La Scuola Superiore Sant’Anna e Ti Forma con il patrocinio di Utilitalia e di Confservizi Cispel Toscana, hanno organizzato la QUINTA edizione del Corso di Alta Formazione “Il diritto del lavoro in trasformazione” che si terrà a Firenze, presso la sede di Ti Forma, a partire dal prossimo venerdì 2 marzo.
Il percorso formativo intende sviluppare ed approfondire il dibattito scientifico e professionale sui temi attuali posti dalle recenti riforme del mercato del lavoro ricondotte al c.d. Jobs Act.
L’obiettivo è, dunque, rivolgere lo sguardo alle profonde trasformazioni del lavoro, dimostrando attenzione alle ricadute nel diritto vivente e al dialogo fra dottrina e giurisprudenza nella ricerca di un delicato equilibrio fra diritti fondamentali della persona che lavora ed esigenze organizzative dell’impresa.
Il corso è rivolto a tutti coloro che ricoprono incarichi con funzione direttiva o di alta responsabilità nelle aree delle risorse umane e delle relazioni sindacali presso imprese private e a partecipazione pubblica, in particolare quelle che erogano servizi pubblici locali, pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. E’, inoltre, rivolto ad avvocati, consulenti del lavoro e commercialisti.
il termine ultimo per iscriversi è fissato per il giovedì 22 febbraio.
Nei prossimi giorni saranno disponibili, sul sito della Scuola Sant’Anna, tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione on line al corso, nella sezione dedicata ai corsi di alta formazione.
Ecco il programma del corso
Il costo medio orario nei servizi ambientali
/in NormativaCon decreto direttoriale n. 70/2017 del 1° agosto 2017 è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali del settore privato con decorrenza dai mesi di gennaio, febbraio, aprile e dicembre 2017, da gennaio e ottobre 2018, nonché da gennaio e marzo 2019.
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Al via il corso di alta formazione in diritto del lavoro
/in News ed EventiLa Scuola Superiore Sant’Anna e Ti Forma con il patrocinio di Utilitalia e di Confservizi Cispel Toscana, hanno organizzato la QUINTA edizione del Corso di Alta Formazione “Il diritto del lavoro in trasformazione” che si terrà a Firenze, presso la sede di Ti Forma, a partire dal prossimo venerdì 2 marzo.
Il percorso formativo intende sviluppare ed approfondire il dibattito scientifico e professionale sui temi attuali posti dalle recenti riforme del mercato del lavoro ricondotte al c.d. Jobs Act.
L’obiettivo è, dunque, rivolgere lo sguardo alle profonde trasformazioni del lavoro, dimostrando attenzione alle ricadute nel diritto vivente e al dialogo fra dottrina e giurisprudenza nella ricerca di un delicato equilibrio fra diritti fondamentali della persona che lavora ed esigenze organizzative dell’impresa.
Il corso è rivolto a tutti coloro che ricoprono incarichi con funzione direttiva o di alta responsabilità nelle aree delle risorse umane e delle relazioni sindacali presso imprese private e a partecipazione pubblica, in particolare quelle che erogano servizi pubblici locali, pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. E’, inoltre, rivolto ad avvocati, consulenti del lavoro e commercialisti.
il termine ultimo per iscriversi è fissato per il giovedì 22 febbraio.
Nei prossimi giorni saranno disponibili, sul sito della Scuola Sant’Anna, tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione on line al corso, nella sezione dedicata ai corsi di alta formazione.
Ecco il programma del corso
Potere disciplinare e lavoro subordinato
/in GiurisprudenzaIn tema di accertamento dei presupposti della subordinazione, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23846 del 2017 ha precisato che “l’assenza di un potere disciplinare non può, di per sé, comportare la negazione del vincolo di subordinazione”.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ravvisato la sussistenza del potere disciplinare “nell’esistenza di un codice di comportamento preventivo e nell’attribuzione del potere di indurne l’applicazione in capo al datore, pur entro i limiti fisiologici di prestazioni standardizzate soggette a continui controlli e diretti interventi di correzione che lasciano uno spazio minore all’esplicazione del potere disciplinare datoriale così come è inteso comunemente”.
Somministrazione di lavoro e p.a.
/in GiurisprudenzaResponsabilità solidale della p.a. e somministrazione di lavoro
Con il ricorso depositato il 21.7.2014 l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino citava in giudizio l’INAIL, l’INPS e l’Agenzia per il lavoro somministratrice chiedendo al Tribunale di Frosinone di accertare e dichiarare che la ricorrente “nulla deve in relazione ai titoli contenuti nel verbale di accertamento reso dall’ INPS e dall’INAIL, (…) verbale nel quale era stata affermata una responsabilità solidale dell’Istituto San Martino, ex art. 23 d. lgs n. 276/2003, rispetto alle omissioni contributive poste in essere dall’Agenzia del Lavoro in relazione alla posizione di personale avviato a rendere prestazioni lavorative presso l’Istituto ricorrente con contratti di lavoro somministrato.”
Nel caso di specie, in un periodo di “blocco delle assunzioni”, l’Azienda Ospedaliera stipulava un contratto di somministrazione con l’Agenzia per il lavoro, la quale però inquadrava i lavoratori utilizzati dall’ospedale con contratto di apprendistato al fine di ottenere una riduzione del costo contributivo.
Sul presupposto che lo stesso d.lgs n. 276/2003, art. 1, attuando quanto già disposto nella legge delega n. 30/2003, all’art. 6, dispone: “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”; il Giudice del Tribunale di Frosinone con sentenza n. 1053/2017 afferma quanto segue:
“Orbene, osserva il Giudicante che queste considerazioni possono essere utilizzate per affermare l’inapplicabilità alla pubblica amministrazione anche della responsabilità solidale prevista dal d.lgs n. 276/2003, art. 23, ovvero della norma invocata dagli Istituti resistenti nel presente giudizio. (…)”.
Distacco europeo e dumping sociale
/in NormativaIL DISTACCO EUROPEO: NUOVI ORIZZONTI DI CONTRASTO AL DUMPING SOCIALE.
L’istituto del distacco europeo, disciplinato dalla Direttiva 96/71/ CE del 16 dicembre 1996, è stato oggetto, fin dal momento della sua approvazione, di numerose critiche concernenti il mancato rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea.
La direttiva è stata di recente definita dal Presidente francese, che ne ha auspicato una modifica entro il prossimo mese di ottobre, un «tradimento» dello spirito europeo.
Ai lavoratori distaccati, infatti, si applicano le previsioni di salario minimo del Paese in cui si svolge la missione, ma non le disposizioni concernenti contributi sociali e previdenziali. Ne deriva, come Macron ha sottolineato, una concorrenza sleale in Paesi più ricchi come Francia e Austria, che godono di manodopera al ribasso provenienti da Paesi con salari più bassi.
«Il mercato unico europeo e la libertà di movimento dei lavoratori – ha sottolineato il presidente francese – non hanno lo scopo di creare una corsa al ribasso in termini di diritti sociali: è questo che alimenta nei nostri Paesi il populismo e erode la fiducia nel progetto europeo».
La questione posta è evidentemente di enorme complessità ove si consideri che la disciplina vigente, se da un lato determina delicati interrogativi sulle esigenze di protezione del lavoro, dall’altro espone gli operatori a complicazioni burocratiche di difficile superamento.
Responsabilità solidale e subfornitura
/in GiurisprudenzaCon la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, la Corte Costituzionale ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276 del 2003 anche alle ipotesi di responsabilità solidale nei contratti di subfornitura, statuendo che “il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.”.
La Consulta ha rilevato che “la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.