipotesi in cui il danno cagionato al lavoratore sia causato da una cosa che il datore di lavoro ha in custodia, ove venga accertato il nesso eziologico tra il danno, l’ambiente ed i luoghi di lavoro.
La responsabilità datoriale è esclusa laddove il datore provi il caso fortuito.
La sicurezza sul lavoro a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008
/in News ed EventiIl prossimo 21 giugno si svolgerà a Trieste il Convegno Nazionale dedicato al tema della sicurezza sul lavoro, promosso da Università degli Studi di Trieste, CGIL e INCA Nazionale e del Friuli Venezia Giulia, Università Statale di Milano.
Sarà l’occasione per tracciare nuove prospettive in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla luce dell’esperienza applicativa del d.lgs. n. 81/2008.
Trasferte e licenziamento
/in GiurisprudenzaCon la decisione 20 marzo 2018, n. 6896 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che aveva rifiutato di effettuare trasferte senza addurre valide giustificazioni.
Il Supremo Collegio ha ribadito che la trasferta si distingue dal trasferimento poiché consiste in un’assegnazione temporanea del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale; tale assegnazione, peraltro, è disposta nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro. Dunque è irrilevante che il lavoratore manifesti la propria disponibilità, così come non rileva il fatto che il dipendente svolga mansioni identiche a quelle espletate presso l’abituale sede di lavoro.