Circ. INPS, 5.7.2017, n. 106 – Regime sanzionatorio
In data 5 luglio 2017, l’INPS ha emesso una circolare al fine di ricostruire il quadro normativo attuale in materia di omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e loro tardiva presentazione.
Le disposizioni di riferimento sono quelle contenute ai commi 8 e 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000: in particolare, il comma 8 definisce, alle lettere a) e b), gli effetti connessi al comportamento dei soggetti che, in relazione alla specifica normativa che regola l’adempimento alle Gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS, “non provvedono mensilmente o periodicamente ovvero provvedono in misura inferiore a quella dovuta per legge” al pagamento dei contributi.
Di seguito, si riporta il testo del comma 8 della citata disposizione:
“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Fondo di solidarietà per gli studi professionali
0 Commenti-da adminIl 3 ottobre 2017 è stato raggiunto l’accordo tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore, Filcams, Fisascat e Uiltucs, per l’istituzione del Fondo di Solidarietà per il settore delle attività professionali.
Il fondo di solidarietà in questione dovrà ottenere il vaglio del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, tramite decreto che ex art. 26, c. 2, d.lgs n. 148/2015, dovrebbe essere adottato entro 90 giorni.
Nella fase di avvio, il fondo coprirà gli studi professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti, allargando, quindi, il perimetro di soggetti coinvolti dall’articolo 26, c. 7, del d. lgs n. 148/2015, in attuazione della l. n. 183/2014, il quale prevede l’obbligo di istituzione dei fondi di solidarietà solo in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Il citato art. 26 enuclea le finalità che i fondi di solidarietà bilaterali si propongono di raggiungere in questi termini: “assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo”.
Smart working: nuove sfide
0 Commenti-da adminLo smart working, regolato dalla legge 81/2017, consente ai dipendenti di svolgere la propria attività fuori dai locali aziendali, compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative.
Un’opportunità che amplia le possibilità per i lavoratori di gestire al meglio il loro tempo, ma che presenta molti punti critici.
Da un lato per il datore di lavoro diviene particolarmente complesso esercitare il potere di controllo dell’attività effettivamente svolta dal dipendente e, dall’altro, il dipendente, mediante gli strumenti tecnologici (es: smartphone, computer, tablet, navigatore satellitare) può essere soggetto a penetranti controlli: vi è in questa dicotomia il rischio di contraddizioni che richiedono un nuovo equilibrio ed una nuova lettura dei diritti e degli obblighi nel rapporto di lavoro.
Lo studio della nuova disciplina deve essere approfondito sotto molteplici aspetti ed è auspicabile elaborare un modello di accordo che, come previsto dalla legge, deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e il dipendente, prima dell’avvio dello smart working.
Con un simile accordo può essere disciplinato lo svolgimento dell’attività fuori dai locali aziendali, “anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore”. Devono essere anche individuati i tempi di riposo e il “diritto alla disconnessione”.
Il modello di accordo deve rappresentare il punto di equilibrio tra i diritti e gli interessi del datore di lavoro e quelli dei dipendenti.
Il sostegno per l’inclusione attiva
0 Commenti-da adminCon la circolare n. 134/2017 del 5 ottobre 2017 l’INPS ha definito le modalità con cui gli enti territoriali potranno procedere ad integrare la misura di sostegno per l’inclusione attiva (cd. Sia) secondo quanto già previsto dal decreto del ministero del Lavoro del 26 maggio 2016.
L’art. 1, lettera a) del citato decreto ministeriale definisce il “Sia” come “misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale”; tramite l’erogazione di una somma massima di 400 euro alle famiglie con requisiti concernenti la condizione economica individuati all’art. 4 del decreto ministeriale in oggetto e che presentino nel nucleo familiare almeno un minorenne, un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza.
I destinatari della misura integrativa del “Sia”, oggetto della circolare INPS, sono, invece, individuati dalla singola Regione, la quale può estendere la platea dei destinatari rispetto al Sia ordinario.
Il beneficio economico integrativo viene concesso dalla Regione, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario e all’esito della trasmissione di informazioni da parte dell’Istituto, previa verifica dei criteri di accesso alla prestazione a livello regionale.
La domanda per l’accesso al suddetto beneficio economico va presentata ai Comuni territorialmente competenti, tramite la compilazione dello stesso modello usato per il “Sia”.
Il contratto a tutele crescenti alla Consulta
0 Commenti-da adminTribunale di Roma, Ord. 26 luglio 2017.
Con Ordinanza del 26 luglio 2017 il Tribunale del lavoro di Roma ha rimesso alla Corte Costituzionale la disciplina del contratto a tutele crescenti (artt. 2, 4,10 del decreto legislativo 23/2015 e 1, comma 7 della legge delega n. 183/2014) per contrasto con gli articoli 3, 4, 76 e 117 della Costituzione.
Il Tribunale dubita che la disciplina sopra indicata sia in contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 117 e 76 della Costituzione
Sul piano del diritto sovranazionale il Tribunale osserva che la normativa esaminata non sembra conforme: all’art. 30 della Carta di Nizza, alla Convenzione ILO n. 158/1982 sui licenziamenti, all’art. 24 della Carta Sociale europea.
INPS: Omissione e infedeltà delle denunce obbligatorie
0 Commenti-da adminCirc. INPS, 5.7.2017, n. 106 – Regime sanzionatorio
In data 5 luglio 2017, l’INPS ha emesso una circolare al fine di ricostruire il quadro normativo attuale in materia di omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e loro tardiva presentazione.
Le disposizioni di riferimento sono quelle contenute ai commi 8 e 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000: in particolare, il comma 8 definisce, alle lettere a) e b), gli effetti connessi al comportamento dei soggetti che, in relazione alla specifica normativa che regola l’adempimento alle Gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS, “non provvedono mensilmente o periodicamente ovvero provvedono in misura inferiore a quella dovuta per legge” al pagamento dei contributi.
Di seguito, si riporta il testo del comma 8 della citata disposizione:
“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Il potere di indizione dell’assemblea sindacale
0 Commenti-da adminCass., Sez. Un., 6.6.2017, n. 13978 – Il potere di indizione dell’assemblea sindacale
Con una pronuncia dello scorso 6 giugno, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto sussistente la legittimazione della singola componente della rappresentanza sindacale unitaria ad indire assemblee sindacali ai sensi dell’art. 20 stat. lav.
In giurisprudenza, sul punto, erano presenti orientamenti contrastanti.
Secondo una prima ricostruzione, la Corte aveva affermato la natura di organo collegiale della r.s.u. – che delibera a maggioranza – escludendo, pertanto, che la singola componente potesse esercitare il potere di indizione dell’assemblea (Cass., n. 2885/2002). Accanto a quest’ultima, coesisteva la tesi di segno contrario, in base alla quale il diritto di assemblea poteva essere riconosciuto anche a ciascun componente della r.s.u., purché eletto nelle liste di un sindacato munito di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 stat. lav. (Cass., n. 15437/2014).
Le Sezioni Unite si sono pronunciate con una decisione in linea con quest’ultimo orientamento, motivando le proprie ragioni facendo aggio su quanto disposto dagli artt. 19 e 20 stat. lav. (il quale, si ricorda, prevede espressamente che le riunioni possano essere “indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva”), nonché sull’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.