In data 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 21 giugno 2017, n. 96, di conversione in legge del decreto legge n. 50/2017, in materia finanziaria.
Il testo normativo prevede, tra le tante disposizioni, una nuova disciplina sul lavoro occasionale.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono quelle che, ai sensi dell’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 convertito in legge, in un anno civile danno luogo a compensi (esenti da imposizione fiscale e non incidenti sullo stato di disoccupazione) complessivamente non superiori a:
a) 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
b) 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
c) 2.500 euro per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Nel caso in cui sia superato tale limite di 2.500 euro o, comunque, nell’ipotesi in cui la durata della prestazione superi il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Il testo normativo commina una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.
Alla Camera lo schema di d.lgs. su tipologie contrattuali e mansioni
0 Commenti-da adminIl 10 aprile scorso il Consiglio dei Ministri ha presentato alla Camera dei deputati lo schema di decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali e sulla revisione della disciplina delle mansioni.
Le Commissioni Lavoro di Camera e Senato dovranno esprimere i pareri (obbligatori ma non vincolanti) sullo schema di decreto entro il prossimo 10 maggio 2015.
Ecco lo schema di decreto e la relazione illustrativa:
Atto n. 158
Relazione illustrativa
Jobs Act: in Gazzetta Ufficiale i primi due decreti legislativi
0 Commenti-da adminSono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015:
– il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in tema di riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria;
– il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 in tema di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
I due decreti legislativi sono entrati in vigore il 7 marzo 2015.
Il decreto legislativo n. 23/2015 prevede, in particolare, una nuova disciplina in tema di conseguenze sanzionatorie derivanti dall’intimazione di licenziamento illegittimo: tale nuova disciplina si applica solo ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati a far data dall’entrata in vigore del decreto.
Il decreto legislativo n. 22/2015 si segnala particolarmente per l’introduzione, con decorrenza dal 1° maggio 2015, della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) e di una specifica tutela previdenziale per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (Dis-Coll). Una importante novità è rappresentata dal contratto di ricollocazione.
D.lgs. 4.3.15 n. 22
D.lgs. 4.3.15 n.23
Rassegna stampa 17.1.15 convegno Jobs Act
0 Commenti-da adminEcco la rassegna stampa del 17 gennaio 2015 per il Convegno sul Jobs Act del 17.1.15 alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
rassegna_17012015_convegno_jobsact_annuncio
Il JOBS ACT È IN GAZZETTA UFFICIALE
0 Commenti-da adminSulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014 la legge 10 dicembre 2014 n. 183
Legge 183_2014
Legge europea 2013-bis in Gazzetta Ufficiale
0 Commenti-da adminLa legge europea 2013-bis – legge 30 ottobre 2014 n. 161 – è in Gazzetta Ufficiale (suppl. ord. n. 83/L, s.g. n. 261, 10 novembre 2014). Continua a leggere
La nuova disciplina delle prestazioni occasionali
0 Commenti-da adminIn data 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 21 giugno 2017, n. 96, di conversione in legge del decreto legge n. 50/2017, in materia finanziaria.
Il testo normativo prevede, tra le tante disposizioni, una nuova disciplina sul lavoro occasionale.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono quelle che, ai sensi dell’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 convertito in legge, in un anno civile danno luogo a compensi (esenti da imposizione fiscale e non incidenti sullo stato di disoccupazione) complessivamente non superiori a:
a) 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
b) 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
c) 2.500 euro per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Nel caso in cui sia superato tale limite di 2.500 euro o, comunque, nell’ipotesi in cui la durata della prestazione superi il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Il testo normativo commina una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.