Di seguito, una sintesi dello stato della riforma della pubblica amministrazione
Riforma della pubblica amministrazione – il Consiglio dei Ministri approva, in esame preliminare, cinque decreti legislativi
In data 23 febbraio 2017, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi attuativi della riforma della pubblica amministrazione.
In particolare, è stato adottato un Testo Unico del pubblico impiego; quest’ultimo introduce un “Piano triennale dei fabbisogni” che porterà al progressivo superamento della c.d. “dotazione organica”.
Il Testo Unico stabilisce a regime il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione; inoltre sono state previste specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti. Sono state altresì introdotte nuove norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, nonché disposizioni in materia di concorsi, e, infine, in materia di integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità.
È stato altresì approvato un decreto legislativo sulla valutazione della performance dei dipendenti pubblici; tale provvedimento persegue l’obiettivo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza della pubbliche amministrazioni.
Infine, sono stati approvati i decreti legislativi inerenti al corpo dei vigili del fuoco, alle forze di polizia, e al documento unico di proprietà degli autoveicoli.
Riforma delle pubblica amministrazione e delle società partecipate: i due decreti legislativi approvati, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri, in data 17 febbraio 2017, ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della PA (l. n. 124/2015) e al TU in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016).
In particolare, il primo decreto legislativo apporta modifiche all’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, in materia di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.
A tal proposito, occorre rilevare che è stato previsto un termine più esteso per l’esercizio dell’azione di risarcimento per i danni di immagine cagionati alla Pubblica Amministrazione dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento; la denuncia al pm e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti dovrà avvenire entro venti giorni – e non più entro quindici giorni – dall’avvio del procedimento disciplinare. Inoltre, la Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presupposti, entro centocinquanta giorni – non più centoventi – dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per i danni di immagine cagionati alla PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. Quest’ultima previsione è volta a separare nettamente il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che, si ricorda, si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) dal conseguente procedimento per danni di immagine alla p.a. (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei Conti).
Si prevede altresì l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dall’adozione degli stessi.
Il secondo decreto legislativo approvato in via preliminare, invece, concerne la riforma delle società a partecipazione pubblica.
Tra le principali novità, si ricordano le seguenti:
a) L’attività di autoproduzione di beni e servizi può essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, le università potranno costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
b) Nel caso di partecipazioni regionali, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato dal Presidente della Regione, adottato in ragione di precise finalità pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
c) È stata prevista l’intesa in Conferenza unificata per il decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alla determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico. L’intesa è prevista altresì per il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che definirà gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico – nel caso di società controllate da regione o da enti locali. Infine, l’intesa in Conferenza unificata deve essere acquisita per l’adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;
d) Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto; parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico devono effettuare una ricognizione del personale in servizio, per l’individuazione delle eccedenze. Infine, il termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria è fissato al 31 luglio 2017.
Per entrambi i decreti legislativi dovranno essere acquisiti sia l’intesa della Conferenza Unificata che i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
Trasferimento del lavoratore e legge n. 104/1992
/in GiurisprudenzaCass., sez. lav., 19.5.2017, n. 12729 – Trasferimento del lavoratore che fruisce della l. n. 104/1992
Con la sentenza n. 12729/2017, la Suprema Corte ha affermato la legittimità del trasferimento del dipendente che fruisce dei permessi di cui alla l. n. 104/1992 per assistere un familiare disabile, nel caso in cui sia accertata la soppressione del posto di lavoro per giustificate ragioni organizzative.
Secondo la Corte, “la disposizione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave”. Tuttavia, nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso della dipendente, ritenendo che la Corte di Appello, pur avendo tenuto conto della situazione personale, avesse correttamente accertato il venir meno del posto in cui la lavoratrice era in precedenza assegnata, per sussistenti ed effettive esigenze aziendali.
Garanzia giovani: il rapporto Anpal
/in PrassiRapporto ANPAL – I dati relativi alla Garanzia Giovani al 31 dicembre 2016
In data 3 maggio 2017, è stato pubblicato, sul sito dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, un rapporto che presenta “i dati al 31 dicembre 2016 relativi agli interventi finanziari della Garanzia Giovani e rivolti ai 15-29enni che non lavorano, non studiano e non si formano (NEET)”.
Il NEET, si ricorda, è un bonus occupazione, che premia con sconti contributivi i datori di lavoro che assumono giovani tra i sedici e i ventinove anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non studiano e non lavorano.
Detto rapporto contiene informazioni sulla partecipazione al programma, sui servizi e le politiche attive offerte ai giovani, in particolare sull’inserimento lavorativo di questi ultimi, e contiene un focus sul bonus occupazionale, con un allegato statistico contenente i dati di attuazione.
La geolocalizzazione dei veicoli aziendali
/in PrassiNewsletter del Garante della privacy n. 427 del 21 aprile 2017 – La geolocalizzazione dei veicoli aziendali
Nella Newsletter n. 427 del 21 aprile 2017 pubblicata sul sito ufficiale del Garante della privacy, l’Autorità ha ricordato i propri orientamenti in materia di geolocalizzazione, richiamando una propria decisione, resa nel provvedimento n. 138/2017.
A seguito di una richiesta di verifica preliminare presentata da una compagnia che offre servizi idrici e assistenza, il Garante ha esaminato il tema della localizzazione dei veicoli utilizzati dai dipendenti; nel caso di specie, la società aveva intenzione di installare un GPS su tali mezzi, al fine di ottimizzare le richieste di intervento o delle emergenze, di innalzare le condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, di gestire incidenti stradali e di tutelare il patrimonio aziendale.
Il Garante della privacy ha riconosciuto la liceità delle finalità perseguite dalla parte datoriale; tuttavia ha rimarcato la necessità di un previo accordo sindacale, o, in mancanza, di un’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 1, stat. lav.
