Corte Cost. sez. VI, 25 novembre 2016 n. 251– l’incostituzionalità della l. n. 124/2015 (la cd. legge Madia)
La Corte Costituzionale ha parzialmente accolto la censura di costituzionalità mossa dalla regione Veneto contro la legge delega n. 124/2015, sulla riforma delle pubbliche amministrazioni.
La problematicità della legge Madia riguardava la procedura predisposta per l’approvazione dei decreti legislativi: essa, infatti, richiedeva una proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (art. 11, comma 1, lett. a,b, num.2, lett. c, num .1 e 2, lett. e, f, g, h, i, m, n, o, p, q, comma 2. della l. n. 124/2015, inerente la disciplina della dirigenza pubblica).
Secondo quanto previsto dalla Consulta, in caso di materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, è necessario che il legislatore, in ossequio al principio di leale collaborazione, preveda adeguati strumenti atti a coinvolgere le Regioni o gli altri enti locali interessati.
Il rispetto del vincolo procedurale – ossia la necessaria intesa da raggiungere in sede di Conferenza – è necessario anche qualora la normativa statale debba essere attuata mediante decreti legislativi.
La censura operata dalla Corte Costituzionale è estesa a ogni altra norma della legge Madia che disciplina una forma di raccordo diversa dall’intesa, nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.
In particolare, le norme parzialmente incostituzionali sono le seguenti:
– l’art. 17, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, l, m, o, q, r, s e t, inerente al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge;
– l’art. 18, lett. a, b, c, e, i, l e m, num. da 1 a 7, in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, in combinato disposto con il già ricordato art. 16, commi 1 e 4;
– l’art. 19, lett. b, c, d, g, h, l, m, n, o, p, s, t, u, sulla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4.
Si tenga presente che l’art. 16, ai commi citati, regola la procedura ritenuta costituzionalmente illegittima per le materie di competenza concorrente.
In seguito alla sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, sussiste il rischio che la stessa sorte della legge delega spetti anche ai relativi decreti legislativi; per evitare tale conseguenza, tuttavia, è possibile che il Governo decida di adottare al più presto i decreti correttivi, conformandosi alle statuizioni della Corte.
Tra i decreti legislativi a rischio, vi è indubbiamente il n. 116/2016, in vigore dallo scorso 13 luglio: esso prevede una disciplina molto stringente in materia di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.
Chiaramente, la circostanza che la legge delega sia stata dichiarata parzialmente incostituzionale potrebbe essere rilevante in sede di contenzioso, in particolar modo nel caso in cui venga impugnato un licenziamento disciplinare secondo la disciplina del d.lgs. n. 116/2016.
Anche il d.lgs. n. 175/2016 (il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sembra soggetto a rischio di tenuta per effetto del potenziale contenzioso, rendendo probabilmente opportuna l’esigenza di un intervento correttivo.
Il distacco transnazionale
0 Commenti-da adminCircolare INL n.1/2017 – Distacco transnazionale
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 9 gennaio 2017, ha emesso una circolare al fine di rendere alcuni chiarimenti sul d.lgs. n. 136/2016, in materia di distacco transazionale dei lavoratori.
Rammentiamo che tale disciplina si applica alle imprese – con sede in un altro Stato membro UE – che distaccano uno o più lavoratori in Italia.
Il CCNL Fiseassoambiente
0 Commenti-da adminRinnovato il CCNL Fiseassoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali
In data 6 dicembre 2016, Fiseassoambiente e le organizzazioni di categoria di CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto il nuovo CCNL di settore.
L’accordo rinnova il CCNL del 21 marzo 2012 per il triennio che decorre a partire dal 1° luglio 2016 fino al 30 giugno 2019; salvo diverse decorrenze previste per specifici istituti contrattuali, le disposizioni del CCNL per i dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali entrano in vigore dalla data della sua stipulazione.
Tra le principali novità, vi è l’art. 27 del CCNL in esame, sugli aumenti delle retribuzioni base mensili; lo stipendio base, a regime, è aumentato di 70 euro.
È’ stato peraltro previsto un livello salariale di ingresso per i lavoratori, con la finalità di contrastare il fenomeno del dumping derivante dall’applicazione impropria di altri contratti collettivi in tale settore.
Inoltre, con riferimento alla disciplina dell’avvicendamento delle imprese nella gestione dell’appalto o dell’affidamento dei servizi, vi è una particolare previsione all’art. 6 di tale CCNL: in caso di scadenza del contratto di appalto o di affidamento, ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l’impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente a tale appalto o affidamento è risolto – con la corresponsione di quanto dovuto al personale per effetto di tale risoluzione – salvo che vi sia un diverso accordo tra le parti.
Obblighi in tema di trattamento di disoccupazione
0 Commenti-da admin1) Circolare INPS n. 224/2016 – sanzioni ai percettori di indennità di disoccupazione, in caso di violazione della disciplina sulle politiche attive
L’INPS, con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, fornisce le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito della violazione degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva, previsti a carico dei percettori di AspI, miniAspI, NASpI, DISCOLL, Moblità e ASDI.
Tali istruzioni tengono conto anche della novella legislativa costituita dal d.lgs. n. 185/2016.
Con la medesima circolare, l’INPS fornisce altresì chiarimenti applicativi inerenti alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 185/2016, sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali.
Secondo la presente circolare, in virtù di quanto previsto dell’art. 20 del d.lgs. n. 150/2015, i lavoratori disoccupati devono recarsi presso il Centro per l’Impiego per la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato.
