Circolare INAIL: nessuna rivalutazione degli indennizzi per danno biologico
Con la circolare n. 39 del 27 settembre 2017, l’INAIL ha dettato nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli indennizzi per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2017.
La circolare si preoccupa di ripercorrere un iter normativo, di cui ricordiamo solo una tappa, prodromica allo studio della circolare in oggetto.
La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
Con la circolare n. 39 del 2017, l’INAIL ribadisce il metodo di rivalutazione utilizzato nel 2016, e dispone, inoltre, quanto segue.
“Anche per l’anno 2016, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.
Al riguardo, come già noto, la legge di stabilità 2016 ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
In virtù della norma di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2016, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2017, su proposta dell’INAIL, ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2016”.
Il Jobs Act e la grande trasformazione del lavoro
0 Commenti-da adminLa grande trasformazione del lavoro in atto va ben oltre i confini della riforma promossa dal Jobs Act e presuppone uno sforzo di previsione dei mutamenti profondi del tessuto economico italiano in un contesto globale.
Albi Il Tirreno 1.10.14
Convegno del 9 luglio 2014 Roma – mobilità del personale nelle società a partecipazione pubblica
0 Commenti-da adminIl 9 luglio 2014 Pasqualino Albi ha partecipato a Roma ad un convegno (organizzato da Optime) sui vincoli assunzionali e sulla mobilità del personale nelle società a partecipazione pubblica; è stata l’occasione per una prima valutazione del d.l. n. 90/2014 e sui suoi effetti sul rigido modello dell’organizzazione del lavoro che caratterizza questo settore.
Danno biologico e indennizzi Inail
0 Commenti-da adminCircolare INAIL: nessuna rivalutazione degli indennizzi per danno biologico
Con la circolare n. 39 del 27 settembre 2017, l’INAIL ha dettato nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli indennizzi per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2017.
La circolare si preoccupa di ripercorrere un iter normativo, di cui ricordiamo solo una tappa, prodromica allo studio della circolare in oggetto.
La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
Con la circolare n. 39 del 2017, l’INAIL ribadisce il metodo di rivalutazione utilizzato nel 2016, e dispone, inoltre, quanto segue.
“Anche per l’anno 2016, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.
Al riguardo, come già noto, la legge di stabilità 2016 ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
In virtù della norma di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2016, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2017, su proposta dell’INAIL, ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2016”.
Il diritto di difesa del dirigente
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 20.6.2017, n. 15204 – L’art. 7 stat. lav. e il rapporto di lavoro dirigenziale
La Suprema Corte, rimarcando un orientamento consolidato, ha affermato che le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 stat. lav., poiché volte a tutelare il diritto di difesa della generalità dei lavoratori subordinati, sono applicabili anche al dirigente.
La Corte definisce come “vecchia” e “logora” la nozione di dirigente inteso come alter ego del datore di lavoro. Nella decisione è altresì ribadita la rilevanza assunta, nel nostro ordinamento, dal principio “audiatur et altera pars”, come indefettibile garanzia di difesa per ogni prestatore di lavoro incolpato di un addebito disciplinare, “prima che il datore di lavoro determini, con un suo atto unilaterale, conseguenze negative nella sua sfera soggettiva”.
Il d.lgs. n. 254/2016 e la responsabilità sociale delle imprese
0 Commenti-da adminIn virtù di quanto disposto dal d.lgs. n. 254/2016, che ha attuato la direttiva 2014/95/UE, le imprese di grandi dimensioni devono depositare una dichiarazione individuale di carattere non finanziario sul proprio andamento, sui propri risultati e sull’impatto dalla propria attività dal punto di vista ambientale, sociale, della gestione del personale, del rispetto dei diritti umani e della lotta alla corruzione.
Tale rendicontazione è obbligatoria per i soggetti indicati dall’art. 2 del medesimo testo normativo, ovvero per gli enti di interesse pubblico che abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
a) totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro;
b) totale dei ricavi nette delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di euro.
La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, ad euro 20.000 e, nel massimo , ad euro 100.000.
La riforma del pubblico impiego
0 Commenti-da adminIn data 7 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 75/2017, contenente modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 165/2001, in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Tra le principali novità del testo normativo, si ricordano le seguenti:
– divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione personale, continuativa e coordinata (salvo limitate eccezioni);
– necessità di prevedere, nei bandi di concorso per l’assunzione di personale, il requisito della conoscenza della lingua inglese;
– limiti più stringenti alla possibilità di stipulare contratti di lavoro flessibile;
– previsione di un piano triennale per la stabilizzazione dei precari, che interessa chi ha lavorato alle dipendenze della P.A. per almeno tre anni negli ultimi otto;
– introduzione di una nuova disciplina del licenziamento disciplinare;
– affidamento all’INPS degli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia e previsione di nuove fasce di reperibilità domiciliare;
– obbligo di reintegrazione in caso di licenziamento nullo o annullato con la fissazione di un tetto massimo di ventiquattro mensilità per l’indennità risarcitoria.