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Il licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente

27 Novembre 2023da Admin2

Il licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente non produce effetto sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale

Quali effetti subisce il rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale nel caso in cui venga intimato il licenziamento dal datore di lavoro «apparente» (somministratore irregolare, appaltatore fittizio)? La Cassazione ha recentemente chiarito alcuni profili controversi.

La materia è attualmente disciplinata dall’art. 38, co. 3, del d.lgs. 81/2015, che prevede che gli atti di costituzione e gestione del rapporto compiuti o ricevuti dal somministratore irregolare si intendono compiuti dall’utilizzatore della prestazione. La disposizione riproduce testualmente, con piccole variazioni, quanto originariamente previsto dall’abrogato art. 27 del d.lgs. 276/2003.

Alcuni orientamenti, in sede di prima applicazione, avevano ritenuto che anche il licenziamento intimato dal somministratore irregolare producesse effetti nei confronti dell’utilizzatore, con il risultato di gravare il lavoratore dell’onere di impugnare il licenziamento presso quest’ultimo entro i termini di decadenza. Questa prospettiva è stata smentita dall’art. 80-bis del d.l. 34/2020, che ha escluso che il licenziamento dalla nozione di «atti di gestione» prevista dall’art. 38 del d.lgs. 81/2015.

La Cassazione, con alcune recenti decisioni, ha precisato la portata del più recente intervento normativo, affermando che:

  • l’art. 80-bis è norma di interpretazione autentica, quindi applicabile retroattivamente anche a controversie sorte precedentemente alla sua emanazione;
  • I criteri di interpretazione previsti dalla disposizione devono essere seguiti anche se è applicabile ratione temporis l’art. 27 del d.lgs. 276/2003, considerata l’identità di contenuto con l’art. 38 del d.lgs. 81/2015 al quale l’art. 80-bis fa esclusivo riferimento;
  • La disciplina è applicabile non solo alla somministrazione irregolare, ma anche agli appalti fittizi, nonostante l’abrogazione dell’art. 27 d.lgs. 276/2003 al quale l’art. 29, co. 3-bis dello stesso decreto legislativo, in tema di appalti non genuini, fa riferimento.

In definitiva, secondo la Cassazione oggi si deve ritenere che in nessun caso il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale può esplicare effetti sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale.

Le decisioni sono reperibili su www.italgiure.giustizia.it

 

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/02/240_F_390975771_TJlxGjmphX2bqmHcuqv7bAyLCTq34CsN-2.jpg 450 800 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22023-11-27 19:11:152023-11-28 08:57:24Il licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Accesso alla pensione anticipata e risoluzioni consensuali durante il «blocco dei licenziamenti»

27 Novembre 2023da Admin2

L’ordinamento previdenziale prevede diverse ipotesi di benefici che consentono l’anticipazione dell’accesso ai trattamenti pensionistici per le lavoratrici e i lavoratori che si trovino in particolari condizioni. In questa categoria di istituti rientrano l’APE sociale e la pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Fra le causali che, insieme ad altre condizioni, legittimano l’accesso a questi benefici c’è lo stato di disoccupazione in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966. Durante il periodo della pandemia da Covid-19, nell’ambito della normativa sul «blocco dei licenziamenti» per g.m.o., l’art. 14, co. 2, del d.l. 34/2020 ha sospeso tali procedure, contestualmente prevedendo, al co. 3, la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel caso di «accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo».

Ai lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto in base a quest’ultima previsione non è stata applicata la procedura di cui all’art. 7 della l. 604/1966 e ciò potrebbe comportare l’impossibilità di accedere all’APE o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci: l’INPS, tuttavia, con il messaggio n. 4192 del 24/11/2023, afferma che «sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva» del quadro normativo deve ritenersi che anche i lavoratori che hanno risolto consensualmente il rapporto durante il blocco dei licenziamenti possono accedere ai predetti benefici pensionistici.

Qui il testo del messaggio INPS n. 4192/2023: Messaggio numero 4192 del 24-11-2023 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2015/05/inps_logo_3.jpg 330 518 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22023-11-27 19:11:542023-11-27 19:11:54Accesso alla pensione anticipata e risoluzioni consensuali durante il «blocco dei licenziamenti»
Prassi in Prassi

Il «periodo di guardia» è orario di lavoro ma non necessariamente lavoro straordinario

27 Novembre 2023da Admin2

Cass. civ., Sez. lavoro, 22/11/2023, n. 32418

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema delle modalità con cui possono essere retribuiti i c.d. «periodi di guardia». Il caso di specie riguardava la domanda di riconoscimento alla maggiorazione retributiva per lavoro straordinario relativamente ai «periodi di guardia» svolti dai vigili del fuoco di una base militare, tenuti a pernottare in locali del luogo di lavoro per garantire il pronto intervento in caso di emergenza.

