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L’AI Act pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE

1 Agosto 2024da Admin2

Dopo il voto favorevole del Parlamento Europeo lo scorso 13 marzo e l’approvazione definitiva del Consiglio lo scorso 21 maggio, il 12 luglio è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (EU) 2024/1689, c.d. Artificial Intelligence Act, primo atto normativo al mondo che fissa regole generali e uniformi per l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, adottando un approccio basato sulla gestione del rischio che suddivide i sistemi in quattro categorie di rischio, dal rischio minimo al rischio limitato, fino all’alto rischio e al rischio inaccettabile, soggetti a vincoli normativi di intensità crescente.

Da qui inizia il lungo processo di entrata a regime del testo normativo, destinato a concludersi solo ad agosto 2027: come primo passo, a partire da gennaio 2025 troverà applicazione il divieto totale di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale caratterizzati a rischio inaccettabile, fra cui sono ricompresi quelli finalizzati al riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro e nella scuola. Merita segnalare che, nell’architettura del Regolamento, i sistemi di AI destinati ad essere impiegati nel settore dell’occupazione, fra cui quelli impiegati in fase di assunzione o selezione e quelli usati per adottare decisioni riguardati le condizioni di lavoro, la promozione e la cessazione dei rapporti, o ancora l’assegnazione di compiti e per la valutazione e il monitoraggio delle prestazioni, sono considerati ad alto rischio in quanto è possibile che contribuiscano ad esiti discriminatori. A questo proposito l’art. 26, par. 6, del Regolamento impone ai datori di lavoro, prima di mettere in servizio un sistema di AI ad alto rischio sul luogo di lavoro, di informare i lavoratori interessati e i loro rappresentanti.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/ai-7111802_640.jpg 350 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-08-01 09:59:262024-08-01 09:59:26L’AI Act pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE
Normativa in Normativa

Tutele crescenti: si amplia la tutela reintegratoria dopo l’intervento della Consulta

1 Agosto 2024da Admin2

Corte cost., 16 luglio 2024, n. 128

Corte cost., 16 luglio 2024, n. 129

Si arricchisce di due nuove sentenze, edite il 16 luglio scorso, l’elenco delle questioni di costituzionalità del regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi introdotto dal d.lgs. n. 23/2015.

Con la sentenza n. 128/2024, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 del d.lgs. 23/2015 nella parte in cui non prevede la reintegrazione nel posto di lavoro qualora sia accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo ingiustificata la disparità di trattamento con l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore in caso di licenziamento disciplinare: in entrambi i casi il recesso è del tutto privo di causa e non può essere rimessa alla qualificazione del recesso prescelta dal datore una radicale diversità di regimi di tutela. Dalla nozione di insussistenza del fatto, secondo la Consulta, deve essere esclusa la violazione del c.d. repêchage.

Con la sentenza n. 129/2024 invece, pur dichiarando infondata la questione, la Corte ha affermato che l’art. 3, co. 2, del d.lgs. 23/2015 deve essere interpretato nel senso che si applica la tutela reintegratoria anche ai licenziamenti disciplinari intimati per inadempienze per le quali la contrattazione collettiva prevede espressamente e specificamente sanzioni conservative: diversamente ragionando infatti, secondo la Consulta, si porrebbe nel nulla il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina dei rapporti di lavoro.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/TUTELE-CRESCENTI-scaled.jpg 2560 1707 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-08-01 09:59:502024-08-01 09:59:50Tutele crescenti: si amplia la tutela reintegratoria dopo l’intervento della Consulta
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Conferme sulla reintegrazione: quando la condotta è punibile con una sanzione conservativa

1 Agosto 2024da Admin2

Cass., sez. lav., 25 luglio 2024, n. 20698

Nell’ambito di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavori, all’illegittimità del licenziamento disciplinare segue la reintegrazione (attenuata) laddove la condotta contestata sia sussumibile in una previsione di contratto collettivo che punisce l’infrazione con una sanzione conservativa (anche quando la previsione sia espressa con clausole generali ed elastiche). Questo orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza, è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte che ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda di reintegrazione di una lavoratrice, licenziata per aver effettuato riprese fotografiche sul luogo di lavoro e per aver stampato un numero eccessivo di pagine: condotte, queste, riconducibili alla previsione del contratto collettivo (art. 220, co. 1 e 2, CCNL Commercio) che sanziona con la multa il dipendente che esegue con negligenza il lavoro affidatogli.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/CONFERME-SULLA-REINTEGRAZIONE.jpg 1280 1280 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-08-01 10:00:102024-08-01 10:00:10Conferme sulla reintegrazione: quando la condotta è punibile con una sanzione conservativa
Giurisprudenza in Giurisprudenza

