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In progress: novità dal Consiglio dei ministri

9 Giugno 20160 Commenti-da admin

Nel Consiglio dei Ministri n. 115 del 29 aprile 2016 sono stati approvati, con esame definitivo, due decreti del Presidente della Repubblica recanti approvazione dello statuto dell’Ispettorato del lavoro e dello Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro nonché il d.l. 59/2016 che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Si precisa che solo quest’ultimo è stato pubblicato e, dunque, è in vigore; al contrario, i primi due decreti sono in attesa di pubblicazione.

A) Lo Statuto dell’Ispettorato del lavoro, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149,  prevede l’istituzione di una agenzia unica delle ispezioni del lavoro con il compito di svolgere le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL.

La disciplina dell’ispettorato del lavoro è contenuta nel d. lgs. n. 149/2015 ed ha il compito di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva nonché di coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria.

L’Ispettorato, come previsto dall’articolo 1 dello schema di decreto, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Lo Statuto individua i fini istituzionali dell’Ente, declina le competenze degli organi, definisce le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

 B) lo Statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 18, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, prevede l’istituzione di un’Agenzia nazionale con il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’Agenzia, come previsto dall’articolo 1 dello schema di decreto, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Lo statuto individua i fini istituzionali dell’Ente, declina le competenze degli organi, definisce le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

C) Il l. n. 59/2016, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, deliberato nel corso del Consiglio dei ministri n. 115, è stato promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016,

Il decreto in parola introduce molte disposizioni, dal contenuto assai eterogeneo, in materia processuale (art. 4 e 5), fallimentare (art. 6), bancaria (art. da 7 a 10) e tributaria (art. 11).

Viene, inoltre, istituito un «Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi», in attuazione all’art. 24 del Regolamento UE n. 848/2015, relativo alle procedure d’insolvenza.

Si segnala, infine, l’introduzione di due nuovi strumenti che hanno l’evidente finalità di accrescere le possibilità di accesso al credito per l’imprenditore:

– l’art. 1, introduce e disciplina il «Pegno mobiliare non possessorio»: gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire, con contratto scritto a pena di nullità, pegno su “beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati”. Il pegno deve essere iscritto in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate;

– l’art. 2 introduce nel testo unico bancario un nuovo art. 48-bis, rubricato “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”, con cui viene prevista la possibilità per gli imprenditori di concludere, con una banca o altro istituto autorizzato, un contratto di finanziamento che, a garanzia dell’adempimento, trasferisce la titolarità di un diritto reale immobiliare all’istituto finanziatore.

Il trasferimento è sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore che si ha in caso di mancato pagamento per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive ovvero anche di una sola rata qualora il rimborso abbia una cadenza superiore al mese.

D) Lo schema di decreto sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

Nel Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE che disciplina il distacco transfrontaliero.

La fattispecie del distacco transfrontaliero consiste nella prestazione di servizi da parte di un’impresa nel territorio di un altro stato membro attraverso i propri lavoratori posti a disposizione di un’altra impresa.

L’intervento mira a contrastare le c.d. pratiche di dumping sociale e cioè quei comportamenti delle imprese che localizzano la propria attività in aree in cui possono beneficiare di disposizioni meno restrittive in materia di lavoro o in cui il costo del lavoro è inferiore.

Lo schema di decreto legislativo individua una serie di elementi fattuali utili a verificare l’autenticità del distacco e sanziona, la illegittimità del distacco, con una sanzione amministrativa pecuniaria (€ 50 per ogni lavoratore utilizzato e per ogni giornata di utilizzo, con un minimo di € 5.000 e sino a un massimo di € 50.000 per ciascuna) e considerando il lavoratore distaccato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

Vengono, inoltre, disciplinate le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati in Italia, prevendo la parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani che prestano la stessa o analoga attività la responsabilità solidale dell’utilizzatore.

Sono previsti, infine, alcuni obblighi in capo alla distaccante.

Quest’ultima deve comunicare al Ministero del Lavoro il distacco almeno 24 ore prima dell’inizio dello stesso, indicando un serie di informazioni relative, tra l’altro, all’impresa distaccante, all’impresa distaccataria, all’identità ed al numero dei lavoratori distaccati e alla natura del contratto in base al quale viene effettuato il distacco; deve, altresì, designare un referente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere gli atti e i documenti relativi al rapporto di distacco e munito dei poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello; da ultimo, vi è l’obbligo di conservare una copia in lingua italiana del contratto e dei documenti contenenti le informazioni relative al rapporto di lavoro dei lavoratori distaccati, all’orario giornaliero e al pagamento delle retribuzioni.

Anche per la violazione degli obblighi ora indicati, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-normative.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-06-09 23:35:142019-11-04 16:56:58In progress: novità dal Consiglio dei ministri
Normativa in Normativa

Il Regolamento UE sulla privacy

9 Giugno 20160 Commenti-da admin

Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Il Regolamento entrerà in vigore il 25 maggio 2016 ma sarà concretamente operativo dopo 24 mesi dall’entrata in vigore, a decorrere, dunque, dal 25 maggio 2018.

Trattandosi di regolamento, esso sarà immediatamente applicabile senza necessità di recepimento con atti nazionali e renderà la disciplina sulla protezione dei dati personali uniforme ed omogenea in tutta l’Unione Europea.

