All’art. 1, comma 203 della Legge di stabilità 2016 è previsto che “per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l’anno 2016”.
Con riferimento al lavoro autonomo è dunque confermata al 27% l’aliquota contributiva, anche per il 2016, per i lavoratori iscritti alla gestione separata.
È altresì prevista, al comma 204, la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo: “Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017”
Aliquota contributiva lavoratori autonomi
0 Commenti-da adminAll’art. 1, comma 203 della Legge di stabilità 2016 è previsto che “per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l’anno 2016”.
Con riferimento al lavoro autonomo è dunque confermata al 27% l’aliquota contributiva, anche per il 2016, per i lavoratori iscritti alla gestione separata.
È altresì prevista, al comma 204, la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo: “Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017”
La responsabilità solidale negli appalti
0 Commenti-da adminCon interpello n. 29 del 15 dicembre 2015, La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto ad un quesito formulato da Confindustria, dall’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e dall’Alleanza delle cooperative italiane, relativo all’individuazione del periodo entro il quale è possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi degli artt. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006 e 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
Questa la risposta al quesito: “Dall’analisi delle norme indicate si evince che nel periodo di contemporanea vigenza delle citate disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e all’art. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006, la prima, in quanto di carattere speciale, debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto”.
Il demansionamento quale unica alternativa al licenziamento
0 Commenti-da adminLa Corte di cassazione con sentenza 19 novembre 2015 n. 23698, ribadisce la propria ormai prevalente intepretazione maturata in relazione al vecchio testo dell’art. 2013 cod. civ.: non è preclusa ed è anzi “dovuta” l’assegnazione a mansioni inferiori quale unica alternativa possibile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La sorte di un rinvio mobile: pubblico impiego e art. 18 stat. lav.
0 Commenti-da adminLa Corte di cassazione, con la sentenza 26 novembre 2015 n. 24157, ha ritenuto applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione l’art. 18 stat. lav., come modificato dalla legge n. 92/2012. Il rinvio che l’art. 51 d.lgs. n. 165/2001 alla legge n. 300/1970 “e successive modifiche ed integrazioni” rende in effetti difficile sostenere il contrario.
È sempre necessaria l’affissione del codice disciplinare?
0 Commenti-da adminCon sentenza n. 17366 del 1° settembre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento disciplinare, il codice disciplinare e la relativa affissione non sempre sono necessari.
Secondo la decisione, che è in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale, il codice disciplinare e la relativa affissione sarebbero necessari solo quando la mancanza si riferisce alle norme particolari, dettate dal datore di lavoro nella singola realtà aziendale.
Alla luce di ciò, la semplice violazione delle disposizioni aziendali relative al modus operandi della specifica attività all’interno dell’organizzazione esonera dall’onere del codice disciplinare e della relativa affissione.
Nel caso preso in esame, la Corte ha ritenuto il comportamento del dipendente caratterizzato da gravissime negligenze e superficialità idonee ad esporre il datore di lavoro a rischi di natura economica; peraltro nella specie risultavano esser stati violati i precetti di riservatezza e correttezza.
Riduzione contributiva per i contratti di solidarietà
0 Commenti-da adminCon il Decreto interministeriale n. 17981 del 14 settembre 2015, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, è stata prevista la riduzione contributiva in favore delle imprese che stipulano o abbiano in corso contratti di solidarietà (ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.l. n. 727/1984).
Lo sgravio verrà riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.