Approvato dalla Camera dei Deputati il d.d.l. sulla tutela del lavoro autonomo
In data 9 marzo 2017, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge C.4135 sulle “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Tra le principali novità, si ricorda quanto disposto dall’art. 7 del citato d.d.l., che estende, a partire dal 2017, la durata e l’arco temporale per la fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi assicurati presso la Gestione separata INPS. La durata di tale congedo è pari a sei mesi, e il genitore ne potrà fruire entro il terzo anno di vita del bambino, ovvero entro tre anni dall’ingresso in famiglia di quest’ultimo, in caso di adozione.
Si ricorda che i genitori non potranno utilizzare detto congedo per più di sei mesi complessivi, anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza.
Il trattamento economico del congedo parentale è corrisposto a condizione che siano state accreditate almeno tre mensilità della contribuzione; tuttavia, il requisito contributivo non è richiesto per i periodi di congedo parentale goduti entro il primo anno di vita del bambino.
In materia di trattamento di maternità, si ricorda che l’art. 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di usufruirne, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Infine, è rilevante quanto previsto dall’art. 13 del citato d.d.l.; fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente, il lavoratore può chiedere la sospensione dell’esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.
In caso di malattia o infortunio tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi può essere sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi maturati durante il periodo di sospensione “in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione”.
Tale testo normativo è stato trasmesso al Senato in seconda lettura per una possibile approvazione definitiva.
La responsabilità solidale negli appalti pubblici
0 Commenti-da adminIl prossimo 7 giugno a Milano parteciperò ad una iniziativa formativa promossa da Optime in tema di responsabilità solidale negli appalti pubblici.
Sarà l’occasione per un approfondimento sulle recenti novità normative da osservare alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale sul tema.
Il congedo facoltativo per i padri lavoratori
0 Commenti-da adminMessaggio INPS, n. 1581/2017 – Chiarimenti sul congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti
L’INPS, con il messaggio n. 1581 del 10 aprile u.s., ha fornito alcuni chiarimenti in materia di congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti.
Detto congedo, pari a due giorni, è stato introdotto dalla l. n. 92/2012, all’art. 4, comma 24, lett. a); esso può essere goduto dal padre, entro il quinto mese di vita del figlio, alternativamente al congedo obbligatorio di maternità.
Tale istituto era previsto, in origine, in via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015. Successivamente, la legge di stabilità 2016, all’art. 1, comma 205, ha prorogato il congedo facoltativo per l’anno 2016; tuttavia – come chiarisce un precedente messaggio INPS, il n. 828/2017 – nessuna disposizione normativa ha stabilito un’ulteriore proroga per l’anno 2017.
Pertanto, secondo quanto si afferma nel messaggio n. 1581/2017, attualmente il congedo facoltativo può essere goduto nei primi mesi dell’anno 2017, soltanto per eventi quali il parto, l’adozione e l’affidamento avvenuti nel corso del 2016.
Infatti, rimangono “valide, per gli eventi verificatesi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)”.
Il disegno di legge sul lavoro autonomo
0 Commenti-da adminApprovato dalla Camera dei Deputati il d.d.l. sulla tutela del lavoro autonomo
In data 9 marzo 2017, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge C.4135 sulle “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Tra le principali novità, si ricorda quanto disposto dall’art. 7 del citato d.d.l., che estende, a partire dal 2017, la durata e l’arco temporale per la fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi assicurati presso la Gestione separata INPS. La durata di tale congedo è pari a sei mesi, e il genitore ne potrà fruire entro il terzo anno di vita del bambino, ovvero entro tre anni dall’ingresso in famiglia di quest’ultimo, in caso di adozione.
Si ricorda che i genitori non potranno utilizzare detto congedo per più di sei mesi complessivi, anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza.
Il trattamento economico del congedo parentale è corrisposto a condizione che siano state accreditate almeno tre mensilità della contribuzione; tuttavia, il requisito contributivo non è richiesto per i periodi di congedo parentale goduti entro il primo anno di vita del bambino.
In materia di trattamento di maternità, si ricorda che l’art. 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di usufruirne, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Infine, è rilevante quanto previsto dall’art. 13 del citato d.d.l.; fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente, il lavoratore può chiedere la sospensione dell’esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.
In caso di malattia o infortunio tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi può essere sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi maturati durante il periodo di sospensione “in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione”.
Tale testo normativo è stato trasmesso al Senato in seconda lettura per una possibile approvazione definitiva.
I consulenti del lavoro sulla rottamazione dei ruoli
0 Commenti-da adminConsiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – Criticità rottamazione dei ruoli e DURC
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inviato una lettera all’Amministratore delegato di Equitalia e al direttore generale dell’INPS, al fine di rimarcare alcune problematiche relative all’adesione alla c.d. rottamazione dei ruoli.
La definizione agevolata dei debiti previdenziali, infatti, inibisce il rilascio del DURC alle imprese, e, di conseguenza, impedisce la partecipazione delle stesse agli appalti pubblici.
I consulenti del lavoro rilevano la sussistenza di alcune interferenze tra la c.d. rottamazione delle cartelle e la normativa che disciplina il rilascio del DURC.Occorre rilevare, a tal proposito, che il decreto fiscale n. 193/2016 tace sulla posizione delle aziende nel periodo che precede l’accoglimento delle istanze di rottamazione. D’altro canto, l’INPS e l’INAIL, per il rilascio della regolarità contributiva, non possono che far riferimento alla disciplina normativa che detta le condizioni per la verifica della stessa regolarità (d.l. n. 34/2014; decreto interministeriale 30 gennaio 2015).
Per tale motivo, l’adesione alla definizione agevolata provoca la paradossale situazione, per chi decide di aderire, di non risultare in regola con i pagamenti presso il concessionario.
Tuttavia, si ricorda che tale problematica non coinvolge le imprese con una dilazione in corso al 31 dicembre 2016, poiché tale condizione permetterà alle stesse di mantenere la regolarità contributiva, nelle more della definizione agevolata.
Prescrizione, decadenza, rapporto di lavoro
0 Commenti-da adminIl prossimo mercoledì parteciperò a Roma ad un convegno su prescrizione e decadenza nel rapporto di lavoro.
Sarà l’occasione per un bilancio su temi classici del diritto del lavoro oggi al centro di un processo di rivisitazione imposto dall’evoluzione del quadro normativo.
L’autenticità del giustificato motivo oggettivo
0 Commenti-da adminCass., sez. lav., 5 dicembre 2016, n. 24803 – verifica delle ragioni addotte in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
In linea con una giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione richiama, nella sentenza n. 24803/ 2016, il seguente principio di diritto: in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro.
A tal fine, appare sufficiente e necessario l’accertamento dell’effettività della riorganizzazione addotta, ma non è consentito il sindacato sulla scelta dell’an e del quomodo.
Il licenziamento è illegittimo se si accerta giudizialmente l’insussistenza della riorganizzazione, ovvero nel caso in cui manchi una soppressione stabile e duratura – non a carattere contingente – del reparto presso cui era occupato il lavoratore licenziato; in quest’ultima ipotesi, è necessaria altresì, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del datore di lavoro, una precisa indicazione dei contorni della contrazione dell’attività svolta da tale reparto.