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la strada è lunga

il sequel della riforma madia

19 Febbraio 20170 Commenti-da admin

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13

17 Febbraio 2017

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, venerdì 17 febbraio 2017, alle ore 11.19 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

L’intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stesa legge delega. Sui decreti dovranno essere acquisiti l’intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Di seguito i provvedimenti nel dettaglio.

1. Licenziamento disciplinare

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, recante modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Le principali novità sono le seguenti:

  • si prevede un maggior termine per esercitare l’azione di risarcimento per i danni di immagine alla PA provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento. La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avverrà, ora, entro 20 giorni (non più 15) dall’avvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso avverrà per il caso in cui la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. La finalità è di garantire maggiore certezza e una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti);
  • si prevede l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall’adozione degli stessi: ciò, al fine di consentire il monitoraggio sull’attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia.

2. Società a partecipazione pubblica

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Il decreto prevede, tra le principali novità:

  • che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
  • che, nel caso di partecipazioni regionali, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
  • viene prevista l’intesa in Conferenza unificata per: il Dpcm di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;
  • il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto;
  • parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
  • viene fissato al 31 luglio 2017 il termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/02/ibkvydifb8-jason-blackeye.jpg 2563 4070 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-02-19 18:19:562017-02-19 18:19:56il sequel della riforma madia
Normativa in Normativa

Le attività di call center

9 Febbraio 20170 Commenti-da admin

Nota informativa MISE, 1° febbraio 2017 – Nuove disposizioni sulle attività di call center

Il Ministero dello sviluppo economico, con la nota operativa del 1° febbraio 2017, ha fornito alcune indicazioni sulle nuove regole per il funzionamento dei call center, introdotte dalla legge di bilancio 2017 (l. n. 223/2016).

Dal 1° gennaio 2017, è necessario che l’utente, ogniqualvolta effettui o riceva una chiamata da un call center, debba essere informato riguardo al Paese in cui è fisicamente collocato l’operatore che risponde.

In particolare, nel caso in cui l’operatore si trovi in un Paese extra UE, se l’utente lo richiede, è necessario garantire il trasferimento della chiamata a un altro operatore su territorio UE.

Si ricorda che, per gli operatori economici che svolgono attività di call center, diventa inoltre obbligatorio iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) tenuto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; alla suddetta autorità dovranno essere fornite tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center.

Qualsiasi operatore che svolge o che si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare, entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico, la localizzazione dello stesso. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pari a 50 mila euro.

Si ricorda che la responsabilità tra il committente e il gestore è solidale.

 

Il testo della Nota

  • CALL-CENTER-informativa
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-02-09 05:55:492019-11-04 16:53:21Le attività di call center
Prassi in Prassi

Voucher per asilo nido

1 Febbraio 20170 Commenti-da admin

Avviso INPS – Proroga per l’erogazione dei voucher asilo nido

È stato pubblicato un avviso sul sito dell’INPS con le istruzioni per la presentazione delle domande per l’acquisto dei servizi per l’infanzia, che possono essere richiesti in alternativa al congedo parentale – art. 4, comma 24, lettera b) della l. n. 92/2012.

Tale beneficio è rivolto sia alle madri lavoratrici dipendenti iscritte alla gestione separata che alle lavoratrici autonome; esso è riconosciuto per il biennio 2017 – 2018 e verrà erogato secondo l’ordine delle domande presentate, fino al 31 dicembre 2018 – o, in ogni caso, fino ad esaurimento dello stanziamento previsto (40 milioni di euro per ciascuno dei due anni, così come previsto dall’art. 1, comma 356 della l. n. 232/2016).

Tale contributo, si ricorda, ha durata massima di tre mesi, l’importo è pari a 600 Euro mensili, ed è riconosciuto per ogni figlio; pertanto, nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli, dovrà presentare la domanda per ciascuno di loro (così come chiarito dalla circolare INPS n. 169/2014).

Le istanze per l’ottenimento del beneficio devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’INPS.

 

il testo dell'avviso

  • Voucher_asilo_nido_2017-2018__pubblicato_avviso_di_proroga_e_istruzioni_per_la_presentazione_della_domanda_del_beneficio_di_maternità
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Prassi in Prassi

Alta Formazione 2017: l’articolo di Italia Oggi

16 Gennaio 20170 Commenti-da admin

Su Italia Oggi si dà notizia del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

 

Articolo di Italia Oggi del 16.1.17

  • corso_diritto_lavoro_italia_oggi_120117
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Rassegna stampa in Rassegna stampa

Il d.lgs. n. 253/2016 sui trasferimenti intra-societari

15 Gennaio 20170 Commenti-da admin

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 253/2016 sui trasferimenti intra-societari

In data 10 gennaio 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 253/2016; quest’ultimo ha modificato, in attuazione della direttiva 2014/66/UE, il d.lgs. n. 286/1995, al quale sono stati aggiunti gli artt. 27-quinques e 27-sexies.

Tale decreto legislativo ha semplificato le procedure di ingresso e di soggiorno dei dirigenti, dei lavoratori specializzati, dei lavoratori in formazione provenienti da Paesi extra UE nell’ambito di trasferimenti intra-societari.

Il d.lgs. n. 253/2016 ha risposto all’esigenza di gestire in modo rapido e trasparente la domanda di manager e lavoratori qualificati non comunitari, in succursali o filiali di una società multinazionale, con sede al di fuori dell’UE.

 

 

il testo del decreto legislativo

  • d.lgs. n. 253 del 2016
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Normativa in Normativa

Somministrazione di lavoro e assunzione di disabili

14 Gennaio 20170 Commenti-da admin

Interpello del Ministero del Lavoro n. 23/2016 – somministrazione di lavoro e assunzione di disabili

La Direzione Generale per l’Attivita Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a un quesito di Assolavoro, relativo alla disciplina degli incentivi economici per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (art. 13 l. n. 68/1999, modificata dalla l. n. 151/2015).

Ciòche l’istante chiedeva era se, in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, l’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati dovesse essere calcolato con riferimento all’ organico dell’agenzia del lavoro o dell’impresa utilizzatrice.

L’istante chiedeva altresì chiarimenti in ordine al disposto dell’art. 34, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 81/2015, con riferimento al requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile ai fini della computabilità dello stesso nella quota di riserva ex art. 3 l. n. 68/1999.

Il Ministero, interpretando l’art. 13 comma 1-bis della l. n. 68/1999 in combinato disposto con l’art. 31, comma 1, lett e), del d.lgs. n. 150/2015, ha formulato una risposta in questi termini: il calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale netto deve essere effettuato con riferimento ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice.

In merito al secondo quesito, il Ministero, sulla base di quanto previsto dell’art. 34, comma 3 del d.lgs. n. 81/2015, ha affermato che il lavoratore disabile deve essere computato, ai fini della copertura della quota obbligatoria di cui all’art. 3 della l. n. 68/1999, solo se il suo impiego nell’azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi.

il testo dell'interpello

  • 23-2016
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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