In ogni caso, il Garante esclude che sia consentito, alla società, monitorare i tracciati percorsi dai lavoratori, salva la possibilità di trattare i dati in forma anonima o in forma aggregata per finalità statistiche e di programmazione del lavoro.
Sarà altresì necessario che la società provveda a trasmettere ai propri dipendenti un’informativa ex art. 4, comma 3, stat. lav. sulle modalità d’uso e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, nonché a inviare la relativa notificazione al Garante.
Il bonus asilo nido
/in NormativaPubblicato in G.U. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.2.2017 – Bonus asilo nido
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 18 aprile u.s., il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce, per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2016, un bonus asilo nido.
Tale decreto stabilisce altresì un buono per l’assistenza domiciliare in favore dei bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche .
Si ricorda, in particolare, che il genitore richiedente deve essere residente in Italia; quest’ultimo dev’essere, inoltre, cittadino italiano, oppure di uno Stato membro UE.
Il cittadino extracomunitario, invece, per poter fruire del contributo, dovrà essere in possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Il beneficio consiste in un buono annuo pari a 1.000 euro, parametrato su undici mensilità.
In particolare, il contributo per la frequenza dell’asilo nido è erogato, con cadenza mensile, dall’INPS, “fino a concorrenza dell’importo massimo della quota mensile”, dietro presentazione, da parte del genitore richiedente, della documentazione attestante “l’avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l’asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto”. Invece, per quanto concerne il buono “per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche”, detto contributo sarà corrisposto al genitore richiedente dietro la presentazione di quest’ultimo di un’attestazione, rilasciata dal pediatra, che certifichi l’impossibilità per il minore di frequentare l’asilo nido in ragione del proprio stato di malattia.
Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche: Pisa, 21.4.17
/in News ed EventiCorso di Alta Formazione in Diritto Del Lavoro
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Venerdì 21 aprile 2017
ore 10:00-14:00
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Piazza Martiri della Libertà, 33, Pisa
Il rapporto di lavoro nelle società a partecipazione pubblica
Relazioni
Dr. Aldolfo Spaziani
Senior Advisor Utilitalia
Dr. Paola Giuliani
Direttore Area Lavoro e Relazioni Industriali, Utilitalia
Introduce e coordina
Prof. Avv. Pasqualino Albi
Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Pisa
Il modulo può essere seguito in videoconferenza da Firenze, via Paisiello, 8, sede di Ti Forma.
Per iscriversi
Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Cristina Bartolini – Scuola Superiore Sant’Anna – c.bartolini@santannapisa.it – tel. 050/882659
Veronica Maestrini – Ti Forma – vmaestrini@tiforma.it – tel. 055/210755 (tasto 2)
Riforma della PA: a che punto siamo?
/in NormativaDi seguito, una sintesi dello stato della riforma della pubblica amministrazione
Riforma della pubblica amministrazione – il Consiglio dei Ministri approva, in esame preliminare, cinque decreti legislativi
In data 23 febbraio 2017, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi attuativi della riforma della pubblica amministrazione.
In particolare, è stato adottato un Testo Unico del pubblico impiego; quest’ultimo introduce un “Piano triennale dei fabbisogni” che porterà al progressivo superamento della c.d. “dotazione organica”.
Il Testo Unico stabilisce a regime il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione; inoltre sono state previste specifiche procedure per l’assunzione a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti. Sono state altresì introdotte nuove norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, nonché disposizioni in materia di concorsi, e, infine, in materia di integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità.
È stato altresì approvato un decreto legislativo sulla valutazione della performance dei dipendenti pubblici; tale provvedimento persegue l’obiettivo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l’efficienza e la trasparenza della pubbliche amministrazioni.
Infine, sono stati approvati i decreti legislativi inerenti al corpo dei vigili del fuoco, alle forze di polizia, e al documento unico di proprietà degli autoveicoli.
Riforma delle pubblica amministrazione e delle società partecipate: i due decreti legislativi approvati, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri, in data 17 febbraio 2017, ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della PA (l. n. 124/2015) e al TU in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016).
In particolare, il primo decreto legislativo apporta modifiche all’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, in materia di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.
A tal proposito, occorre rilevare che è stato previsto un termine più esteso per l’esercizio dell’azione di risarcimento per i danni di immagine cagionati alla Pubblica Amministrazione dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento; la denuncia al pm e la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti dovrà avvenire entro venti giorni – e non più entro quindici giorni – dall’avvio del procedimento disciplinare. Inoltre, la Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presupposti, entro centocinquanta giorni – non più centoventi – dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per i danni di immagine cagionati alla PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. Quest’ultima previsione è volta a separare nettamente il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che, si ricorda, si svolge presso l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) dal conseguente procedimento per danni di immagine alla p.a. (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei Conti).
Si prevede altresì l’obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all’Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dall’adozione degli stessi.
Il secondo decreto legislativo approvato in via preliminare, invece, concerne la riforma delle società a partecipazione pubblica.
Tra le principali novità, si ricordano le seguenti:
a) L’attività di autoproduzione di beni e servizi può essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, le università potranno costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
b) Nel caso di partecipazioni regionali, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato dal Presidente della Regione, adottato in ragione di precise finalità pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
c) È stata prevista l’intesa in Conferenza unificata per il decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alla determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico. L’intesa è prevista altresì per il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che definirà gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico – nel caso di società controllate da regione o da enti locali. Infine, l’intesa in Conferenza unificata deve essere acquisita per l’adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;
d) Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto; parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico devono effettuare una ricognizione del personale in servizio, per l’individuazione delle eccedenze. Infine, il termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria è fissato al 31 luglio 2017.
Per entrambi i decreti legislativi dovranno essere acquisiti sia l’intesa della Conferenza Unificata che i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.