Nella seduta n. 7 del 29 dicembre 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. decreto milleproroghe, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di alcuni termini previsti da altri testi normativi.
Tra le principali novità, vi è una previsione che riguarda le pubbliche amministrazioni.
In primis, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato è stata prolungata fino al 31 dicembre 2017.
Sono altresì prorogati, “nel rispetto dei limiti europei”, i contratti di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2017; una previsione analoga riguarda i contratti a tempo determinato per province e città metropolitane per i centri per l’impiego.
In materia di editoria, l’art. 2 regola il rinvio del termine a quo per la tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica, fissato nella data del 31 dicembre 2017. Allo stesso modo, è riconosciuto fino al 31 dicembre 2017 il credito d’imposta previsto per sostenere l’adeguamento tecnologico da parte degli operatori della rete, distributori e ambulanti.
L’art. 4 disciplina, invece, le ipotesi di differimento dei termini in materia di istruzione, università e ricerca: a tal proposito, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere di ricercatori a tempo determinato di tipo “b”.
Il decreto prevede altresì la proroga di ventiquattro mesi dei termini per la pubblicazione dei bandi relativi alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, con riferimento agli ambiti territoriali in cui siano presenti comuni terremotati.
Non si rileva, invece, alcuno slittamento per la trasformazione delle banche popolari di maggiori dimensioni in s.p.a.; la riforma, al momento, è sospesa a seguito della decisione del Consiglio di Stato.
Invece, sono prorogati di tre mesi, dal 23 marzo 2017 al 23 giugno 2017, i termini entro i quali le amministrazioni pubbliche devono predisporre il piano straordinario delle revisioni delle partecipazioni in società.
Tre mesi in più – dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 – sono concessi anche per l’adeguamento degli statuti nelle società controllate; mentre, per quanto riguarda le società in cui la pubblica amministrazione non ha partecipazioni di controllo, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2017.
Il decreto differisce altresì di tre mesi la scadenza per la stesura del decreto di Palazzo Chigi, volto a individuare i criteri di adeguatezza organizzativa al fine di consentire alle assemblee delle società di derogare al principio dell’amministratore unico, mantenendo il consiglio di amministrazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 15, il decreto milleproroghe entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Licenziamento e irreperibilità alle visite di controllo
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 2 dicembre 2016, n. 24681 – legittimo il licenziamento del lavoratore irreperibile alle visite di controllo
La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento nel caso in cui il lavoratore dipendente risulti irreperibile alle visite di controllo INPS nelle fasce di reperibilità, se quest’ultimo non dimostra adeguatamente la necessità di allontanarsi dal domicilio per esigenze assolute ed indifferibili.
Secondo un orientamento risalente dalla Corte di Cassazione, l’art. 5 della l. n. 638/1983 impone al lavoratore un comportamento – ossia la reperibilità nel domicilio in ore prestabile della giornata – che costituisce sia un onere nell’ambito del rapporto assicurativo, sia un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro.
A tal proposito, è necessario affermare che il contenuto di tale obbligo è la reperibilità in re ipsa; al fine di evitare l’irrogazione della sanzione è necessaria la prova, il cui onere grava sul lavoratore, di un ragionevole impedimento ad adempiere a tale obbligo.
Non è rilevante, invece, la prova dell’effettività della malattia: la ratio della norma è quella di assicurare l’assolvimento tempestivo ed efficace dei controlli esperiti dalle strutture pubbliche competenti, siano esse attivate dall’ente di previdenza o dal datore di lavoro.
Approvato il decreto milleproroghe
0 Commenti-da adminNella seduta n. 7 del 29 dicembre 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. decreto milleproroghe, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di alcuni termini previsti da altri testi normativi.
Tra le principali novità, vi è una previsione che riguarda le pubbliche amministrazioni.
In primis, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato è stata prolungata fino al 31 dicembre 2017.
Sono altresì prorogati, “nel rispetto dei limiti europei”, i contratti di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2017; una previsione analoga riguarda i contratti a tempo determinato per province e città metropolitane per i centri per l’impiego.
In materia di editoria, l’art. 2 regola il rinvio del termine a quo per la tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica, fissato nella data del 31 dicembre 2017. Allo stesso modo, è riconosciuto fino al 31 dicembre 2017 il credito d’imposta previsto per sostenere l’adeguamento tecnologico da parte degli operatori della rete, distributori e ambulanti.
L’art. 4 disciplina, invece, le ipotesi di differimento dei termini in materia di istruzione, università e ricerca: a tal proposito, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere di ricercatori a tempo determinato di tipo “b”.
Il decreto prevede altresì la proroga di ventiquattro mesi dei termini per la pubblicazione dei bandi relativi alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, con riferimento agli ambiti territoriali in cui siano presenti comuni terremotati.
Non si rileva, invece, alcuno slittamento per la trasformazione delle banche popolari di maggiori dimensioni in s.p.a.; la riforma, al momento, è sospesa a seguito della decisione del Consiglio di Stato.
Invece, sono prorogati di tre mesi, dal 23 marzo 2017 al 23 giugno 2017, i termini entro i quali le amministrazioni pubbliche devono predisporre il piano straordinario delle revisioni delle partecipazioni in società.
Tre mesi in più – dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 – sono concessi anche per l’adeguamento degli statuti nelle società controllate; mentre, per quanto riguarda le società in cui la pubblica amministrazione non ha partecipazioni di controllo, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2017.