La Corte ribadisce che i «periodi di guardia», se organizzati in modo che per la loro durata il lavoratore non può dedicarsi liberamente ai propri interessi personali e sociali, devono essere considerati «orario di lavoro» ai sensi della normativa europea (direttiva 2003/88/CE), come interpretata dalla Corte di giustizia. Tuttavia la stessa normativa non osta a che i periodi di guardia, dal punto di vista retributivo, vengano presi in considerazione in maniera differente rispetto ai periodi nei quali viene svolto lavoro effettivo.

Di conseguenza se, come nel caso all’esame della Corte, il contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro prevede la retribuzione di tali periodi di lavoro con «indennità di pernottamento», anziché con la maggiorazione per lavoro straordinario, ciò non contrasta con la disciplina europea e nazionale in materia di orario di lavoro.

La decisione è reperibile su www.italgiure.giustizia.it

 

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/Lottemperanza-al-giudicato.-La-giustizia-nellamministrazione-707x354-1.jpg 354 707 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22023-11-27 19:12:232023-11-28 08:58:04Il «periodo di guardia» è orario di lavoro ma non necessariamente lavoro straordinario
Giurisprudenza in Giurisprudenza

I confini del lavoro subordinato fra Diritto del lavoro e Diritto Tributario: un Convegno a Pisa il prossimo 10 novembre

30 Ottobre 2023da Admin2

Abbiamo pensato ad un confronto fra diritto del lavoro e diritto tributario sui confini del lavoro subordinato e abbiamo ritenuto che questo confronto debba riguardare la ricerca scientifica e la professione, mettendo insieme i saperi degli avvocati e dei commercialisti.

Si tratta di temi complessi e questo incontro vuole essere l’avvio di un percorso di approfondimento che dovrà guardare oltre i confini delle materie.

Ci vediamo allora al convegno del prossimo 10 novembre!

  • Locandina Convegno Lavoro-Tributario 10 novembre2023_def
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2023/01/84579c68-f78a-4d45-a996-3e5fb4f99f91.jpeg 1024 768 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22023-10-30 15:19:432023-10-30 15:20:06I confini del lavoro subordinato fra Diritto del lavoro e Diritto Tributario: un Convegno a Pisa il prossimo 10 novembre
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Dipendente pubblico timbra ma non è in ufficio: legittimo il licenziamento

30 Ottobre 2023da Admin2

La Cassazione, con una recente decisione (Cass. civ., sez. lav. sent. 19/19/2023, n. 29028), ha affermato la legittimità del licenziamento nel caso in cui il dipendente pubblico, anche consegnando il proprio badge a colleghi, effettui la timbratura senza essere presente in ufficio.

Tale ipotesi è riconducibile alla fattispecie di «assenza ingiustificata dal lavoro con falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente» sanzionata con il licenziamento disciplinare dall’art. 55-quater del d.lgs. 165/2001: la Corte infatti precisa che tale disposizione non riguarda solo i casi di alterazione o manomissione del sistema di rilevazione delle presenze, ma «tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l’intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita».

La Corte, peraltro, specifica che le ipotesi di licenziamento disciplinare previste dall’art. 55-quater del d.lgs. 165/2001, essendo previste da una fonte sovraordinata quale la legge, si sostituiscono di diritto alle previsioni difformi eventualmente contenute nei contratti collettivi.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/03/timbro_cartellino_FTG2.jpg 270 400 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22023-10-30 11:12:272023-10-30 11:48:32Dipendente pubblico timbra ma non è in ufficio: legittimo il licenziamento
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Part time e licenziamento del lavoratore in caso di rifiuto della trasformazione del rapporto

30 Ottobre 2023da Admin2

La Cassazione, con una recente decisione (Cass. civ., sez. lavoro, ord. 23/10/2023, n. 29337) torna sull’interpretazione dell’art. 8, c. 1, d.lgs. 81/2015, secondo cui «il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento». Secondo la Corte, tale disposizione non preclude in assoluto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di rifiuto, da parte del lavoratore, della trasformazione di un rapporto part time in full time (o viceversa), ma comporta una rimodulazione dell’onere probatorio del datore di lavoro.

Il datore ha l’onere di provare che il licenziamento non è stato intimato a causa del rifiuto ma a causa dell’impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo parziale, nel caso in cui il lavoratore abbia rifiutato la trasformazione. La dimostrazione dell’impossibilità di continuare ad utilizzare la prestazione a tempo parziale si aggiunge ai consueti requisiti di legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo.

La Cassazione precisa anche che non è possibile escludere a prescindere la natura ritorsiva del recesso intimato al lavoratore che abbia rifiutato la trasformazione del rapporto, che però deve essere provata dal lavoratore, anche per presunzioni. Peraltro, alla prova della natura ritorsiva del licenziamento segue la sanzione della nullità solo se la ritorsione sia stata il motivo unico e determinante del recesso.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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