La Corte costituzionale con le sentenze nn. 26, 27 e 28 del 27 gennaio 2017, ha dichiarato inammissibile il quesito referendario volto a modificare l’art. 18 Stat. lav., mentre si è pronunciata a favore dell’ammissibilità sia del quesito in tema di responsabilità solidale negli appalti, sia di quello sulla eliminazione dei c.d. voucher.
Le motivazioni sottese all’inammissibilità del primo quesito referendario – diretto a ripristinare la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo – fanno aggio sulla natura manipolativa dello stesso; infatti, contrariamente alla funzione meramente abrogativa prevista dall’art. 75 Cost., esso, così come redatto dai proponenti, assume carattere propositivo.
Inoltre, la Consulta ha rilevato un difetto di univocità e omogeneità, poiché tale quesito aveva ad oggetto due distinte disposizioni, le quali, ancorché entrambe relative ai licenziamenti individuali, sono differenti, sia in relazione ai rapporti di lavoro ai quali si riferiscono che per il regime sanzionatorio previsto. Per citare un passaggio significativo della sentenza n. 26/2017, “l’elettore in definitiva potrebbe desiderare che la reintegrazione torni a essere invocabile quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo, ma resti confinata ai soli datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva o Comune, o ne impiegano complessivamente più di sessanta. Oppure potrebbe volere che quest’ultimo limite sia ridotto, ma che, anche per tale ragione, resti invece limitato l’impiego della tutela reale, da mantenere nei casi in cui è attualmente prevista. Il fatto che il quesito referendario lo obblighi ad un voto bloccato su tematiche non sovrapponibili, (…) comporta un’ulteriore ragione di inammissibilità”.
Il secondo quesito posto all’attenzione della Consulta è quello inerente all’abrogazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatori per crediti retributivi, previdenziali e assicurativi.
Quest’ultimo, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27/2017, è ammissibile poiché “risponde ai requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, anche se formulato con la c.d. tecnica del ritaglio ”. Si ricorda che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 26 e 28 del 2011, aveva già affermato la necessità della sussistenza di tali requisiti.
Il terzo quesito referendario, sul quale si è espressa la Consulta con la sentenza n. 28/2017, è volto all’abrogazione degli artt. 48 e 49 del d.lgs. n. 185/2016 in materia di lavoro accessorio, nonché dell’art. 50 del d.lgs. n. 81/2015 – ossia la disciplina dei voucher.
Anche tale ultimo quesito è stato dichiarato ammissibile; la Corte Costituzionale afferma che esso “non inerisce a disposizioni in cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa. L’evoluzione dell’istituto, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell’esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere, lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario”.
Inoltre quest’ultimo, come il quesito precedente, rispetta i principi di chiarezza, omogeneità e uniformità.
Il jobs act del lavoro autonomo
/in News ed EventiIl prossimo 6 giugno parteciperò all’iniziativa promossa da Optime a Milano sul Jobs Act del lavoro autonomo.
Mi occuperò in particolare dello stato dell’arte in tema di collaborazioni etero-organizzate.
L’iniziativa sarà replicata a Roma il prossimo 21 giugno.
Videosorveglianza, GPS, art. 4 stat. lav.
/in PrassiI “modelli” per le istanze ex art. 4 stat. lav.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro dal 10 marzo 2017 ha messo a disposizione i nuovi modelli per le istanze di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza
Nella sezione modulistica sono presenti i nuovi modelli della istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza con l’esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.
L’istanza è soggetta all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Garanzie ed effettività dei diritti nel lavoro
/in News ed EventiIl prossimo 3 marzo si svolgerà a Pisa un convegno sul tema “Garanzie dei diritti e stabilità del rapporto di lavoro”. Sarà l’occasione per un confronto con autorevoli relatori che discuteranno del mio ultimo libro, pubblicato nel Commentario Schlesinger-Busnelli.
I quesiti referendari: le tre sentenze della Corte
/in GiurisprudenzaLa Corte costituzionale con le sentenze nn. 26, 27 e 28 del 27 gennaio 2017, ha dichiarato inammissibile il quesito referendario volto a modificare l’art. 18 Stat. lav., mentre si è pronunciata a favore dell’ammissibilità sia del quesito in tema di responsabilità solidale negli appalti, sia di quello sulla eliminazione dei c.d. voucher.
Le motivazioni sottese all’inammissibilità del primo quesito referendario – diretto a ripristinare la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo – fanno aggio sulla natura manipolativa dello stesso; infatti, contrariamente alla funzione meramente abrogativa prevista dall’art. 75 Cost., esso, così come redatto dai proponenti, assume carattere propositivo.
