In una sentenza di fine giugno 2017, il Tribunale di Napoli ha affermato che l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 (cd. jobs act) dispone l’applicazione di un regime di tutela diverso nel caso di licenziamento illegittimo per due categorie di lavoratori.
Come è noto, l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 dispone l’applicazione del contratto a tutele crescenti ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, o nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, da un contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Per il licenziamento disciplinare, la nuova norma conserva la reintegrazione ma la rende del tutto eccezionale, in quanto limitata all’ipotesi in cui sia direttamente accertata l’insussistenza materiale del fatto contestato.
L’infelice formulazione della disposizione, si noti, non modifica l’impianto della ripartizione della prova. Resta quindi fermo il principio stabilito dall’art. 5. della l. n. 604/66 che pone a carico del datore la prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo, con la conseguenza che la mancata prova cade in suo danno e conduce all’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento.
Nel caso, invece, di prova insufficiente, il licenziamento va comunque dichiarato illegittimo riconoscendo però al lavoratore una tutela minore consistente nella sola tutela risarcitoria.
In questo senso la riforma comporta un significativo cambiamento: l’insussistenza del fatto deve derivare direttamente dalla prova che la condotta non sussiste.
Nel caso di specie, il giudice ha accertato l’insussistenza del caso contestato e condanna la società convenuta alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, moltiplicata per il numero di mensilità decorrenti dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra (comunque non superiori a 12 mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (cd. reintegrazione attenuata).
La legge annuale per il mercato e la concorrenza
0 Commenti-da adminPubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189, la legge 4 agosto 2017 n. 124; legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Entrata in vigore a partire dal 29 agosto 2017, la predetta legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
I settori interessati dalla nuova normativa sono: assicurazioni, energia, servizi professionali, farmacie, credito, trasporti.
Per le farmacie, il testo fissa anche dei paletti sulle incompatibilità della partecipazione alle società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata con l’esercizio della professione medica.
La legge prevede altresì la possibilità di costituire società fra avvocati; all’art. 141, lettera b, la legge dispone: “L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio”.
Assenze per infortunio e visite di controllo
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 25650 del 27 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha pronunziato il seguente principio di diritto: «le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 L. 300/1970 nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia».
Nel caso in esame, il Supremo Collegio è stato investito del giudizio relativo alla competenza del medico INPS, incaricato dal datore di lavoro di effettuare una visita di controllo nei confronti del lavoratore assente a seguito di infortunio sul lavoro.
circolare inps sul lavoro occasionale
0 Commenti-da adminL’INPS con la circolare n. 107 del 2017 e con il messaggio n. 2887 del 2017 fornisce le indicazioni operative sulla disciplina delle prestazioni occasionali.
Dal 10 luglio 2017, l’INPS detta le regole per la gestione delle nuove prestazioni occasionali di lavoro attraverso la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto.
In sostituzione dei voucher, la norma prevede due istituti di regolazione del lavoro occasionale, disciplinato dall’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96 del 21 giugno 2017.
La nuova disposizione consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto delle prestazioni, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
Per utilizzare il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazioni occasionali, gli utilizzatori ed i prestatori devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma telematica fruibile sul sito internet dell’Istituto al seguente servizio: Prestazioni di lavoro occasionali.
Jobs act e licenziamento disciplinare
0 Commenti-da adminIn una sentenza di fine giugno 2017, il Tribunale di Napoli ha affermato che l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 (cd. jobs act) dispone l’applicazione di un regime di tutela diverso nel caso di licenziamento illegittimo per due categorie di lavoratori.
Come è noto, l’art. 1 del d. lgs n. 23/2015 dispone l’applicazione del contratto a tutele crescenti ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, o nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, da un contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Per il licenziamento disciplinare, la nuova norma conserva la reintegrazione ma la rende del tutto eccezionale, in quanto limitata all’ipotesi in cui sia direttamente accertata l’insussistenza materiale del fatto contestato.
L’infelice formulazione della disposizione, si noti, non modifica l’impianto della ripartizione della prova. Resta quindi fermo il principio stabilito dall’art. 5. della l. n. 604/66 che pone a carico del datore la prova della sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo, con la conseguenza che la mancata prova cade in suo danno e conduce all’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento.
Nel caso, invece, di prova insufficiente, il licenziamento va comunque dichiarato illegittimo riconoscendo però al lavoratore una tutela minore consistente nella sola tutela risarcitoria.
In questo senso la riforma comporta un significativo cambiamento: l’insussistenza del fatto deve derivare direttamente dalla prova che la condotta non sussiste.
Nel caso di specie, il giudice ha accertato l’insussistenza del caso contestato e condanna la società convenuta alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, moltiplicata per il numero di mensilità decorrenti dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra (comunque non superiori a 12 mensilità), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (cd. reintegrazione attenuata).
Licenziamento e insussistenza del fatto
0 Commenti-da adminCon la sentenza del 27 giugno 2017 il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli ha ordinato la reintegra del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato, al quale si applichi la normativa in materia di licenziamenti di cui al d.lgs. 23/2015.
Il giudice del merito, nel valutare la portata del carico probatorio gravante sul lavoratore che intenda dimostrare l’insussistenza del fatto materiale contestato, è giunto a sostenere che per poter applicare la tutela reintegratoria di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, sia necessaria la ‹‹prova piena della insussistenza [del fatto], comunque acquisita›› e, conseguentemente, che ‹‹la prova contraddittoria e/o equivoca […] conduc[a], ai sensi del comma 1, al riconoscimento di una tutela meramente economica››.
Infortuni sul lavoro e imprese familiari
0 Commenti-da adminIl titolare dell’impresa familiare (ai sensi dell’art. 230 bis cod. civ) deve adottare nei confronti dei collaboratori le misure di sicurezza sul lavoro previste dal d. lgs 81/08. In caso di infortunio l’INAIL può, pertanto, esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del titolare dell’impresa che non ha predisposto le apposite misure di sicurezza, anche se non c’è alcun rapporto di subordinazione.
Lo ha sancito la Corte di cassazione con sentenza 20406 del 25 agosto 2017 che, confermando il giudizio della Corte d’appello di Venezia, ha riconosciuto il diritto della coniuge del collaboratore deceduto a seguito di infortunio, alla costituzione della rendita dei superstiti.
La Cassazione pone l’accento sulla situazione di fatto riconducibile all’impresa familiare, nella quale la titolarità dei poteri di organizzazione e gestione rimangono in capo all’imprenditore, mentre il familiare si limita a prestare la sua opera in maniera continuativa nell’impresa.
I partecipanti all’impresa familiare rientrano comunque fra i soggetti assicurabili INAIL a norma dell’articolo 4 del D.p.r. n. 1124/65 e, in tal senso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 476/87, ne aveva dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non prevedeva la loro inclusione.
La decisione della Consulta ha, in sostanza, avuto l’effetto di elidere l’elemento della necessaria subordinazione per la tutela assicurativa dei collaboratori dell’impresa familiare.
Resta tuttavia una materia ancora controversa.