Il 12 settembre 2017 il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno, di concerto, sottoscritto il decreto che riconosce sgravi contributivi ai datori che prevedono nei contratti collettivi aziendali istituti specifici di conciliazione della vita professionale e privata.
Il decreto ministeriale prende le mosse dall’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, relativo alle misure sulla conciliazione vita – lavoro, in vigore dal 25 giugno 2015.
Si tratta di un ulteriore passo verso la valorizzazione della contrattazione collettiva aziendale, quale luogo idoneo a promuovere il giusto bilanciamento tra vita e lavoro.
Destinatari del beneficio sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, contratti collettivi aziendali recanti idonee misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento nonché integrativi di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali.
Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio in oggetto.
Le misure di conciliazione vita – lavoro che consentono di accedere al beneficio sono indicate tassativamente all’art. 3 del citato decreto e riguardano tre macro-aree di intervento: la genitorialità, la flessibilità organizzativa e il welfare aziendale.
I datori di lavoro che vogliono accedere al beneficio sono tenuti a presentare domanda telematica di ammissione all’INPS.
Pubblico impiego e demansionamento
0 Commenti-da adminLa Corte di cassazione con l’ordinanza 21261 del 13 settembre 2017 afferma che nel pubblico impiego l’utilizzo del lavoratore per mansioni che rientrano nella medesima categoria, non costituisce un’ipotesi di demansionamento.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, aveva riconosciuto che non era stata utilizzata pienamente la professionalità del lavoratore.
Configurando un’ipotesi di “sostanziale demansionamento” del dipendente, il giudice di primo grado e poi la Corte d’appello, ritenevano sussistente il conseguente danno biologico e disponevano la reintegrazione del lavoratore in mansioni equivalenti e il risarcimento del danno.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso del datore di lavoro e cassano con rinvio la sentenza impugnata, precisando che il lavoratore ha il diritto ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle considerate equivalenti, in relazione alla classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.
La Corte chiarisce che l’art. 52, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 165/2001 dispone che nel pubblico impiego vige un “concetto di equivalenza “formale”, ancorato ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA”.
Smart working e obblighi di comunicazione
0 Commenti-da adminDal 15 novembre 2017 è possibile inoltrare al Ministero del Lavoro gli accordi individuali per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, attraverso la piattaforma telematica disponibile al link https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking .
Inoltre, è a disposizione degli utenti una guida contenente le istruzioni sulla compilazione e la comunicazione telematica degli accordi.
Sgravi contributivi e contratti aziendali
0 Commenti-da adminIl 12 settembre 2017 il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno, di concerto, sottoscritto il decreto che riconosce sgravi contributivi ai datori che prevedono nei contratti collettivi aziendali istituti specifici di conciliazione della vita professionale e privata.
Il decreto ministeriale prende le mosse dall’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, relativo alle misure sulla conciliazione vita – lavoro, in vigore dal 25 giugno 2015.
Si tratta di un ulteriore passo verso la valorizzazione della contrattazione collettiva aziendale, quale luogo idoneo a promuovere il giusto bilanciamento tra vita e lavoro.
Destinatari del beneficio sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, contratti collettivi aziendali recanti idonee misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento nonché integrativi di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali.
Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio in oggetto.
Le misure di conciliazione vita – lavoro che consentono di accedere al beneficio sono indicate tassativamente all’art. 3 del citato decreto e riguardano tre macro-aree di intervento: la genitorialità, la flessibilità organizzativa e il welfare aziendale.
I datori di lavoro che vogliono accedere al beneficio sono tenuti a presentare domanda telematica di ammissione all’INPS.
Quinquennio mobile: la circolare ministeriale
0 Commenti-da adminCon la Circolare n. 17 dell’8 novembre 2017, il Ministero del Lavoro ha inteso fornire chiarimenti in merito alle modalità di computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148.
Il provvedimento ministeriale si sofferma sui concetti di “quinquennio mobile” e “biennio mobile”, quali basi di computo per la definizione della durata massima dei trattamenti conseguenti a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa.
A Pisa un convegno sul co-working
0 Commenti-da adminIl prossimo 25 settembre si svolgerà a Pisa un convegno sul co-working.
Sarà un’occasione di confronto e di riflessione su temi delicati e complessi che richiedono un particolare sforzo cognitivo e nuove capacità di osservazione.
La tutela dei diritti nelle procedure concorsuali
0 Commenti-da adminIl prossimo 18 novembre parteciperò ad Ancona al Convegno sul tema della tutela dei diritti nelle procedure concorsuali promosso ed organizzato dall’Osservatorio sulla Crisi di Impresa e dal Centro Studi di Diritto Fallimentare.
Sarà l’occasione per una riflessione sul rapporto complesso e delicato fra diritto del lavoro e diritto fallimentare di cui mi sto occupando anche nella Commissione Rordorf.