La Corte di cassazione con l’ordinanza 21261 del 13 settembre 2017 afferma che nel pubblico impiego l’utilizzo del lavoratore per mansioni che rientrano nella medesima categoria, non costituisce un’ipotesi di demansionamento.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, aveva riconosciuto che non era stata utilizzata pienamente la professionalità del lavoratore.
Configurando un’ipotesi di “sostanziale demansionamento” del dipendente, il giudice di primo grado e poi la Corte d’appello, ritenevano sussistente il conseguente danno biologico e disponevano la reintegrazione del lavoratore in mansioni equivalenti e il risarcimento del danno.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso del datore di lavoro e cassano con rinvio la sentenza impugnata, precisando che il lavoratore ha il diritto ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle considerate equivalenti, in relazione alla classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.
La Corte chiarisce che l’art. 52, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 165/2001 dispone che nel pubblico impiego vige un “concetto di equivalenza “formale”, ancorato ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA”.
Subordinazione e continuità giornaliera
/in GiurisprudenzaCon ordinanza n. 23056 depositata il 3 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’ Appello di Roma che aveva escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro caratterizzato da occasionalità.
Nel caso di specie, una lavoratrice con mansione di cameriera presso un hotel chiedeva alla società datrice di lavoro il riconoscimento del lavoro subordinato per l’attività svolta.
Mentre il Tribunale valutava fondate le ragioni della lavoratrice, la Corte d’Appello riformava la sentenza. In particolare, la Corte territoriale riteneva che le testimonianze rese dalle colleghe non fossero sufficienti a dimostrare la continuità del rapporto di lavoro e inidonee ad inficiare la tesi difensiva della società secondo cui il rapporto sarebbe stato caratterizzato da occasionalità.
La Suprema Corte ha invece precisato quanto segue:
“L’elemento della continuità non è indispensabile per caratterizzare la natura subordinata del rapporto, potendo le parti concordare una modalità di svolgimento della prestazione che si articoli secondo le richieste o le disponibilità di ciascuna di esse, come previsto nella fattispecie del contratto di lavoro cd. a chiamata o intermittente, o anche di part – time verticale”.
A fronte di una domanda promossa dal lavoratore volta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro non vale, quindi, ad escludere la subordinazione la circostanza che non sia stata provata la continuità giornaliera della prestazione lavorativa.
Pubblico impiego e demansionamento
/in GiurisprudenzaLa Corte di cassazione con l’ordinanza 21261 del 13 settembre 2017 afferma che nel pubblico impiego l’utilizzo del lavoratore per mansioni che rientrano nella medesima categoria, non costituisce un’ipotesi di demansionamento.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, aveva riconosciuto che non era stata utilizzata pienamente la professionalità del lavoratore.
Configurando un’ipotesi di “sostanziale demansionamento” del dipendente, il giudice di primo grado e poi la Corte d’appello, ritenevano sussistente il conseguente danno biologico e disponevano la reintegrazione del lavoratore in mansioni equivalenti e il risarcimento del danno.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso del datore di lavoro e cassano con rinvio la sentenza impugnata, precisando che il lavoratore ha il diritto ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle considerate equivalenti, in relazione alla classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.
La Corte chiarisce che l’art. 52, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 165/2001 dispone che nel pubblico impiego vige un “concetto di equivalenza “formale”, ancorato ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA”.
Contributo di maternità per il 2017
/in PrassiCon nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007445/ING-L-158 del 20 giugno 2017 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 23243/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 13 aprile 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2017, in misura pari a € 49,00 pro-capite.
Demansionamento e autotutela
/in GiurisprudenzaCon la sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore, assentatosi dal posto di lavoro per un periodo superiore a quattro giorni in segno di protesta contro il demansionamento messo in atto dal datore di lavoro.
Un consolidato orientamento della Cassazione “ritiene legittimo, nel contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1460 cod.civ., il rifiuto da parte del lavoratore di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettantegli”.
Il Supremo Collegio ribadisce che in questi casi il rifiuto debba essere “proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede”.
Delibera di esclusione del socio e licenziamento orale
/in GiurisprudenzaDelibera di esclusione del socio e licenziamento orale
Con la sentenza n. 1816 del 5 settembre 2017, il Tribunale di Milano ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato alla lavoratrice, socia di cooperativa, per difetto di forma scritta, condannando la società alla reintegrazione della lavoratrice ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 23/2015.
Nel caso di specie, la cooperativa non aveva assolto l’onere di provare l’adozione della delibera di esclusione della ricorrente dalla compagine sociale e aveva altresì omesso di provare l’avvenuta comunicazione del provvedimento all’interessata.
Fondo di solidarietà per gli studi professionali
/in Contrattazione collettiva, NormativaIl 3 ottobre 2017 è stato raggiunto l’accordo tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore, Filcams, Fisascat e Uiltucs, per l’istituzione del Fondo di Solidarietà per il settore delle attività professionali.
Il fondo di solidarietà in questione dovrà ottenere il vaglio del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, tramite decreto che ex art. 26, c. 2, d.lgs n. 148/2015, dovrebbe essere adottato entro 90 giorni.
Nella fase di avvio, il fondo coprirà gli studi professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti, allargando, quindi, il perimetro di soggetti coinvolti dall’articolo 26, c. 7, del d. lgs n. 148/2015, in attuazione della l. n. 183/2014, il quale prevede l’obbligo di istituzione dei fondi di solidarietà solo in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Il citato art. 26 enuclea le finalità che i fondi di solidarietà bilaterali si propongono di raggiungere in questi termini: “assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo”.