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Il potere di indizione dell’assemblea sindacale

28 Giugno 20170 Commenti-da admin

Cass., Sez. Un., 6.6.2017, n. 13978 – Il potere di indizione dell’assemblea sindacale

Con una pronuncia dello scorso 6 giugno, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto sussistente la legittimazione della singola componente della rappresentanza sindacale unitaria ad indire assemblee sindacali ai sensi dell’art. 20 stat. lav.

In giurisprudenza, sul punto, erano presenti orientamenti contrastanti.

Secondo una prima ricostruzione, la Corte aveva affermato la natura di organo collegiale della r.s.u. – che delibera a maggioranza – escludendo, pertanto, che la singola componente potesse esercitare il potere di indizione dell’assemblea (Cass., n. 2885/2002). Accanto a quest’ultima, coesisteva la tesi di segno contrario, in base alla quale il diritto di assemblea poteva essere riconosciuto anche a ciascun componente della r.s.u., purché eletto nelle liste di un sindacato munito di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 stat. lav. (Cass., n. 15437/2014).

Le Sezioni Unite si sono pronunciate con una decisione in linea con quest’ultimo orientamento, motivando le proprie ragioni facendo aggio su quanto disposto dagli artt. 19 e 20 stat. lav. (il quale, si ricorda, prevede espressamente che le riunioni possano essere “indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva”), nonché sull’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.

 

il testo della decisione

  • Cass. 13978 del 2017
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/06/assemblea-.jpg 3456 5184 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-06-28 15:02:362019-10-09 16:28:40Il potere di indizione dell'assemblea sindacale
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento e abuso di internet

28 Giugno 20170 Commenti-da admin

Cass., sez. lav., 15.6.2017, n. 14862 – Licenziamento per abuso di Internet

La Suprema Corte, con la sentenza n. 14862/2017, si è pronunciata sulla legittimità del licenziamento del dipendente che usava sistematicamente Internet per motivi personali.

La sentenza ha rigettato il ricorso del lavoratore, essendo escluso che la condotta datoriale abbia violato quanto disposto dall’art. 4 stat. lav.

Per citare un passaggio significativo della decisione, il controllo a distanza è un’attività che ha ad oggetto “la prestazione lavorativa e il suo esatto adempimento, restando esclusa dal campo di applicazione della norma quella che sia volta a individuare la realizzazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente, idonei a ledere il patrimonio aziendale sotto il profilo della sua integrità e del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti (cfr. da ultimo Cass. n. 10955/2015)”.

La Corte di Cassazione ha altresì ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, poiché il controllo è stato posto in essere esclusivamente sui dettagli del traffico (data, ora, durata della connessione e importo), che, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito, non costituivano dati personali, “non comportando alcuna indicazione di elementi riferibili alla persona dell’utente e di sue scelte o attitudini politiche, religiose, culturali, sessuali”.

 

il testo della decisione

  • Corte Cass., n. 14862:2017
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/06/abuso-internet.jpeg 3840 5760 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-06-28 14:46:092019-10-09 16:31:22Licenziamento e abuso di internet
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Giurisprudenza in Giurisprudenza

In G.U. il decreto correttivo sulle società partecipate

27 Giugno 20170 Commenti-da admin

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 100/2017 – disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 175/2016

In data 26 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 100/2017, recante disposizioni correttive e integrative al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Sul piano lavoristico, fra le principali novità, assumono un particolare rilievo le modifiche apportate agli artt. 19 e 25 del d.lgs. n. 175/2016.

In particolare, l’art. 19 è stato riformulato nei seguenti termini:

“1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.
6.Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l’articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all’articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell’ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
d) l’aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.

Il d.lgs. 100/2017 ha altresì modificato i commi 1, 4 e 5 dell’art. 25 d.lgs. n. 175/2016.

Ecco il testo riformulato dell’art. 25 cit.

1. “Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 24. L’elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.
3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.
4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto dal comma 4, l’avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell’articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l’autorizzazione è accordata dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l’autorizzazione è accordata dal Ministero dell’economia e delle finanze
6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile.
7. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le societa’ a prevalente capitale privato di cui all’articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo”.

Il d.lgs. n. 100/2017 entra in vigore oggi, 27 giugno 201
7.

il testo del decreto legislativo n. 100/2017

  • D.lgs. 16.6.17 n. 100
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/04/Orologio-ingranaggio.jpeg 2806 4608 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-06-27 12:00:162017-06-27 12:19:14In G.U. il decreto correttivo sulle società partecipate
Normativa in Normativa

Sull’obbligo di assunzione dei disabili

1 Maggio 20170 Commenti-da admin

Nota INL n. 2238/2017 – Assunzione dei disabili

La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’INL ha risposto, con la nota del 23 marzo 2017, n. 2283, a un quesito posto dalla DTL di Milano-Lodi, relativo alla corretta applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. n. 68/1999, sulle modalità di adempimento all’obbligo di assunzione dei disabili.