In Italia, il Regolamento sostituirà il “Codice Privacy” (d.lgs. 196/2003, in vigore dal 1° Gennaio 2004).

Tra le numerose novità si segnala, in particolare, l’art. 88 del Regolamento, disciplinante il trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro, che sulla base del considerando 155 prevede la possibilità per gli Stati membri di “prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro”.

Tali previsioni dovranno essere notificate dallo Stato membro alla Commissione entro il 25 maggio 2018.

Degno di nota è, inoltre, l’apparato risarcitorio e sanzionatorio predisposto dal regolamento in parola.

L’art. 82 del Regolamento, prevede il risarcimento del danno da parte del titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per “chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento”.

La previsione è certamente applicabile anche nel rapporto di lavoro.

Il Regolamento precisa che il titolare “risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento”, mentre il responsabile “risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento”.

L’art. 83, disciplinante le sanzioni amministrative, prevede un importo massimo applicabile dal Garante e, per le imprese, introduce un metodo di quantificazione alternativo parametrando la sanzione al fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-normative.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-06-09 23:18:232019-11-04 16:56:58Il Regolamento UE sulla privacy
Normativa in Normativa

Il trattamento illecito delle impronte digitali

3 Maggio 20160 Commenti-da admin

Il Garante della Privacy, con provvedimento n. 129 del 17 marzo 2016, ha ritenuto illecita l’attivazione da parte del datore di lavoro di un sistema biometrico basato sul trattamento di impronte digitali per la rilevazione delle presenze dei dipendenti.

Il Garante, in particolare, ha ritenuto che nella specie il datore di lavoro non aveva assolto l’obbligo di previa notificazione (art. 37 del Codice) e di preventiva richiesta di verifica preliminare (art. 17 del Codice).

Il provvedimento del Garante n. 129 del 17 marzo 2016

  • Provv. 129-2016 Garante Privacy
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Prassi in Prassi

Le agevolazioni fiscali per il premio di risultato

3 Maggio 20160 Commenti-da admin

L’art. 1, commi 182-189, l. n. 208/2015 introduce un regime agevolato di natura fiscale per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato e di partecipazione agli utili dell’impresa.

La disposizione assume le sembianze di uno strumento stabile di sostegno per la contrattazione di secondo livello.

Sul punto è recentemente intervenuta la Circolare della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro n. 8/2016 con alcune importanti indicazioni sul campo di applicazione della nuova disciplina, sulle somme oggetto di agevolazione, sul metodo di calcolo e sulle complessive implicazioni fiscali.

Circolare Fondazione Studi Consulenti del lavoro

  • Circolare_FS_N8_2016_DETASSAZIONE
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Pubblicazioni in Pubblicazioni

L’onere della prova del repechage

19 Aprile 20160 Commenti-da admin

Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2016,  n. 5592

La sentenza esamina l’orientamento secondo cui il dovere di collaborazione del lavoratore impone allo stesso di indicare quali posti di lavoro potrebbe ricoprire in alternativa, dimostrandone l’inconferenza: sul piano processuale, derivante dall’evidente disgiunzione dell’onere della prova che si avrebbe ritenendo il lavoratore onerato di indicare il posto alternativo e, sul piano logico, derivante dall’evidente difficoltà del lavoratore di conoscere l’organizzazione aziendale cui è estraneo.

I Giudici, dunque, confermano l’orientamento per cui “In materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione al riguardo del secondo, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi spettanti alla parte deducente“.

 

il testo della sentenza

  • SENT. Cass. 5592_2016
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Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamenti collettivi e criteri di scelta

10 Marzo 20160 Commenti-da admin

I giudici della Suprema Corte, con sentenza del 3 febbraio 2016, n. 2113 si sono pronunciati in tema di criteri di scelta nella fattispecie di licenziamento collettivo rilevando che: a) per “anzianità” deve intendersi quella di servizio e b) per “carichi di famiglia” devono intendersi invece le persone effettivamente a carico del lavoratore, ancorché per esse non sussista il diritto agli assegni familiari.

Nella sentenza si legge: “in merito al criterio dell’anzianità, il riferimento all’anzianità di servizio è stato ritenuto corretto da questa Corte nelle pronunce n. 2046 del 2012 (ord.), n. 4685 del 1997 e n. 9169 del 2000, quest’ultima con riferimento all’analoga locuzione contenuta nell’art. 2 u.c. dell’Accordo interconfederale del 5 maggio 1965, ed a tale soluzione occorre dare continuità, per la ragionevolezza dell’opzione ermeneutica che privilegia la professionalità acquisita dal dipendente e la “fedeltà” all’azienda”.

Quanto invece ai carichi di famiglia i giudici proseguono affermando: “il criterio è stato copiato dal citato accordo interconfederale del 1965 (…) dal riferimento ai “carichi” e dalla necessità di tutelare maggiormente i lavoratori più onerati discende che la valutazione deve avere riguardo al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e quindi alle persone effettivamente a carico del lavoratore, come comunicate al datore di lavoro, e non solo alla situazione che determina il diritto alla fruizione degli assegni familiari che può quindi risultare riduttiva”.

il testo della sentenza

  • Cass. civ., sez. lav., n. 2113, 3 febbraio 2016
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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