Circolare INAIL: nessuna rivalutazione degli indennizzi per danno biologico
Con la circolare n. 39 del 27 settembre 2017, l’INAIL ha dettato nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli indennizzi per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2017.
La circolare si preoccupa di ripercorrere un iter normativo, di cui ricordiamo solo una tappa, prodromica allo studio della circolare in oggetto.
La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
Con la circolare n. 39 del 2017, l’INAIL ribadisce il metodo di rivalutazione utilizzato nel 2016, e dispone, inoltre, quanto segue.
“Anche per l’anno 2016, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.
Al riguardo, come già noto, la legge di stabilità 2016 ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
In virtù della norma di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2016, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2017, su proposta dell’INAIL, ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2016”.
Convegno del 9 luglio 2014 Roma – mobilità del personale nelle società a partecipazione pubblica
/in News ed EventiIl 9 luglio 2014 Pasqualino Albi ha partecipato a Roma ad un convegno (organizzato da Optime) sui vincoli assunzionali e sulla mobilità del personale nelle società a partecipazione pubblica; è stata l’occasione per una prima valutazione del d.l. n. 90/2014 e sui suoi effetti sul rigido modello dell’organizzazione del lavoro che caratterizza questo settore.
La tutela dei diritti nelle procedure concorsuali
/in News ed EventiIl prossimo 18 novembre parteciperò ad Ancona al Convegno sul tema della tutela dei diritti nelle procedure concorsuali promosso ed organizzato dall’Osservatorio sulla Crisi di Impresa e dal Centro Studi di Diritto Fallimentare.
Sarà l’occasione per una riflessione sul rapporto complesso e delicato fra diritto del lavoro e diritto fallimentare di cui mi sto occupando anche nella Commissione Rordorf.
Danno biologico e indennizzi Inail
/in PrassiCircolare INAIL: nessuna rivalutazione degli indennizzi per danno biologico
Con la circolare n. 39 del 27 settembre 2017, l’INAIL ha dettato nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli indennizzi per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2017.
La circolare si preoccupa di ripercorrere un iter normativo, di cui ricordiamo solo una tappa, prodromica allo studio della circolare in oggetto.
La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
Con la circolare n. 39 del 2017, l’INAIL ribadisce il metodo di rivalutazione utilizzato nel 2016, e dispone, inoltre, quanto segue.
“Anche per l’anno 2016, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.
Al riguardo, come già noto, la legge di stabilità 2016 ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
In virtù della norma di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2016, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2017, su proposta dell’INAIL, ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2016”.
Regolarità contributiva e Durc on line
/in PrassiCon il messaggio 3220/2017 l’INPS ha avviato, dal 1° settembre 2017, numerosi controlli di verifica sulla regolarità contributiva tramite la piattaforma Durc on line.
I controlli vogliono evitare eventuali fruizioni indebite di benefici normativi e contributivi.
Il Durc “interno” è un documento unico di regolarità contributiva richiesto ai datori di lavoro per fruire di benefici normativi e contributivi, definito “interno” perché gestito dall’INPS per i benefici di competenza dell’Istituto, senza emettere alcuna documentazione.
Per poter godere di benefici normativi e contributivi, i datori di lavoro sono tenuti a possedere il Durc, condizione minima richiesta anche dagli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, se sottoscritti.
Per effettuare i controlli sulla regolarità contributiva, l’INPS si serve della procedura che immette autonomamente nel portale Durc online le istanze di verifica; i datori di lavoro in posizione irregolare dovranno, quindi, sanare le proprie posizioni debitorie per non decadere dai benefici.
Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro che intendano beneficiare di agevolazioni devono inviare all’Ispettorato territoriale del Lavoro, tramite pec un modulo ad hoc contenente un’autocertificazione che attesti l’inesistenza a proprio a carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.
Il diritto di difesa del dirigente
/in GiurisprudenzaCass., sez. lav., 20.6.2017, n. 15204 – L’art. 7 stat. lav. e il rapporto di lavoro dirigenziale
La Suprema Corte, rimarcando un orientamento consolidato, ha affermato che le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 stat. lav., poiché volte a tutelare il diritto di difesa della generalità dei lavoratori subordinati, sono applicabili anche al dirigente.
La Corte definisce come “vecchia” e “logora” la nozione di dirigente inteso come alter ego del datore di lavoro. Nella decisione è altresì ribadita la rilevanza assunta, nel nostro ordinamento, dal principio “audiatur et altera pars”, come indefettibile garanzia di difesa per ogni prestatore di lavoro incolpato di un addebito disciplinare, “prima che il datore di lavoro determini, con un suo atto unilaterale, conseguenze negative nella sua sfera soggettiva”.
Il d.lgs. n. 254/2016 e la responsabilità sociale delle imprese
/in NormativaIn virtù di quanto disposto dal d.lgs. n. 254/2016, che ha attuato la direttiva 2014/95/UE, le imprese di grandi dimensioni devono depositare una dichiarazione individuale di carattere non finanziario sul proprio andamento, sui propri risultati e sull’impatto dalla propria attività dal punto di vista ambientale, sociale, della gestione del personale, del rispetto dei diritti umani e della lotta alla corruzione.
Tale rendicontazione è obbligatoria per i soggetti indicati dall’art. 2 del medesimo testo normativo, ovvero per gli enti di interesse pubblico che abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
a) totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro;
b) totale dei ricavi nette delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di euro.
La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, ad euro 20.000 e, nel massimo , ad euro 100.000.