AMIANTO E NEOPLASIA POLMONARE: LA QUESTIONE DEL NESSO CAUSALE
Si ripropone ancora una volta di fronte alla Suprema Corte la disamina del nesso di causalità fra neoplasia polmonare ed esposizione all’amianto.
Nel caso di specie l’esposizione all’amianto del lavoratore deceduto appare collegata ad eventi esterni (fumo e pleurite tubercolare sofferta dall’età di 16 anni).
La società ricorrente ha sostenuto che non esisteva una diagnosi certa sull’origine della malattia tumorale che aveva colpito il lavoratore e che l’esposizione ad amianto nell’attività lavorativa non era idonea di per se stessa a determinare l’evento.
Mancava per il datore ricorrente il raggiungimento della soglia di esposizione dotato di sufficienza causale (pari a 25 fibre/anno).
A fronte di un nesso causale disturbato da fattori endogeni, la Corte dispone che “La colpevolezza attiene invece al giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento in ragione delle conoscenze di un imprenditore di media diligenza del settore’’. Ritiene inoltre la Corte che a fronte di leggi scientifiche che non consentono un’assoluta certezza del nesso di causalità, la regola da applicare sia la preponderanza dell’evidenza.
Il reddito di inclusione
0 Commenti-da adminDal 14 ottobre 2017 è in vigore il d.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017, recante disposizioni per l’introduzione di una nuova misura unica di contrasto alla povertà.
Il legislatore ha quindi adottato il c.d. REI (Reddito di inclusione): esso si sostanzia in una ‹‹misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà›› (art. 2, comma2).
In linea generale, il REI prevede un sostegno economico (fino a un massimo di circa 485 euro mensili, per le famiglie più numerose) che varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base. Il beneficio verrà concesso dall’INPS che, con una propria Circolare, renderà disponibili il modulo di domanda e le ulteriori istruzioni operative.
LIMITI ALL’AUTONOMIA DEI DIRIGENTI
0 Commenti-da adminIl TAR Campania con sentenza 30 agosto 2017 n. 1368 si è pronunciato sulla legittimità della determinazione in forza della quale una ASL ha disposto la consegna di tesserini magnetici segnatempo anche agli avvocati-dirigenti dell’Azienda, ribadendo l’obbligo di relativa marcatura finalizzata al controllo sull’osservanza dell’orario di lavoro, pena l’adozione di misure disciplinari.
Le prerogative di autonomia ed indipendenza, spiega il TAR, nei termini riconosciuti dalla legge di ordinamento professionale agli avvocati degli enti pubblici, non sono lese da ordini di servizio riconducibili alla verifica funzionale del rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza nei confronti della persona giuridica pubblica datrice di lavoro.
Pluralità di fatti e giusta causa di recesso
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 25762 del 30 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in tema di giusta causa di recesso, sostenendo che “qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l’infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento”
Amianto e neoplasia polmonare
0 Commenti-da adminAMIANTO E NEOPLASIA POLMONARE: LA QUESTIONE DEL NESSO CAUSALE
Si ripropone ancora una volta di fronte alla Suprema Corte la disamina del nesso di causalità fra neoplasia polmonare ed esposizione all’amianto.
Nel caso di specie l’esposizione all’amianto del lavoratore deceduto appare collegata ad eventi esterni (fumo e pleurite tubercolare sofferta dall’età di 16 anni).
La società ricorrente ha sostenuto che non esisteva una diagnosi certa sull’origine della malattia tumorale che aveva colpito il lavoratore e che l’esposizione ad amianto nell’attività lavorativa non era idonea di per se stessa a determinare l’evento.
Mancava per il datore ricorrente il raggiungimento della soglia di esposizione dotato di sufficienza causale (pari a 25 fibre/anno).
A fronte di un nesso causale disturbato da fattori endogeni, la Corte dispone che “La colpevolezza attiene invece al giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento in ragione delle conoscenze di un imprenditore di media diligenza del settore’’. Ritiene inoltre la Corte che a fronte di leggi scientifiche che non consentono un’assoluta certezza del nesso di causalità, la regola da applicare sia la preponderanza dell’evidenza.
Smart working: la circolare Inail
0 Commenti-da adminLa Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 fornisce alcune indicazioni in tema di smart working.
Il testo del provvedimento definisce, in particolare, gli aspetti inerenti gli obblighi assicurativi, la retribuzione imponibile, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, legge 22 maggio 2017, n. 81, l’accordo per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità “agile” e le sue modifiche formeranno oggetto di specifica comunicazione; a tal fine, a partire dal 15 novembre 2017, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione del suddetto accordo.
Le visite fiscali per i dipendenti pubblici
0 Commenti-da adminCon un messaggio del 9 agosto 2017, l’INPS ha stabilito le linee guida per l’applicazione della nuova disciplina in tema di istituzione del Polo Unico per le visite fiscali operante anche per i dipendenti pubblici.
È stata disposta inoltre una previsione che parifica il dipendente pubblico al dipendente di un datore privato; in caso di assenza presso il proprio domicilio, il lavoratore sarà sottoposto ad una visita ambulatoriale.