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RAGAZZA AL TELEFONO

Lavoro a chiamata: nessuna discriminazione per età

31 Luglio 20170 Commenti-da admin

Lavoro a chiamata: nessuna discriminazione per età

Corte di Giustizia UE 19 luglio 2017 C-143/16

La Corte di giustizia Ue ha affermato la legittimità della normativa italiana in materia di contratto di lavoro intermittente (o job on call) con specifico riferimento alla disposizione (attualmente contenuta all’articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015) che consente l’assunzione di soggetti con particolari requisiti di età (nella fattispecie, meno di 24 anni purché le prestazioni vengano svolte entro il 25° anno).
La Corte riconosce altresì la legittimità del conseguente recesso datoriale al raggiungimento di detto limite di età, escludendo che ciò determini un trattamento discriminatorio nei confronti del lavoratore.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/07/person-sunglasses-woman-smartphone.jpg 2848 4272 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-07-31 11:26:172019-10-09 16:18:45Lavoro a chiamata: nessuna discriminazione per età
Whatsapp
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Legittimo licenziare con whatsapp

31 Luglio 20170 Commenti-da admin

Con una recente sentenza il Tribunale di Catania ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore mediante l’applicazione per smartphone “WhatsApp”. Secondo la sentenza il licenziamento inviato mediante tale applicazione assolve l’onere della forma scritta, trattandosi di documento informatico che il destinatario ha con certezza imputato al datore di lavoro, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale, potendo la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara.

 

il testo della decisione

  • Trib. Catania 27.6.2017 – licenziamento tramite whatsapp
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/07/Whatsapp.jpeg 2848 4272 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-07-31 11:22:322019-10-09 16:19:26Legittimo licenziare con whatsapp
call center
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Gli applicativi software e i controlli a distanza

31 Luglio 20170 Commenti-da admin

Gli applicativi software dei call center e i controlli a distanza

Circolare INL 26 luglio 2017 n. 4

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha preso posizione circa l’applicazione dell’art. 4, L. 300/1970 agli «applicativi software» utilizzati nell’ambito dei call center.

Viene stabilito il criterio per determinare se gli stessi siano o meno «strumenti di lavoro». La distinzione, come si sa, ha un’importanza pratica rilevante: gli strumenti di lavoro non necessitano di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa per essere installati.

L’Ispettorato, al riguardo, distingue tra i sistemi di Customer Relationship Management (Crm), necessari per gestire “l’anagrafica del cliente [e] tutti i dati relativi ai rapporti contrattuali in essere con il gestore», e gli ulteriori software, che registrano disponibilità alla risposta, pause e tempi di evasione della chiamata e quindi consentono il «monitoraggio dell’attività telefonica e della produttività di ciascun operatore di Call Center».

I sistemi Crm, afferma la circolare, hanno lo scopo di rendere più efficiente la relazione tra il chiamante e l’operatore; essi dunque sono strumenti di lavoro e possono essere installati e usati senza autorizzazione sindacale o amministrativa.

La seconda tipologia di sistemi, invece, non solo non rientrerebbe nella definizione di «strumento di lavoro» ma neppure giustificherebbe il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell’Ispettorato del lavoro (e quindi non sarebbe possibile neanche un accordo sindacale), in quanto non sarebbero ravvisabili imprescindibili e prioritarie esigenze organizzative e produttive che stiano alla base dell’installazione dell’applicativo.

 

il testo della circolare

  • Circ. INL 26.7.2017 n. 4 sw call center – strumenti di lavoro
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/07/Call-center.jpeg 1080 1920 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-07-31 11:13:432017-07-31 11:15:39Gli applicativi software e i controlli a distanza
schermo di computer
Prassi in Prassi

Lavoro: le indicazioni dei Garanti Privacy Europei

31 Luglio 20170 Commenti-da admin

Lavoro: le indicazioni dei Garanti Privacy Europei

Il documento, che tiene conto sia della normativa vigente sia delle novità introdotte dal Regolamento UE 2016/679 che si applicherà a partire dal maggio 2018, definisce un quadro dei principi fondamentali ed esempi concreti per il corretto trattamento dei dati in ambito professionale.

In particolare i Garanti europei della privacy riuniti nel Gruppo “Articolo 29” (WP29) hanno ricordato che ogni lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto a lui applicato, ha diritto al rispetto della vita privata, della sua libertà e dignità. Deve innanzi tutto essere adeguatamente informato sulle modalità di trattamento dei dati personali in maniera chiara, semplice ed esaustiva, soprattutto quando siano previste forme di controllo del lavoratore, che comunque dovranno essere rispettose anche delle norme nazionali.

il documento

  • Opinionondataprocessingatwork
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/07/screen.jpeg 2513 3769 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-07-31 11:08:282017-07-31 11:08:28Lavoro: le indicazioni dei Garanti Privacy Europei
persone in abiti eleganti
Prassi in Prassi

Il diritto di difesa del dirigente

10 Luglio 20170 Commenti-da admin

Cass., sez. lav., 20.6.2017, n. 15204 –  L’art. 7 stat. lav. e il rapporto di lavoro dirigenziale

La Suprema Corte, rimarcando un orientamento consolidato, ha affermato che le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 stat. lav., poiché volte a tutelare il diritto di difesa della generalità dei lavoratori subordinati, sono applicabili anche al dirigente.

La Corte definisce come “vecchia” e “logora” la nozione di dirigente inteso come alter ego del datore di lavoro. Nella decisione è altresì ribadita la rilevanza assunta, nel nostro ordinamento, dal principio “audiatur et altera pars”, come indefettibile garanzia di difesa per ogni prestatore di lavoro incolpato di un addebito disciplinare, “prima che il datore di lavoro determini, con un suo atto unilaterale, conseguenze negative nella sua sfera soggettiva”.

  • Cass., sez. lav., 15204 del 2017
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_9802.jpg 3382 5074 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-07-10 16:13:322019-10-09 16:22:07Il diritto di difesa del dirigente
Giurisprudenza in Giurisprudenza

INPS: Omissione e infedeltà delle denunce obbligatorie

10 Luglio 20170 Commenti-da admin

Circ. INPS, 5.7.2017, n. 106 – Regime sanzionatorio

In data 5 luglio 2017, l’INPS ha emesso una circolare al fine di ricostruire il quadro normativo attuale in materia di omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e loro tardiva presentazione.

Le disposizioni di riferimento sono quelle contenute ai commi 8 e 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000: in particolare, il comma 8 definisce, alle lettere a) e b), gli effetti connessi al comportamento dei soggetti che, in relazione alla specifica normativa che regola l’adempimento alle Gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS, “non provvedono mensilmente o periodicamente ovvero provvedono in misura inferiore a quella dovuta per legge” al pagamento dei contributi.

Di seguito, si riporta il testo del comma 8 della citata disposizione:

“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.

 

 

  • Circolare numero 106 del 05-07-2017
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/07/pexels-photo-359989.jpeg 2133 3200 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-07-10 16:12:382017-07-10 16:52:56INPS: Omissione e infedeltà delle denunce obbligatorie
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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