In una sentenza di fine giugno 2017, il Tribunale di Napoli ha affermato che l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 (cd. jobs act) dispone l’applicazione di un regime di tutela diverso nel caso di licenziamento illegittimo per due categorie di lavoratori.
Come è noto, l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 dispone l’applicazione del contratto a tutele crescenti ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, o nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, da un contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Per il licenziamento disciplinare, la nuova norma conserva la reintegrazione ma la rende del tutto eccezionale, in quanto limitata all’ipotesi in cui sia direttamente accertata l’insussistenza materiale del fatto contestato.
L’infelice formulazione della disposizione, si noti, non modifica l’impianto della ripartizione della prova. Resta quindi fermo il principio stabilito dall’art. 5. della l. n. 604/66 che pone a carico del datore la prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo, con la conseguenza che la mancata prova cade in suo danno e conduce all’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento.
Nel caso, invece, di prova insufficiente, il licenziamento va comunque dichiarato illegittimo riconoscendo però al lavoratore una tutela minore consistente nella sola tutela risarcitoria.
In questo senso la riforma comporta un significativo cambiamento: l’insussistenza del fatto deve derivare direttamente dalla prova che la condotta non sussiste.
Nel caso di specie, il giudice ha accertato l’insussistenza del caso contestato e condanna la società convenuta alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, moltiplicata per il numero di mensilità decorrenti dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra (comunque non superiori a 12 mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (cd. reintegrazione attenuata).
Assenze per infortunio e visite di controllo
/in GiurisprudenzaCon la sentenza n. 25650 del 27 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha pronunziato il seguente principio di diritto: «le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 L. 300/1970 nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia».
Nel caso in esame, il Supremo Collegio è stato investito del giudizio relativo alla competenza del medico INPS, incaricato dal datore di lavoro di effettuare una visita di controllo nei confronti del lavoratore assente a seguito di infortunio sul lavoro.
circolare inps sul lavoro occasionale
/in PrassiL’INPS con la circolare n. 107 del 2017 e con il messaggio n. 2887 del 2017 fornisce le indicazioni operative sulla disciplina delle prestazioni occasionali.
Dal 10 luglio 2017, l’INPS detta le regole per la gestione delle nuove prestazioni occasionali di lavoro attraverso la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto.
In sostituzione dei voucher, la norma prevede due istituti di regolazione del lavoro occasionale, disciplinato dall’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96 del 21 giugno 2017.
La nuova disposizione consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto delle prestazioni, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
Per utilizzare il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazioni occasionali, gli utilizzatori ed i prestatori devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma telematica fruibile sul sito internet dell’Istituto al seguente servizio: Prestazioni di lavoro occasionali.
Il potere di indizione dell’assemblea sindacale
/in GiurisprudenzaCon la sentenza n. 2462 del 2017 il Tribunale di Nola ha qualificato come antisindacale il diniego del datore di lavoro avverso l’indizione di assemblea, convocata da un solo componente della R.S.U.
Con tale provvedimento il Giudice del Lavoro ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di attribuzione delle prerogative sindacali anche a soggetti diversi dalle R.S.A.
Pertanto, il potere di convocazione delle assemblee risulterebbe demandato non solo alle rappresentanze sindacali unitarie istituite all’interno dell’unità produttiva, ma anche al singolo componente di R.S.U. “purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 della l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 2013”.
Approvata la legge sul Whistleblowing
/in NormativaNella seduta di mercoledì 15 novembre, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, apportando modifiche ai decreti legislativi nn. 231/2001 e 165/2001, rispettivamente in materia di impiego privato e di impiego pubblico.
Tale disciplina è volta a garantire la riservatezza dell’identità del dipendente che segnala i presunti illeciti ed a neutralizzare potenziali misure ritorsive poste in essere ai danni del segnalante.
Jobs act e licenziamento disciplinare
/in GiurisprudenzaIn una sentenza di fine giugno 2017, il Tribunale di Napoli ha affermato che l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 (cd. jobs act) dispone l’applicazione di un regime di tutela diverso nel caso di licenziamento illegittimo per due categorie di lavoratori.
Come è noto, l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 dispone l’applicazione del contratto a tutele crescenti ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, o nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, da un contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Per il licenziamento disciplinare, la nuova norma conserva la reintegrazione ma la rende del tutto eccezionale, in quanto limitata all’ipotesi in cui sia direttamente accertata l’insussistenza materiale del fatto contestato.
L’infelice formulazione della disposizione, si noti, non modifica l’impianto della ripartizione della prova. Resta quindi fermo il principio stabilito dall’art. 5. della l. n. 604/66 che pone a carico del datore la prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo, con la conseguenza che la mancata prova cade in suo danno e conduce all’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento.
Nel caso, invece, di prova insufficiente, il licenziamento va comunque dichiarato illegittimo riconoscendo però al lavoratore una tutela minore consistente nella sola tutela risarcitoria.
In questo senso la riforma comporta un significativo cambiamento: l’insussistenza del fatto deve derivare direttamente dalla prova che la condotta non sussiste.
Nel caso di specie, il giudice ha accertato l’insussistenza del caso contestato e condanna la società convenuta alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, moltiplicata per il numero di mensilità decorrenti dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra (comunque non superiori a 12 mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (cd. reintegrazione attenuata).
Nuove tutele per le vittime di molestie
/in NormativaLa legge 27 dicembre 2017, n. 205 (pubblicata in G.U. 29 dicembre 2017 n. 302) ha introdotto un nuovo regime protettivo a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici vittime di molestie, inserendo i commi 3-bis e 3-ter all’interno dell’art. 26 d.lgs. n. 198 del 2006.
Secondo la nuova disciplina vengono censurati con la sanzione della nullità gli atti ritorsivi compiuti a danno dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano denunciato di aver subito molestie. Tale regime sanzionatorio, tuttavia, non può essere garantito nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.
I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.