In particolare, la DTL di Milano-Lodi chiede se sia possibile, per il datore di lavoro, ai fini dell’adempimento di una diffida ex art. 13 d.lgs. n. 124/2004, stipulare una convenzione ex art. 11 della citata legge sul collocamento obbligatorio.

La risposta della Direzione centrale vigilanza, a tal proposito, è negativa: le uniche modalità di assolvimento di tale obbligo, infatti, sono disciplinate dall’art. 15, comma 4-bis della l. n. 68/1999.

Infatti, quest’ultima disposizione prevede l’obbligo di “presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione” ovvero “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”.

In particolare, per citare quanto affermato nella nota, “più nel dettaglio, nel caso in cui la scopertura sia ascrivibile, per ragioni imputabili al datore di lavoro, alla mancata presentazione della richiesta di assunzione o di una richiesta di convenzione entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 7 della stessa L. n. 68/1999, la diffida dovrà avere ad oggetto l’effettuazione dell’adempimento omesso, ossia la presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro. Non si ritiene, pertanto, che la diffida possa contemplare anche la effettuazione della richiesta di convenzione, non potendosi estendere la portata della norma agevolativa del D. Lgs. n. 151/2015 a strumenti diversi rispetto ai due espressamente indicati dal legislatore”.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/05/due-bambini.jpeg 2662 3999 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-05-01 11:32:522017-05-01 11:32:52Sull'obbligo di assunzione dei disabili
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Prassi in Prassi

Lavoro e previdenza nel c.d. decreto fiscale

1 Maggio 20170 Commenti-da admin

Approvato il d.l. n. 50/2017 – Il c.d. Decreto fiscale

il 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto fiscale, recante provvedimenti urgenti in materia finanziaria, nonché misure per lo sviluppo e iniziative in favore delle aree colpite dai recenti terremoti.

Tra i principali interventi in materia di lavoro e previdenza, si ricorda quanto segue.

L’art. 53 del citato decreto legge prevede alcune novità in materia di APE sociale.

In particolare, le attività lavorative di cui all’allegato C e all’allegato E della l. n. 232/2016 (che si riferiscono, per citare alcuni esempi, agli operai dell’industria estrattiva, ai conduttori di gru, ai conciatori di pelle e ai conduttori di mezzi pesanti) devono essere considerate svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti al pensionamento, le medesime attività “non abbiano subito interruzione per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi” e a condizione che le stesse “siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.

Per quanto concerne il DURC, l’art. 54 del d.l. n. 50/2017 stabilisce la possibilità, per il debitore, di ottenere il documento unico di regolarità contributiva anche nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”.

Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste nel piano della definizione agevolata, è previsto l’annullamento del DURC dagli Enti preposti alla verifica.

Infine, l’art. 55 del c.d. Decreto fiscale introduce alcuni cambiamenti in materia di premio di produttività.

Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (con le modalità previste dall’art. 1, comma 188, l. n. 208/2015) hanno diritto alla riduzione di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro”.

Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

il testo del decreto legge

  • dl 50-2017
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/05/pexels-photo-2.jpeg 3270 4905 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-05-01 10:48:132017-05-01 17:42:44Lavoro e previdenza nel c.d. decreto fiscale
Normativa in Normativa

Incontro sul lavoro alla Scuola Sant’Anna di Pisa

13 Marzo 20170 Commenti-da admin

Nell’ambito della Spring School organizzata dalla Scuola Superiore Sant’Anna, insieme con la Scuola Normale Superiore, in collaborazione con il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Parlamento europeo e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, si svolgerà il prossimo 27 marzo un incontro sul tema “Legge e contratto nella regolazione del rapporto di lavoro al tempo della quarta rivoluzione industriale”.

Saranno presenti il sen. Maurizio Sacconi, l’on. Carlo Dell’Aringa; il dibattito sarà introdotto e coordinato dal prof. avv. Pasqualino Albi.

locadina convegno 27.3.17

  • Spring School 2017 – 3
  • Spring School 2017 – 3
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/03/1427795780_Corbis-42-18751014.jpeg 797 1200 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-03-13 17:27:512019-11-04 16:58:49Incontro sul lavoro alla Scuola Sant'Anna di Pisa
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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