Inoltre, la Consulta ha rilevato un difetto di univocità e omogeneità, poiché tale quesito aveva ad oggetto due distinte disposizioni, le quali, ancorché entrambe relative ai licenziamenti individuali, sono differenti, sia in relazione ai rapporti di lavoro ai quali si riferiscono che per il regime sanzionatorio previsto. Per citare un passaggio significativo della sentenza n. 26/2017, “l’elettore in definitiva potrebbe desiderare che la reintegrazione torni a essere invocabile quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo, ma resti confinata ai soli datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva o Comune, o ne impiegano complessivamente più di sessanta. Oppure potrebbe volere che quest’ultimo limite sia ridotto, ma che, anche per tale ragione, resti invece limitato l’impiego della tutela reale, da mantenere nei casi in cui è attualmente prevista. Il fatto che il quesito referendario lo obblighi ad un voto bloccato su tematiche non sovrapponibili, (…) comporta un’ulteriore ragione di inammissibilità”.
Il secondo quesito posto all’attenzione della Consulta è quello inerente all’abrogazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatori per crediti retributivi, previdenziali e assicurativi.
Quest’ultimo, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27/2017, è ammissibile poiché “risponde ai requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, anche se formulato con la c.d. tecnica del ritaglio ”. Si ricorda che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 26 e 28 del 2011, aveva già affermato la necessità della sussistenza di tali requisiti.
Il terzo quesito referendario, sul quale si è espressa la Consulta con la sentenza n. 28/2017, è volto all’abrogazione degli artt. 48 e 49 del d.lgs. n. 185/2016 in materia di lavoro accessorio, nonché dell’art. 50 del d.lgs. n. 81/2015 – ossia la disciplina dei voucher.
Anche tale ultimo quesito è stato dichiarato ammissibile; la Corte Costituzionale afferma che esso “non inerisce a disposizioni in cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa. L’evoluzione dell’istituto, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell’esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere, lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario”.
Inoltre quest’ultimo, come il quesito precedente, rispetta i principi di chiarezza, omogeneità e uniformità.
Il Consiglio di Stato sulla riforma Madia
/in GiurisprudenzaIl parere del Consiglio di Stato n. 83/2017 sui decreti legislativi attuativi della legge Madia
In data 17 gennaio 2017 il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 83/2017 relativo ai d.lgs. n. 116, 171 e 175 del 2016, attuativi della legge delega n. 124/2015 (ossia la riforma Madia).
I citati decreti legislativi riguardano, in particolare, il licenziamento disciplinare dei c.d. furbetti del cartellino, la dirigenza sanitaria e le società a partecipazione pubblica.
Si rammenta che con la sentenza n. 251/2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge delega n. 124/2015 nella parte in cui non rispettava il principio di leale collaborazione con le Regioni nelle materie incidenti su competenze attribuite a queste ultime ex art. 117 Cost.
Per tale motivo, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in data 23 dicembre 2016, si è rivolto al Consiglio di Stato al fine di ottenere un parere in ordine all’ipotesi dell’adozione di decreti correttivi dei decreti legislativi citati; tali decreti correttivi, attuando il principio di leale collaborazione, dovrebbero prevedere un meccanismo di coinvolgimento ex post degli Organismi rappresentativi delle Regioni.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha affrontato la questione al fine di una corretta attuazione della sentenza n. 251/2016 della Consulta con il parere che qui pubblichiamo.
L’INPS sulla mobilità ordinaria
/in PrassiMessaggio Inps n. 99/2017 – Trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia
Nel testo del messaggio n. 99/2017, l’Inps fa riferimento al definitivo superamento – così come disposto dall’art. 2, comma 71, del d.lgs. n. 92/2012 – del trattamento di indennità di mobilità ordinaria, nonché del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. 9 e ss. della l. n. 427/1975, con effetto dal 1° gennaio 2017.
Dalla medesima data, cessa l’obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile.
Cessa altresì l’obbligo di corrispondere il contributo d’ingresso alla mobilità, nonché il contributo aggiuntivo per il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia – pari allo 0,80% della retribuzione imponibile.
Con riferimento ai licenziamenti avvenuti a partire dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro hanno diritto a recuperare le somme anticipate a titolo di contributo d’ingresso, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’istituto previdenziale; a tal fine, è necessario compiere i relativi adempimenti fin dalla prima denuncia UnieEmens utile, utilizzando il codice G800.
Al contempo, per le assunzioni, le proroghe o le trasformazioni successive al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.