Sottoscrivendo tale patto, il lavoratore disoccupato deve rendersi disponibile a:
a) partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
b) partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, ovvero a ogni altra iniziativa di politica attiva o attivazione;
c) accettare congrue offerte di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato non si presenti – senza giustificato motivo – alle convocazioni per la conferma dello stato di disoccupazione e per la stipula del patto di servizio, le sanzioni previste sono pari, nel minimo, a una decurtazione di un quarto di una mensilità; invece, come sanzione più grave, è prevista la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
In caso di mancata partecipazione, ancora una volta in assenza di giustificato motivo, del lavoratore disoccupato a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, ovvero ad attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale, le sanzioni previste sono – a seconda della gravità dell’omissione – la decurtazione di una mensilità o la decadenza dallo stato di disoccupazione.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato non accetti un’offerta di lavoro congrua, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del d.lgs. n. 150/2015, la sanzione applicata è la decadenza dallo stato di disoccupazione.
Trasferimenti intra-societari di dipendenti extra UE
0 Commenti-da adminCondizioni d’ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.
In data 23 dicembre 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo uno schema di decreto legislativo, che modifica il Testo Unico sull’immigrazione, in attuazione della direttiva n. 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.
Con tale decreto legislativo, il Consiglio dei Ministri ha semplificato le procedure di ingresso dei soggetti citati, rispondendo alla necessità di gestire in modo rapido e trasparente la domanda di manager e lavoratori qualificati non comunitari in succursali o filiali di una società multinazionale, con sede al di fuori dell’UE.
Il decreto prevede altresì una disciplina specifica per i lavoratori che possiedono determinati requisiti, relativi alla durata minima del rapporto di lavoro e al possesso di titoli di studio.
La durata massima del trasferimento è fissata in tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati, mentre per i tirocinanti tale limite si abbassa a un anno.
Tra il termine del periodo massimo di trasferimento e la presentazione di una nuova domanda deve intercorrere un periodo di pausa pari a tre mesi.
Il decreto legislativo entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’incostituzionalità della legge Madia
0 Commenti-da adminCorte Cost. sez. VI, 25 novembre 2016 n. 251– l’incostituzionalità della l. n. 124/2015 (la cd. legge Madia)
La Corte Costituzionale ha parzialmente accolto la censura di costituzionalità mossa dalla regione Veneto contro la legge delega n. 124/2015, sulla riforma delle pubbliche amministrazioni.
La problematicità della legge Madia riguardava la procedura predisposta per l’approvazione dei decreti legislativi: essa, infatti, richiedeva una proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (art. 11, comma 1, lett. a,b, num.2, lett. c, num .1 e 2, lett. e, f, g, h, i, m, n, o, p, q, comma 2. della l. n. 124/2015, inerente la disciplina della dirigenza pubblica).
Secondo quanto previsto dalla Consulta, in caso di materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, è necessario che il legislatore, in ossequio al principio di leale collaborazione, preveda adeguati strumenti atti a coinvolgere le Regioni o gli altri enti locali interessati.
Il rispetto del vincolo procedurale – ossia la necessaria intesa da raggiungere in sede di Conferenza – è necessario anche qualora la normativa statale debba essere attuata mediante decreti legislativi.
La censura operata dalla Corte Costituzionale è estesa a ogni altra norma della legge Madia che disciplina una forma di raccordo diversa dall’intesa, nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.
In particolare, le norme parzialmente incostituzionali sono le seguenti:
– l’art. 17, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, l, m, o, q, r, s e t, inerente al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge;
– l’art. 18, lett. a, b, c, e, i, l e m, num. da 1 a 7, in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, in combinato disposto con il già ricordato art. 16, commi 1 e 4;
– l’art. 19, lett. b, c, d, g, h, l, m, n, o, p, s, t, u, sulla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4.
Si tenga presente che l’art. 16, ai commi citati, regola la procedura ritenuta costituzionalmente illegittima per le materie di competenza concorrente.
In seguito alla sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, sussiste il rischio che la stessa sorte della legge delega spetti anche ai relativi decreti legislativi; per evitare tale conseguenza, tuttavia, è possibile che il Governo decida di adottare al più presto i decreti correttivi, conformandosi alle statuizioni della Corte.
Tra i decreti legislativi a rischio, vi è indubbiamente il n. 116/2016, in vigore dallo scorso 13 luglio: esso prevede una disciplina molto stringente in materia di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.
Chiaramente, la circostanza che la legge delega sia stata dichiarata parzialmente incostituzionale potrebbe essere rilevante in sede di contenzioso, in particolar modo nel caso in cui venga impugnato un licenziamento disciplinare secondo la disciplina del d.lgs. n. 116/2016.
Anche il d.lgs. n. 175/2016 (il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sembra soggetto a rischio di tenuta per effetto del potenziale contenzioso, rendendo probabilmente opportuna l’esigenza di un intervento correttivo.
Ancora su art. 4 stat. lav. e GPS
0 Commenti-da adminLa lettura dell’art. 4 St. lav. dell’Ispettorato nazionale del lavoro: l’installazione su autovetture aziendali di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito, con la circolare n. 2/2016 dello scorso 7 novembre, le indicazioni sulla corretta lettura dell’art. 4 St. lav., con particolare riferimento all’installazione di strumenti di localizzazione GPS sulle autovetture aziendali.
L’Ispettorato ritiene che, tendenzialmente, i sistemi di geo-localizzazione costituiscano un elemento aggiuntivo rispetto agli strumenti di lavoro, e non siano essi stessi necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Pertanto, tali apparecchiature potranno essere installate solo previo accordo con la rappresentanza sindacale. In alternativa all’accordo, è necessaria l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Nel caso in cui, invece, tali sistemi costituiscano veri e propri strumenti di lavoro – ma si tratta di ipotesi molto rare, secondo il parere dello stesso Ispettorato – si può prescindere dalla contrattazione collettiva o dall’autorizzazione.