L’INPS sulla domanda di integrazione salariale per la sospensione del lavoro dovuta al caldo eccessivo

1 Agosto 2024da Admin2

INPS, messaggio 26 luglio 2024, n. 2736

Nei giorni scorsi l’INPS, considerata l’eccezionale ondata di calore che sta attraversando il territorio nazionale, ha riassunto con il messaggio in oggetto le modalità con le quali i datori che si trovano a dover interrompere l’attività lavorativa a causa del caldo estremo possono richiedere le prestazioni di integrazioni salariale, sia con riferimento alla Cassa integrazione guadagni ordinaria sia per quanto riguarda le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale o dai fondi di solidarietà bilaterali.

In sintesi, gli eventi di caldo estremo possono giustificare i trattamenti di integrazione salariali in due casi: quella in cui la sospensione dell’attività sia stata disposta con ordinanza della pubblica Autorità, riconducibile alla causale prevista dall’art. 8, co. 2, d.m. n. 95442/2016; e quella in cui il caldo eccessivo non consenta l’attività lavorativa, che rientra nella causale «evento meteo» per «temperature elevate»: in questo caso, l’integrazione salariale può essere riconosciuta quando la temperatura sia superiore a 35° gradi centigradi, potendosi scendere a soglie inferiori in relazione al caldo «percepito», specialmente in caso di lavorazioni che per le loro modalità accentuino la condizione di disagio dei lavoratori.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/LINPS.jpg 745 1280 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-08-01 10:00:312024-08-01 10:00:31L’INPS sulla domanda di integrazione salariale per la sospensione del lavoro dovuta al caldo eccessivo
Prassi in Prassi

I rapporti di lavoro nella crisi di impresa secondo il nuovo correttivo al Codice

1 Agosto 2024da Admin2

È attualmente all’esame delle Commissioni Bilancio, per il relativo parere obbligatorio, lo schema di decreto legislativo contenente un nuovo «correttivo» al Codice della crisi e dell’insolvenza, approvato dal Consiglio dei ministri a giugno.

Per quanto riguarda i profili lavoristici, lo schema si segnala per la riscrittura dell’art. 189 del Codice, che regola la sorte dei rapporti di lavoro nell’impresa in liquidazione giudiziale con l’intento, secondo la Relazione illustrativa allegata, di far sì che la disciplina «oltre a perseguire la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti, tenga in debito conto le peculiarità della liquidazione giudiziale», evitando che la tutela dei lavoratori «vada a discapito della miglior soddisfazione dei creditori».

Fra le novità introdotte dalla riscrittura dell’art. 189 si segnalano soprattutto la soppressione della dichiarazione iniziale di principio secondo cui «l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce motivo di licenziamento»; l’eliminazione della comunicazione all’Ispettorato e della possibilità per lo stesso di chiedere la sospensione del termine; l’introduzione della previsione secondo cui in caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 il lavoratore non deve restituire le somme eventualmente ricevute a titolo assistenziale o previdenziale.

Lo schema interviene inoltre sull’art. 190, precisando che i termini per la domanda della NASpI decorrono dalla comunicazione della cessazione del rapporto da parte del curatore o dalle dimissioni; l’art. 191 viene riformulato al fine di garantire l’uniformità terminologica con il resto del Codice.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/I-RAPPORTI-DI-LAVORO-NELLA-CRISI-DI-IMPRESA.jpg 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-08-01 10:01:002024-08-01 10:01:00I rapporti di lavoro nella crisi di impresa secondo il nuovo correttivo al Codice
Normativa in Normativa

Corte costituzionale: la disciplina dell’impresa familiare si applica anche al convivente di fatto

1 Agosto 2024da Admin2

L’art. 230-bis del codice civile prevede che, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, i familiari che prestano continuativamente attività di lavoro nell’impresa familiare hanno diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati e agli incrementi dell’azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla partecipazione alle decisioni inerenti all’impresa.

Con la sentenza in oggetto la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui esclude dal novero dei familiari considerati dalla disposizione il convivente di fatto e, consequenzialmente, l’illegittimità dell’art. 230-ter del codice civile, introdotto dalla l. n. 76/2016, che, per i conviventi di fatto, introduceva una tutela ridotta in quanto priva del diritto al mantenimento e alla partecipazione alla gestione dell’impresa.

Secondo la Corte costituzionale, infatti, in materia di diritti fondamentali quali quelli al lavoro e alla retribuzione non sono tollerabili differenze di trattamento con la famiglia fondata sul matrimonio e devono quindi essere garantiti al convivente di fatto gli stessi diritti del coniuge.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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