Il decreto differisce altresì di tre mesi la scadenza per la stesura del decreto di Palazzo Chigi, volto a individuare i criteri di adeguatezza organizzativa al fine di consentire alle assemblee delle società di derogare al principio dell’amministratore unico, mantenendo il consiglio di amministrazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 15, il decreto milleproroghe entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
il nuovo CCNL metalmeccanici
0 Commenti-da adminIl 26 novembre 2016 Confindustria, Federmeccanica, Assistal, Fim-Cis, Fiom-Cigl e Uilm hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto nazionale dei metalmeccanici.
Il contratto verrà sopposto alla consultazione dei lavoratori interessati nelle giornate del 19, 20, 21 dicembre. Con il raggiungimento della maggioranza semplice dei lavoratori coinvolti, l’intesa si dovrà ritenere efficace con riferimento al periodo 2016/2019.
Tra le principali novità, si prevede la corresponsione di una somma forfettaria una tantum, a favore dei lavoratori in forza dal 1° marzo 2017.
Per quanto concerne la retribuzione, per il 2016 sono confermati gli importi in essere; dal 2017, invece, nel mese di maggio di ogni anno, le parti dovranno calcolare gli incrementi dei minimi contrattuali, operando un adeguamento sulla base dell’inflazione . Nel mese di giugno 2017 si prenderà a riferimento il tasso medio di variazione del 2016 sul 2015.
In merito all’assistenza integrativa, con effetto dal 1° ottobre 2017, tutti i lavoratori saranno iscritti a MetaSalute, salvo rinuncia scritta. Inoltre, le aziende attiveranno i cd. “flexible benefits”, per un costo massimo di 100 euro dal 1 giugno 2017, destinato ad aumentare a 150 euro dal 1 giugno 2018, e a 200 euro a partire dal 1 giugno 2019.
Inoltre, sulla previdenza completare, l’ipotesi di CCNL prevede la contribuzione a carico dell’azienda, pari al 2% dei minimi contrattuali, al fondo Cometa, a partire dal 1 giugno 2017. I lavoratori dovranno versare, invece, un contributo pari all’1,2% dei minimi contrattuali.
Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera
0 Commenti-da adminAnche quest’anno si svolgeranno a Lucca le Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi.
E’ un incontro intenso e ricco di spunti originali di riflessione collettiva.
Ecco la locandina del programma delle conversazioni (5-6 novembre, Lucca, Convento di San Cerbone)
L’Agenzia delle Entrate sul premio di risultato
0 Commenti-da adminCon la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire una serie di questioni concernenti il premio di risultato e il welfare aziendale.
Ricordiamo che l’art. 1 della l. n. 208/2015 ha introdotto un regime agevolato di natura fiscale per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato e di partecipazione agli utili dell’impresa (commi 182 – 189) e potenzia il welfare aziendale attraverso tre modifiche dell’art. 51 del Tuir.
In attuazione della citata disposizione di legge è stato emanato il decreto ministeriale 25 marzo 2016 che è stato pubblicato in avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2016.
In tema di premi la disciplina agevolativa prevede la loro esclusione dal conteggio per la formazione del reddito ai fini del calcolo dell’ISEE, una tassazione agevolata al 10% ai fini Irpef dei premi di produttività fino a 2.000 euro lordi (2.500 nel caso di imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori) e un innalzamento del limite di reddito per il godimento degli stessi fino a 50.000 euro annui (comprendendo in questo modo anche quadri e impiegati).
Viene, inoltre, ampliato l’ambito applicativo del welfare aziendale, ovvero l’insieme di benefit concessi dall’azienda ai suoi dipendenti sotto forma di servizi e prestazioni, attraverso il superamento dell’aspetto della volontarietà ai fini della detassazione dei benefit per i dipendenti (adesso l’esenzione è applicabile per servizi previsti da contratti e regolamenti aziendali), attraverso l’estensione dei benefici a servizi educativi e d’istruzione anche nell’età prescolare (compresi i servizi di mensa ad essi afferenti), centri estivi o invernali (colonie climatiche) e ludoteche (a fini didattici) e attraverso l’introduzione dell’esenzione Irpef anche per servizi e prestazioni assistenziali nei confronti di familiari anziani o non autosufficienti.
La disposizioni assumono le sembianze di uno strumento stabile di sostegno per la contrattazione di secondo livello.
Il decreto ministeriale attuativo prevede (art. 5) il deposito, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 151/2015, dei contratti collettivi aziendali o territoriali entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione; unitamente al deposito occorrerà allegare la dichiarazione di conformità dei contratti aziendali o territoriali alle disposizioni del decreto secondo un modello che viene allegato allo stesso decreto.
Il decreto sui “furbetti del cartellino”
0 Commenti-da adminIl d.lgs. n. 116/2016, recante “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, è stato pubblicato nella G.U. n. 149 del 28 giugno 2016.
La riforma modifica l’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 in tema di licenziamento disciplinare, introducendo la definizione di “falsa attestazione della presenza in servizio”.
Per il nuovo comma 1-bis integra la falsa attestazione “qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso”.
Per le condotte accertate in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, è prevista l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente (viene fatto salvo il solo assegno alimentare).
La sospensione è disposta con provvedimento motivato, senza obbligo di preventiva audizione del dipendente, entro quarantotto ore dalla conoscenza del condotta fraudolenta.
L’esercizio del diritto di difesa del lavoratore è garantito dall’introduzione del nuovo comma 3-ter in cui si prevede che il provvedimento di sospensione debba contenere la contestazione per iscritto dell’addebito e la convocazione del dipendente per l’audizione orale, dando allo stesso un preavviso di almeno quindici giorni; termine entro il quale il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio per un periodo non superiore a cinque giorni.
Il procedimento deve essere concluso entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito.
Si noti che la violazione dei termini individuati dalle disposizioni non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4, d. lgs. 165/2001.
Si precisa, infine, che le disposizioni in parola si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e cioè a far data dal 13 luglio 2016.